Il dipendente che lavo in una festività cadente di domenica ha diritto a più importi, tra cui il compenso per lavoro straordinario o supplementare. Ecco una guida completa.
I giorni festivi conferiscono al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare l’attività lavorativa, senza perdere il diritto alla retribuzione.
Il dipendente può legittimamente rifiutare la richiesta di prestazione lavorativa, conservando comunque la retribuzione globale fissa.
Al contrario, l’attività lavorativa resa nei giorni festivi è possibile solo previo accordo tra le parti, eventualmente raggiunto in sede di contrattazione collettiva.
I giorni festivi sono individuati dalla legge in:
- Primo giorno dell’anno;
- Epifania (6 gennaio);
- Liberazione (25 aprile);
- Lunedì dopo Pasqua;
- Festa del lavoro (1° maggio);
- Fondazione della Repubblica italiana (2 giugno);
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre);
cui si aggiungono le festività previste dai contratti collettivi (è il caso, ad esempio, del Santo patrono).
Se, come anticipato, le festività non lavorate sono retribuite dal datore di lavoro, lo stesso dicasi nel caso in cui la festività stessa coincida con la domenica. In quest’ipotesi, infatti, il lavoratore dev’essere ristorato del disagio derivante dall’aver perso una giornata di riposo e lavorato in un giorno festivo.
Come comportarsi poi se il lavoratore, in deroga alla regola generale, presta comunque l’attività lavorativa nel corso della festività cadente di domenica?
Analizziamo la questione in dettaglio.
Dipendenti retribuiti in misura fissa mensile o a ore, cosa cambia?
I lavoratori possono essere retribuiti:
- in misura fissa mensile (cosiddetti «mensilizzati»);
- in base alle ore lavorate (cosiddetti «pagati a ore»).
Nel primo caso, la retribuzione spettante al dipendente non subisce alcuna variazione in ragione dei giorni lavorabili nel mese. Le uniche variabili sono:
- compensi aggiuntivi, come festività non godute, maggiorazioni (ad esempio per lavoro ordinario festivo o notturno), straordinari, supplementari;
- assenze non retribuite, ad esempio: aspettative non retribuite, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate;
- assenze retribuite da Inps-Inail (ad esempio: malattia, maternità, infortunio).
Al contrario, i dipendenti pagati a ore, hanno diritto a un compenso derivante dalla moltiplicazione della retribuzione oraria per:
- ore lavorate;
- ore di assenza retribuite;
cui si aggiungono i compensi anticipati dal datore di lavoro, ma a carico di Inps e Inail.
Pertanto, i lavoratori pagati a ore hanno un compenso variabile in ragione dei giorni lavorabili in ciascun mese.
Dipendenti retribuiti in misura fissa
A beneficio dei lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, a fronte dell’attività lavorativa resa nella festività non goduta cadente di domenica, spetta:
- compenso per festività non goduta;
- compenso per lavoro supplementare o straordinario festivo.
Il compenso per festività non goduta corrisponde a un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile.
Ipotizziamo che il lavoratore abbia un compenso lordo mensile (corrispondente alla paga base e agli altri elementi fissi della retribuzione) di 2.000,00 euro. Per la festività non goduta spetterà un importo di 2.000,00 / 26 = 76,92 euro lordi.
Per quanto riguarda invece il compenso per lavoro supplementare o straordinario festivo è necessario far riferimento alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Ipotizziamo che lo straordinario diurno festivo sia retribuito, da Ccnl, con una maggiorazione pari al 50%.
A questo punto è necessario individuare la retribuzione oraria. Quest’ultima si ottiene dividendo la retribuzione fissa mensile per il coefficiente orario definito dal contratto collettivo applicato. Nel nostro esempio, se la retribuzione fissa mensile ammonta a 2.000 euro e il coefficiente orario equivale a 165, la retribuzione oraria ammonta a 12,12 euro.
Per le ore di lavoro straordinario la retribuzione oraria dev’essere maggiorata del 50%, pari, pertanto, a 18,18 euro lordi.
L’ultimo passaggio comporta la moltiplicazione della retribuzione oraria maggiorata (18,18 euro lordi) per le ore di lavoro straordinario prestate nel giorno festivo. Se queste ultime ammontano a 6, il compenso lordo sarà di: 18,18 * 6 = 109,08 euro.
Dipendenti pagati a ore
I dipendenti pagati in base alle ore lavorate hanno diritto, in ragione delle ore lavorate nei giorni festivi cadenti di domenica a:
- compenso per festività non goduta;
- compenso per lavoro straordinario o supplementare (come calcolato in base al paragrafo precedente).
Il compenso per festività non goduta si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per 1/6 dell’orario settimanale.
Assumendo come retribuzione mensile lorda 2.000 euro e un coefficiente orario, definito dal Ccnl, pari a 173, il compenso orario lordo corrisponde a 11,56 euro.
Ipotizzando che l’orario del dipendente sia pari a 20 ore settimanali, la somma a titolo di festività non goduta è pari a 11,56 * (20 / 6) = 38,49 euro.
I compensi per festività e straordinari devono essere esposti in busta paga?
I compensi spettanti al lavoratore a titolo di festività non goduta, straordinario e supplementare devono essere esposti nella busta paga, documento da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione del compenso.
Parimenti, le somme sono da indicarsi nel Libro Unico del Lavoro (Lul).
Da ultimo, le ore lavorate nel giorno festivo devono essere riportate nel calendario presenze del Lul.
I compensi per festività e straordinari sono imponibili?
Le somme corrisposte in busta paga per festività non goduta, straordinario e supplementare sono a tutti gli effetti imponibili:
- a titolo di contribuzione Inps a carico di azienda e dipendente;
- a titolo di tassazione Irpef a carico del lavoratore.
Tanto i contributi Inps (sia per la parte trattenuta al lavoratore che per quella a carico azienda) quanto la tassazione Irpef, devono essere versati dall’azienda a mezzo modello F24.
Riposo compensativo per lavoro festivo, cosa cambia?
A differenza di quanto sopra descritto se, in ragione dell’attività svolta nel giorno festivo, sono previsti dei riposi compensativi, il lavoratore ha diritto a:
- compenso per festività non goduta;
- sola maggiorazione per straordinario festivo.
Al contrario, se non sono contemplati riposi compensativi, si opera come negli esempi sopra citati.
Peraltro, in caso di concorso di più maggiorazioni per lavoro straordinario, le diverse percentuali non sono tra loro cumulabili e si applica pertanto la più elevata.
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