Nella dichiarazione dei redditi 2024 devono essere indicate le mance ricevute ai fini dell’applicazione della tassazione. L’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni con i codici tributo.
Le mance percepite devono essere indicate in dichiarazione dei redditi? Quali sono i codici tributo da indicare nel caso in cui il versamento sia eseguito direttamente dal contribuente e non dal sostituto di imposta?
In seguito all’introduzione della tassazione delle mance con la legge di bilancio 2023 ( legge 197 del 2022) diventa obbligatorio dichiarare le mance e l’Agenzia delle Entrate con la circolare 26 del 29 agosto 2023 ha fornito le istruzioni in merito. Inoltre con la Risoluzione 11 del 6 febbraio 2024 ha indicato i codici tributo da usare nel caso in cui il contribuente versi autonomamente le imposte. Ecco come procedere all’indicazione delle mance nella dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate fornisce ora le indicazioni operative per dichiarare e sottoporre a tassazione le mance.
Tassazione sostitutiva delle mance, quando si applica?
L’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (le classiche mance del bar). Inoltre sono sottoposti a obbligo dichiarativo i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale che percepiscono il trattamento integrativo speciale (articolo 39-bis del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48).
La legge di bilancio 2023 prevede la tassazione sostitutiva delle mance elargite, in denaro contante o con strumenti di pagamento elettronici, in favore lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
L’articolo 51 comma 1 del Tuir individua il reddito da lavoro dipendente come
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Proprio in base a questa descrizione, deve ritenersi che debbano essere fatte rientrare nella nozione di “reddito” anche le somme e i valori corrisposti da terzi e non dal datore di lavoro.
Tali somme, non essendo espressamente escluse da tassazione, devono quindi essere sottoposte a imposizione fiscale. Con la legge di bilancio 2023, si stabilisce una tassazione agevolata per queste somme attraverso un’imposta sostitutiva così calcolata: aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Tale tassazione sostituisce Irpef e addizionali comunali e regionali.
Limiti alla tassazione sostitutiva per le mance
La tassazione sostitutiva trova però un limite, infatti si applica solo ai lavoratori dipendenti che abbiano percepito un reddito non superiore a 50.000 euro e che non abbiano optato per il regime di tassazione ordinaria (l’opzione per la tassazione ordinaria/rinuncia tassazione sostitutiva deve essere resa per iscritto). Per le mance percepite da titolari di reddito superiore a 50.000 euro si applicano le aliquote ordinarie Irpef.
L’agevolazione non si applica a lavoratori autonomi del settore, ad esempio, se il titolare del ristorante, nello stesso svolge anche l’attività di cameriere e riceve mance, non può sottoporle a tassazione sostitutiva.
Al fine di calcolare il limite di reddito, devono essere considerati tutti i redditi percepiti nell’anno, ivi compresi i redditi per lavoro dipendente percepiti in settori diversi. Ad esempio, il lavoratore stagionale nel settore turistico che nella rimanente parte dell’anno lavora in altro settore, per calcolare il limite di reddito deve avere in considerazione tutti i redditi maturati.
Precisa inoltre la circolare che
si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le
somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Tassazione delle mance in dichiarazione dei redditi, modalità operative
Dal punto di vista pratico, un lavoratore che nell’arco dell’anno dichiara 40.000 euro, può applicare la tassazione sostitutiva su un importo di mance non superiore a 10.000 euro. Su un importo massimo di mance di 10.000 euro può quindi applicare l’aliquota del 5%.
Nel caso in cui abbia percepito 12.000 euro di mance, 10.000 euro sono sottoposti a tassazione sostitutiva, 2.000 euro a tassazione ordinaria.
Le somme risultanti dalla tassazione sostitutiva rilevano comunque ai fini del riconoscimento di detrazioni e deduzioni fiscali e di ogni altra agevolazione fiscale.
Per la tassazione delle mance si applicano le regole ordinarie: ai sensi del comma 60 della legge di bilancio 2023, l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, vale a dire il datore di lavoro, che deve versarla utilizzando i codici tributo specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E.
Il datore di lavoro deve quindi verificare che nel periodo di imposta precedente il lavoratore non abbia conseguito redditi superiori alla soglia vista (50.000 euro). Se il reddito è stato prodotto con un unico datore di lavoro, costui potrà verificare autonomamente i limiti di reddito, in caso contrario è il lavoratore a dover fornire dichiarazione scritta che nel periodo di imposta precedente non abbia conseguito redditi superiori alla soglia vista.
È sempre il lavoratore a dover comunicare al datore di lavoro la rinuncia alla tassazione sostitutiva, è richiesta la forma scritta, ma senza particolari modalità.
Tassa sulle mance: codice tributo e modalità
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11 del 6 febbraio 2024 ha istituito il codice tributo per il versamento della tassa sulle mance per il caso in cui il versamento sia effettuato direttamente dal contribuente e non dal sostituto di imposta.
Il codice tributo è: “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
L’imposta deve essere versata con il modello F24, in questo caso va esposta nella sezione « Erario » in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, o in quella “importi a credito compensati”. Nella sezione anno deve essere indicato nel primo caso l’anno di imposta a cui si riferisce, nel secondo caso l’anno del credito da compensare. Il formato dell’anno è «AAAA».
Si possono trovare i codici tributto da indicare nel caso in cui il versamento sia effettuato dal sostituto di imposta nell’articolo Imposta sostitutiva sulle mance 2023, i nuovi codici tributo.
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