Permessi non retribuiti: quanti giorni spettano e quando

Claudio Garau

20/09/2021

I dipendenti che si avvalgono di permessi non retribuiti mantengono comunque il posto di lavoro e non possono essere licenziati.

Permessi non retribuiti: quanti giorni spettano e quando

Sono diversi i permessi che può richiedere il lavoratore dipendente, ma questi si suddividono tra retribuiti e non retribuiti. Qui ci concentreremo su quest’ultimi.

Le norme vigenti in tema di diritto del lavoro includono una serie di tutele a favore del lavoratore dipendente. Questi, oltre alle ferie, allo stipendio e altre garanzie, ha infatti diritto ai cosiddetti permessi, vale a dire brevi assenze dal lavoro, contemplate, in base alla motivazione, dalla legge o dal CCNL di riferimento.

Di seguito intendiamo focalizzarci sull’argomento dei permessi non retribuiti, vedendo in che cosa di fatto consistono, quando ricorrono e come conoscere quanti giorni spettano all’anno. D’altronde, si tratta d’informazioni di cruciale importanza per ogni lavoratore subordinato.

Permessi non retribuiti, di che si tratta? Il contesto di riferimento

Proprio come i permessi retribuiti, i permessi non retribuiti sono caratterizzati dal permettere al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa contrattualmente dovuta.

Insomma, ciò che cambia è che a differenza dei permessi retribuiti - per cui la legge o il contratto collettivo dispongono il mantenimento della retribuzione, nonostante la sospensione della prestazione di lavoro - il permesso non retribuito consente al dipendente l’esonero dall’adempimento della propria obbligazione contrattuale, ma senza incassare alcunché per il periodo collegato all’assenza con mancato svolgimento delle mansioni. In altre parole, in caso di permesso non retribuito, il lavoratore subisce un taglio dello stipendio in busta paga proporzionato al numero di ore di assenza.

In linea generale, i permessi non retribuiti sono riferibili a:

  • a un accordo ad hoc tra datore di lavoro e dipendente per rispondere a esigenze specifiche del prestatore che ha bisogno di assentarsi;
  • permessi sindacali (di cui all’art. 24 Legge 300/1970, ossia il notissimo Statuto dei Lavoratori);
  • altri permessi disposti da norme di legge o dalla contrattazione collettiva.

A questo punto, sono essenziali due precisazioni. Anzitutto, il lavoratore non ha diritto di assentarsi sempre e comunque; in altre parole, non può fruire di permessi non retribuiti tutte le volte che desidera.

Piuttosto il prestatore di lavoro dovrà rispettare le vigenti disposizioni di legge e del CCNL di categoria; in particolare le liste aggiornate di motivi per cui è ammessa l’assenza temporanea e non retribuita.

L’ulteriore precisazione è relativa alla tutela del lavoratore: infatti, i dipendenti che fruiscono di permessi non retribuiti mantengono, in ogni caso, il posto di lavoro e non possono dunque essere licenziati. Inoltre, detti lavoratori hanno diritto di riprendere le stesse mansioni nello stesso ufficio, senza modifiche unilaterali da parte del datore di lavoro. In altre parole, l’attività del lavoratore subordinato deve ricominciare laddove era stata sospesa.

Permessi non retribuiti: il CCNL è fonte chiave per il lavoratore

A questo punto, è fondamentale rimarcare che molte regole di dettaglio in tema di permessi non retribuiti sono rintracciabili nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Perciò ogni lavoratore interessato a sfruttare detti permessi, farà bene a leggere la parte relativa a essi, nel CCNL applicato al suo lavoro.

Essendo di fatto un diritto pacificamente riconosciuto a chi lavora alle dipendenze, non deve stupire che abbiamo disposizioni ad hoc circa i permessi non retribuiti, per una pluralità di settori. CCNL come quelli relativi alla metalmeccanica, al commercio e terziario, al turismo, all’alimentare ed autotrasporto, alla grafica ed alla editoria - giusto per citare alcuni dei più rilevanti - contengono essenziali norme circa il funzionamento del meccanismo dei permessi non retribuiti. In proposito, hanno rilievo dunque non soltanto le leggi, ma anche i testi di contratti collettivi nazionali.

Inoltre, gli stessi CCNL sono fonti che includono le regole sul preavviso da dare per la richiesta dei permessi. Perciò, è bene verificare con attenzione questa dicitura sul proprio CCNL, onde non farsi trovare impreparati e dare il preavviso con tempestività.

Infatti, il lavoratore titolare del diritto al permesso non retribuito è obbligato, nel momento in cui intenda fruirne, a comunicare per iscritto al datore di lavoro la propria assenza, rispettando un congruo preavviso. Come accennato, usualmente un CCNL dispone le modalità e tempistiche del preavviso di cui il lavoratore è tenuto a dar conto.

Vero è che il datore di lavoro non è titolare del diritto di effettuare controlli circa le attività effettivamente compiute dal lavoratore in permesso non retribuito. Ma attenzione: laddove il datore di lavoro venga a conoscenza dell’utilizzo illegittimo del permesso da parte del titolare, la condotta del lavoratore è passibile di sanzioni disciplinari.

Permessi non retribuiti: per quanti giorni e in quali circostanze?

Abbiamo sopra accennato alla rilevanza dei CCNL, con riguardo alla disciplina dei permessi non retribuiti. Non sorprende dunque che il lavoratore che intende sapere a priori quante ore/giorni di permesso sono spettanti all’anno e per per quali motivi, solitamente deve fare riferimento al testo del contratto collettivo applicato nel proprio settore.

D’altronde, vale la pena ricordare che i rapporti individuali di lavoro trovano la loro fonte sostanziale di disciplina tanto nel contratto collettivo quanto nella legge. E il trattamento di cui alle norme aventi forza di legge può essere derogato dalle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro, se in senso più favorevole al lavoratore.

Prassi dei CCNL è quella di disporre la concessione di permessi non retribuiti per motivi personali, relativi alla situazione personale o di un familiare (ad es. decesso e dalla grave malattia di un familiare, cura e assistenza dei familiari, rilevante disagio ecc.). Al dipendente il compito di controllare entro quali confini può muoversi per chiedere ed ottenere il permesso non retribuito dal datore di lavoro.

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