È diffusa la prassi delle aziende di far sottoscrivere al futuro dipendente, prima della firma del vero e proprio contratto di lavoro, una lettera di impegno all’assunzione. Ecco come funziona.
Talvolta prima della firma del contratto di lavoro, tra le parti - futuro lavoratore e datore - viene sottoscritta una cd. lettera di impegno all’assunzione, consegnata al lavoratore in vista dell’ingresso ufficiale in azienda.
Si tratta di uno strumento particolarmente utile a quelle persone che stanno cercando un lavoro migliore o più remunerato, pur avendone già uno: con detta lettera possono infatti dimettersi - con il preavviso di cui al Ccnl applicato - e virare verso la nuova opportunità professionale, senza rischiare di restare disoccupati per un passo indietro - all’ultimo momento - da parte del potenziale nuovo datore.
Di seguito scopriremo insieme tutti i più importanti aspetti della lettera di impegno all’assunzione, fugando ogni dubbio sulla sua utilità. I dettagli.
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Che cos’è la lettera di impegno all’assunzione
Tecnicamente la lettera di impegno all’assunzione rappresenta una scrittura privata che, se firmata da ambo le parti, ha natura giuridica e vincolante. In buona sostanza le impegna a rispettare quanto accettato e sottoscritto.
Si tratta, come è agevole notare, di uno strumento di tutela per l’azienda e il futuro dipendente, che:
- permette anzitutto di definire i confini del futuro rapporto lavorativo;
- ma soprattutto stabilisce un patto tra le parti di quello che sarà l’effettivo contratto di lavoro.
In particolare, con la lettera di impegno all’assunzione, l’azienda si obbliga ad assumere il lavoratore ad una determinata data e il futuro dipendente accetta l’obbligo di firmare il contratto di assunzione alla data di cui alla lettera. Chiaramente, anche se la legge non dice nulla di specifico a riguardo, detto accordo pre-assunzione dovrà essere formalizzato in forma scritta, perché un banale accordo in forma orale non è in grado di garantire le parti.
I due tipi di lettera
In verità non esiste un solo tipo di lettera, bensì due. Infatti quest’ultima può obbligare:
- ambo le parti che, come detto, firmando entrambe il documento si obbligano a rispettare quanto pattuito e, in particolare, a firmare il futuro contratto di assunzione;
- anche soltanto il datore di lavoro, e sono i casi in cui la lettera di impegno all’assunzione è sottoscritta dal mero datore di lavoro, con il lavoratore che rimane libero di scegliere se accettare o meno la proposta di lavoro.
In ambo le situazioni, la lettera d’impegno all’assunzione obbliga comunque il datore di lavoro ad assumere il candidato alle condizioni proposte o concordate.
Detto strumento può essere inteso così anche come un ’precontratto’, che - dicevamo - formalizza alcuni impegni tra azienda e futuro dipendente, prima di firmare il contratto di lavoro vero e proprio. Da notare che la lettera di impegno non implica obblighi amministrativi e, perciò, non deve essere obbligatoriamente resa nota agli enti. Essendo infatti una scrittura privata, non assume rilevanza esterna, ma soltanto tra le parti.
Perché viene redatta?
Come abbiamo accennato in precedenza, le ragioni alla base della lettera di impegno all’assunzione sono legate alle potenzialità offerte dalla nuova esperienza lavorativa. Infatti se un’azienda trova un dipendente che ispira professionalità, competenza e serietà, non vorrà di certo perderlo. Al contempo, un dipendente che cerca un miglior posto di lavoro, vorrà tutelarsi contro gli imprevisti, perché dovrà dimettersi.
Ecco allora che la lettera di impegno all’assunzione evidenzia la sua utilità: lo strumento consente infatti di firmare un accordo preliminare, che certifica la volontà di ambo le parti, e le impegna per il futuro.
Cosa contiene?
La legge è piuttosto chiara a riguardo. Una lettera d’impegno all’assunzione redatta correttamente deve includere gli identici elementi che formeranno l’oggetto del contratto definitivo. Ci riferiamo perciò ai seguenti:
- l’identità delle parti;
- l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del periodo di prova (se previsto);
- il luogo di lavoro;
- la retribuzione;
- la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro, indicando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- l’orario di lavoro, dettagliando anche se il rapporto è a tempo pieno o a tempo parziale;
- la durata, le modalità di individuazione e di fruizione delle ferie retribuite, alle quali ha diritto il lavoratore;
- il diritto di precedenza in caso di future assunzioni, in ipotesi i contratti a tempo determinato;
- i termini del preavviso in ipotesi di recesso.
Altri elementi dovranno ritenersi facoltativi, perciò starà alla discrezionalità delle parti inserirli o meno nella lettera di impegno all’assunzione. Pensiamo ad es. al patto di non concorrenza, ad eventuali impegni di riservatezza o alle clausole di elasticità nel contratto di lavoro part time.
Rilievo del contratto collettivo
Abbiamo appena detto che vi sono informazioni obbligatorie nella lettera di impegno all’assunzione, ma attenzione: se le parti scelgono di applicare al futuro rapporto di lavoro un determinato Ccnl, tutta una serie di informazioni potranno essere ritenute superflue nella lettera di impegno in oggetto.
Analogamente lo saranno nel contratto di lavoro vero e proprio, perché per ambo i testi lavoratore e azienda potranno rimandare, per quelle informazioni, alla disciplina di cui al Ccnl applicato.
Pertanto i dettagli ad es. sulla retribuzione percepita, le ferie, l’orario di lavoro o l’eventuale periodo di prova potranno anche essere omessi.
L’inserimento di clausole anti-ripensamento
Il rischio di ripensamento di una delle parti esiste. Pensiamo al caso dell’azienda che vede allontanarsi il lavoratore con cui aveva un accordo e che sarà così costretta a ricominciare daccapo la selezione, ma pensiamo anche all’ipotesi del lavoratore che si rende conto che l’azienda vuole fare un passo indietro ad es. per una questione di costi. Ebbene, onde evitare brutte sorprese, chi sottoscrive la lettera di impegno all’assunzione potrà proteggersi con alcune clausole anti-ripensamento, quali:
- la clausola risolutiva espressa, grazie alla quale l’azienda non è più vincolata al proprio impegno all’assunzione se il lavoratore non si presenta sul luogo di lavoro alla data fissata;
- la clausola penale, con cui le parti indicano già quale danno dovrà essere risarcito in ipotesi di ripensamento di una delle due, dettagliando in pratica una somma quantificata a titolo di risarcimento del danno.
Ma proprio le conseguenze in caso di mancata concretizzazione del rapporto di lavoro meritano qualche chiarimento, che ora vedremo.
Mancata assunzione da parte dell’azienda: cosa succede?
La situazione che segue è molto scomoda per il lavoratore: pensiamo infatti all’azienda che, pur avendo sottoscritto la lettera di impegno all’assunzione, si rifiuta di seguito di procedere con l’assunzione. Ebbene, in circostanze come queste, il dipendente potrebbe essersi già dimesso e finire per essere senza lavoro.
Ma il lavoratore sarà tutelato anzitutto a livello contrattuale grazie alla presenza della citata clausola penale che, in quanto tale, fa scattare un obbligo di risarcimento danni sull’azienda che non osserva quanto previsto nella lettera di impegno all’assunzione. E di riferimento sarà la somma indicata nell’appena menzionata clausola.
Ma vi è anche una seconda tutela, di tipo giudiziale e da attivare dunque in tribunale. Il lavoratore a cui viene negata l’assunzione pur in precedenza accordata, potrà infatti rivolgersi al giudice del lavoro e chiedergli che sia data effettiva esecuzione, da parte dell’azienda, alla lettera di impegno all’assunzione. D’altronde quest’ultima non è una banale ’lettera di intenti’ ma una scrittura privata che ha forza di legge tra le parti, e da queste deve essere rispettata.
Oltre a imporre all’azienda di assumerlo tramite sentenza, il lavoratore potrà altresì chiedere in tribunale il risarcimento del danno subito a causa della mancata esecuzione del contratto di lavoro.
Il lavoratore non rispetta l’impegno: che succede?
Nel diverso caso in cui sia invece il lavoratore, e non l’azienda, a non rispettare i contenuti della lettera di impegno all’assunzione, sarà costui a dover risarcire i danni patiti dal datore di lavoro. Questi ultimi saranno quantificati in base a quanto previsto nella eventuale clausola penale nella lettera.
Altrimenti il danno andrà quantificato a parte, e in particolare l’azienda dovrà provarlo in tribunale. Ad es. perché ha perso una commessa a causa della mancata prestazione del lavoratore che avrebbe dovuto entrare in servizio, oppure per la perdita di tempo nella ricerca di una nuova risorsa da immettere nel personale aziendale.
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