Il lavoro occasionale va fatturato? Dipende dai casi; per i lavoratori dipendenti è l’INPS ad occuparsi della rendicontazione, mentre per gli autonomi vige l’obbligo di emettere la ricevuta.
Il lavoro occasionale va fatturato?
Per rispondere a questa domanda bisogna come prima cosa distinguere il lavoro occasionale da quello autonomo occasionale. Nel primo caso, infatti, non c’è bisogno di emettere fattura dal momento che la rendicontazione viene effettuata direttamente dall’INPS dopo aver ricevuto la comunicazione - obbligatoria - da parte del committente.
Nel caso del lavoro autonomo occasionale, invece, va emessa una ricevuta per giustificare i compensi percepiti; questa va assoggettata a ritenuta d’acconto, ma senza la necessità di addebitare l’IVA.
Quindi per capire quando va emessa la fattura per il lavoro occasionale va fatta chiarezza su quando ci si può definire autonomi e su quando, invece, si è dipendenti occasionali. Di seguito faremo chiarezza tra queste due figure e su come funziona la rendicontazione dei compensi percepiti.
Lavoro occasionale: quando si è autonomi?
Si definisce lavoro occasionale quel tipo di attività che viene svolta in modo saltuario, ma che mantiene il vincolo di subordinazione e coordinamento nei confronti del committente così come avviene per il lavoro dipendente.
Dopo l’abolizione del Jobs Act il Governo ha introdotto due nuovi strumenti per il pagamento regolare dei lavoratori occasionali: il PrestO e il nuovo libretto famiglia. Entrambi questi strumenti non possono essere utilizzati per un compenso complessivo annuo superiore ai 5.000 euro, mentre dal singolo committente non si possono ricevere più di 2.500 euro. D’altronde non poteva essere diversamente visto che altrimenti sarebbe venuto meno quell’elemento di saltuarietà proprio del lavoro occasionale.
Il lavoro autonomo occasionale, invece, è quell’attività di lavoro svolta in modo saltuario che manca del vincolo di subordinazione e coordinamento nei confronti del committente. Per svolgere un impiego saltuario non è necessaria l’apertura di una Partita IVA, purché il compenso annuo percepito da un singolo committente non sia superiore ai 5.000 euro.
Inoltre, è bene specificare che il lavoro autonomo occasionale è privo dell’elemento dell’organizzazione e della professionalità; insomma si tratta di un’attività svolta in maniera occasionale dal lavoratore, senza essere dipendente in alcun modo da chi gli ha commissionato il lavoro.
Tuttavia, in questo caso è importante emettere una ricevuta che giustifichi il compenso ricevuto.
Rendicontazione lavoro occasionale: cosa cambia per gli autonomi?
Sia per il PrestO che per il libretto famiglia non bisogna emettere nessuna fattura, o ricevuta, che giustifichi il compenso ricevuto. Infatti è il committente a dover dare la comunicazione all’INPS e a sua volta sarà l’istituto ad effettuare la rendicontazione.
E nell’area privata del sito INPS sono disponibili tutte le somme percepite dal lavoratore, compresi i contributi previdenziali e assistenziali versati alla Gestione separata INPS e all’INAIL (per l’assicurazione contro gli infortuni). Una sorta di busta paga elettronica dove il lavoratore occasionale può controllare costantemente la propria situazione in modo da non superare i limiti fissati dalla legge.
Inoltre, non è necessario comunicare quanto percepito nella dichiarazione dei redditi dal momento che le somme percepite per il lavoro occasionale sono esenti dalle imposte.
Per il lavoro autonomo occasionale invece la rendicontazione va effettuata tramite l’emissione di una speciale ricevuta con la quale si giustificano i compensi ricevuti.
Qui non possono mancare i seguenti dati.
- dati del lavoratore autonomo: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza;
- dati del committente: nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale (o Partita Iva), domicilio;
- se il committente è sostituto d’imposta bisogna indicare la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso;
- importo netto ricevuto;
- data e luogo.
Infine il documento deve essere sottoscritto dal lavoratore e dal committente e per essere valido deve presentare la seguente dicitura:
“Prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72”.
È importante sapere che per i compensi superiori ai 77,47 euro va applicata sulla ricevuta una marca da bollo da 2 euro. Questa va acquistata solo per la ricevuta originale, che è quella che va a chi ha ricevuto la prestazione; sulla copia che resta al lavoratore occasionale, infatti, basta scrivere che l’imposta di bollo è stata assolta sull’originale.
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