Ratificato l’accordo Italia-Svizzera per la tassazione dei lavoratori frontalieri. Ora si può dire addio alla doppia imposizione fiscale
In Italia ci sono numerosi lavoratori frontalieri, cioè persone che hanno la residenza fiscale in un Comune appartenente a uno Stato diverso rispetto a quello in cui prestano lavoro e che quotidianamente rientrano nel proprio Stato di residenza.
I frontalieri vengono generalmente divisi in due categorie:
- coloro che prestano lavoro dipendente in una zona entro 20 km dal confine di Stato;
- frontalieri che prestano lavoro dipendente oltre i 20 km dal confine di Stato.
La maggior parte dei frontalieri italiani lavorano in Svizzera e ogni giorno varcano il confine per recarsi al lavoro. In questo caso è importante evitare la doppia imposizione e cioè che il lavoratore paghi due volte le tasse sugli stessi redditi e quindi in Svizzera e in Italia.
In merito a tale argomento l’Italia con la legge n° 83 del 13 giugno 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 151 del 30 giugno scorso, ha ratificato un accordo con la Svizzera per una nuova tassazione che evita proprio la doppia imposizione. Ecco cosa prevede l’accorso Italia-Svizzera.
Accordo Italia-Svizzera per la tassazione dei frontalieri: regime transitorio
La normativa attualmente in vigore prevede che i frontalieri residenti in Italia siano tassati esclusivamente in Svizzera (e viceversa) con le nuove norme che entreranno in vigore nel 2024 c’è una tassazione concorrente tra i 2 Paesi di frontiera.
La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2024 per i nuovi frontalieri, per i frontalieri attuali con contratto tra il 31 dicembre 2018 saranno invece sottoposti a un regime transitorio, verseranno le imposte con ritenuta alla fonte solo in Svizzera, questa fino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo il 2033 la tassazione invece su questi lavoratori sarà di competenza solo della Svizzera.
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Addio alla doppia imposizione fiscale per i lavoratori frontalieri nuovi
Torniamo ora ai nuovi contratti di lavoro. La prima cosa da sottolineare è che l’accordo è reciproco, quindi da applicare anche a coloro che dalla Svizzera ogni giorno si recano a lavoro in Italia.
In base all’articolo 3 della legge di ratifica, il reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Quindi nel Paese in cui si svolge attività lavorativa si calcola l’imposta sull’intero ammontare in base alle leggi di quello Stato, da tale imposta si sottrae il 20%.
Il Paese di residenza tassa l’intero ammontare del reddito, deve però prestare attenzione alla determinazione della base imponibile, infatti questa viene decurtata di una franchigia pari a 10.000 euro. Deve inoltre applicare specifiche deduzioni.
Il nuovo accordo prevede anche la deducibilità dei contributi previdenziali per il prepensionamento che sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l’attività lavorativa.
La deduzione può essere fatta valere limitatamente a quanto risulta da idonea documentazione del Paese in cui si presta lavoro. Questo implica che dalla quota di reddito tassabile nel Paese di residenza siano dedotti tali importi e quindi l’imponibile diminuisce.
Non concorrono a determinare la base imponibile assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l’attività lavorativa.
In base all’accordo Italia-Svizzera il Paese di residenza evita la doppia imposizione fiscale attraverso l’applicazione del credito per imposte estere.
Per i lavoratori frontalieri oltre i 20 km dal confine si applica il regime di tassazione concorrente e vi è l’esenzione della quota imponibile di 10.000 euro, attualmente per questi lavoratori si applica una franchigia di 7.500 euro. Anche in questo caso vi è il riconoscimento del credito di imposta perimposte estere.
L’accordo sarà sottoposto a revisione ogni 5 anni.
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