Qual è il nucleo familiare ai fini Isee? Chi ne fa parte? Attenzione a non commettere errori che potrebbero costare cari.
C’è un errore che spesso commette chi compila la Dsu ai fini Isee: riguarda i componenti del nucleo familiare, in quanto ci si dimentica d’inserire persone che invece per legge andrebbero dichiarate, insieme ai loro redditi e patrimoni, incidendo così sul valore finale dell’attestazione.
Solitamente, infatti, si crede che i soli componenti da indicare nella dichiarazione siano quelli che vivono insieme a chi richiede l’Isee, ed effettivamente nella maggior parte dei casi è così. Tuttavia, ci sono delle persone che pur vivendo presso un’altra abitazione vanno comunque indicate, come previsto dalla normativa di riferimento.
Nel dettaglio, è il decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campo di applicazione dell’Isee. Vediamo, dunque, cosa stabilisce, precisamente all’articolo 3, in merito a quali sono i componenti del nucleo familiare che devono essere dichiarati nell’attestazione.
Nel nucleo familiare è compreso chi fa parte dello stesso stato di famiglia
La prima regola da seguire per individuare i componenti del nucleo familiare è indicata nel primo comma dell’articolo 3 del suddetto decreto, dove si legge che:
Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
Quindi, basta avere uno stato di famiglia aggiornato (che si può facilmente scaricare online dall’anagrafe nazionale) per sapere quali sono i componenti che vanno assolutamente indicati. A tal proposito, è bene sapere che dello stato di famiglia fanno parte le persone che abitano insieme e sono legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi.
Non per forza, quindi, chi vive insieme deve per forza essere nello stesso stato di famiglia, in quanto deve sussistere uno dei suddetti vincoli. A tal proposito, in loro assenza è possibile richiedere di essere compresi in uno stato di famiglia differente da quello dei propri coinquilini.
Come considerare il coniuge che ha una differente residenza?
Tuttavia, il fatto di vivere altrove non è sufficiente per dire che una persona non è compresa nel nucleo familiare.
Ad esempio, come specificato nel secondo comma del suddetto decreto, i coniugi con diversa residenza anagrafica fanno comunque parte dello stesso nucleo familiare. Quindi, una volta identificata la residenza familiare, il coniuge che vive altrove ne viene attratto (esclusivamente ai fini Isee).
Gli unici casi in cui il coniuge residente in altra abitazione non va compreso nel nucleo familiare sono i seguenti:
- se è stata pronunciata separazione giudiziale o comunque è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale;
- se la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 708 del Codice di procedura civile;
- se uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- se è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- se sussiste abbandono del coniuge, che però deve essere accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Come considerare il figlio maggiorenne che non convive con i genitori?
Discorso a parte lo merita il figlio maggiorenne che non convive con i genitori, il quale fa comunque parte dello stesso nucleo familiare qualora risulti ancora a loro carico ai fini Irpef, e nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli.
E qualora i genitori stessi dovessero far parte di due nuclei familiari distinti, e nel caso in cui il figlio dovesse essere a carico di entrambi, sarà lui a decidere di quale nucleo far parte.
Come si considera il genitore non sposato e non convivente
Come noto, l’Isee può servire anche per beneficiare di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni, come ad esempio l’assegno unico o il bonus asilo nido.
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In tal caso, è opportuno che vengano considerati i redditi, e i patrimoni, di entrambi i genitori, anche qualora uno dei due non sia di fatto compreso nel nucleo. Nel dettaglio, per le sole prestazioni rivolte al figlio, il genitore non convivente e non coniugato, a patto ovviamente che abbia provveduto al riconoscimento del minore, fa parte del suo stesso nucleo familiare, eccetto:
- qualora risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- qualora risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
- qualora con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- qualora esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- qualora risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Eccetto i suddetti casi, quindi, per le prestazioni sociale agevolate rivolte ai minorenni si considera anche il genitore non convivente, in qualità di componente aggregata al nucleo, tenendo conto anche dei suoi redditi e patrimoni.
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