Quali diritti per l’insegnante in maternità? Guida al congedo di maternità INPS e al diritto di trasferimento per le docenti neo-mamme.
L’insegnante in maternità - e fino al compimento del 3° anno del figlio - ha diritto al trasferimento in una sede scolastica che si trova nella provincia, o nella regione, in cui esercita l’altro genitore.
Lo ha stabilito il Tribunale di Pordenone, il quale ha fatto chiarezza sul diritto dell’insegnante neo mamma ad ottenere il trasferimento - anche in modo frazionato - in una scuola vicina alla sede d’impiego dell’altro genitore.
Una sentenza molto importante che ci offre lo spunto per una guida sulla maternità degli insegnanti e sui diritti che ne conseguono.
Quanti giorni di riposo spettano all’insegnante che rimane incinta? Quanto tempo una docente in maternità può restare a riposo? E in che modo la nascita di un figlio influenza lo strumento della mobilità? A queste domande risponderemo di seguito, approfondendo in particolare le norme vigenti sul congedo di maternità e sul diritto al trasferimento per le insegnanti neo mamme.
Ecco nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere.
Congedo maternità insegnanti
Il congedo INPS riconosciuto in caso di maternità della lavoratrice è quel periodo di riposo obbligatorio al quale la dipendente incinta ha diritto per un determinato periodo prima e dopo il parto.
Solitamente il congedo di maternità ha una durata di 5 mesi, e spetta alla lavoratrice decidere se usufruirne per:
- 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto;
- 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto.
Ci sono contratti collettivi nazionali del lavoro che prevedono delle regole differenti in merito alla durata del congedo di maternità, stabilendo un periodo più lungo di astensione dal lavoro. Nessun CCNL, invece, può prevedere una durata ridotta, neppure in accordo con il dipendente.
Cosa succede per gli insegnanti? Per loro si applica la regola generale visto che il CCNL Scuola non prevede cambiamenti per questo ruolo. Confermato quindi il diritto ad usufruire del congedo per 5 mesi continuativi, tramite la formula 2+3 o 1+4.
È bene specificare che il diritto al congedo di maternità non decade in caso di interruzione di gravidanza avvenuta dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione.
Per i parti prematuri, invece, la neo mamma avrà diritto sia ai tre mesi riconosciuti dalla normativa che dei giorni di permesso precedenti al parto dei quali non si è effettivamente goduto.
Concludiamo ricordando che anche le donne che adottano un figlio hanno diritto al congedo di maternità INPS; in tal caso però il calcolo dei 5 mesi di permesso ha inizio con l’ingresso del minore nella famiglia, oppure possono rientrare nel beneficio i periodi di permanenza all’estero necessari per l’espletamento di tutte le pratiche per l’adozione.
Per una visione più completa potete consultare la nostra guida al congedo di maternità INPS, mentre di seguito faremo chiarezza sulle conseguenze del parto sul diritto alla mobilità.
Diritto al trasferimento per l’insegnante neo-mamma
Torniamo a parlare della sentenza con la quale abbiamo aperto questo articolo: la n°527/2017 del Tribunale di Pordenone che ha ribadito il diritto dell’insegnante neo-mamma ad ottenere il trasferimento provvisorio in una scuola situata vicino alla sede di lavoro dell’altro genitore.
Nel caso di specie i giudici friulani hanno dato ragione ad una docente catanese - avente una cattedra di ruolo in Friuli ma con residenza ad Acireale - accogliendo la sua richiesta di assegnazione temporanea in una scuola vicina alla sede di lavoro del marito.
I giudici in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 151 del 2001 in merito alle assegnazioni temporanee hanno ritenuto giusto applicare le disposizioni previste dal “TU in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” al caso di specie, accogliendo la richiesta di trasferimento della docente.
Questo per permettere al figlio di godere dell’assistenza materiale - e affettiva - di entrambi i genitori.
I giudici hanno poi chiarito che questo diritto spetta a tutte le mamme con figli di età compresa tra i 0 e i 3 anni, le quali anche in modo frazionato devono essere assegnati “a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita”.
L’assegnazione temporanea, però, non può avere durata superiore ai tre anni.
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