Chi deve compilare il quadro ST del modello 770/2024? Quali dati devono essere inseriti per indicare in modo corretto le ritenute operate in qualità di sostituto di imposta? Ecco le istruzioni.
Il Quadro ST del Modello 770/2024 raccoglie le ritenute alla fonte operate, le trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, ma come deve essere correttamente compilato?
Entro il 31 ottobre 2024 i sostituti di imposta devono presentare il modello 770/2024, si tratta di un importante adempimento in quanto in esso devono essere indicate le ritenute di imposta effettuate, a titolo definitivo o di acconto, nei confronti del soggetto passivo di imposta.
Si tratta di un meccanismo che consente una più facile riscossione dei tributi e quindi strumento di contrasto all’evasione fiscale.
Il modello 770/2024 deve essere presentato da tutti coloro che fungono da sostituti di imposta, quindi datore di lavoro, ma anche condomini, curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto e chi opera versamenti di imposta sulle rendite finanziarie o da capitale (intermediari finanziari, banche, Poste Italiane...).
Nel modello 770/2024 assume un ruolo centrale il Quadro ST, ma come deve essere compilato? Ecco le istruzioni.
Quadro ST del modello 770/2024, istruzioni per la compilazione sezione I
Il modello 770/2024, si compone di diversi quadri, tra questi assume rilevanza il frontespizio con i dati del dichiarante.
Seguono diversi quadri in cui indicare le ritenute operate per i diversi soggetti. Naturalmente sono da compilare solo i quadri di proprio interesse.
Il Quadro ST del modello 770/2024 si compone di quattro sezioni, in ogni sezione devono essere indicati dati specifici.
Nella prima sezione del Quadro ST devono essere indicate le ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive. In particolare:
- ritenute operate e versate sulle somme erogate nel 2023 (Irpef). Devono essere indicate anche le ritenute operate su importi erogati entro il 12 gennaio 2024 se riferite ad emolumenti del 2023;
- ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti Irpef, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
- imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2023 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2024 per il saldo;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2023 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- ritenute operate a partire dal mese di marzo 2023 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell’incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2022;
- ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- versamento relativo al credito del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020 recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ( tali dati devono essere riportati anche nella terza e quarta sezione.
Compilazione sezione II Quadro ST modello 770/2024
La compilazione della sezione II del Quadro ST del modello 770/2024 prevede l’indicazione di trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
Ricordiamo che nel punto 13 della seconda sezione deve essere indicato il codice della Regione a cui l’addizionale deve essere versata. Tale codice deve può essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF.
Nel punto 14 si inserisce, invece, la data del versamento.
Compilazione delle sezioni III e IV, Quadro ST del modello 770/2023
La terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti. Nella terza sezione deve essere indicata anche l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione.
Inoltre rileva in questa sezione:
- l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato;
- imposta sul valore dei contratti di assicurazione:
- l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Compilazione modello F24 e disposizioni comuni
Particolare attenzione deve essere posta nella compilazione anche del modello F24 per il versamento delle ritenute, infatti, nella sezione “anno di riferimento” deve essere indicato il periodo di imposta a cui si riferisce il versamento. Ad esempio, per i versamenti effettuati entro il 12 gennaio 2023 ma riferiti al 2022, l’anno di riferimento è 2022.
Nella compilazione del Quadro ST deve essere posta attenzione anche alla esatta indicazione del codice tributo.
Nel caso di errata indicazione del codice tributo, la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Nella prima e nella seconda sezione del Quadro ST nel caso in cui i versamenti presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione, gli stessi devono essere aggregati.
Come trasmettere il modello 770/2024
Il modello 770/2024 deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica. Può essere trasmesso dal soggetto interessato, cioè il sostituto di imposta, oppure da un intermediario abilitato.
Per le Amministrazioni dello Stato può essere inviato da soggetti incaricati. Infine, può essere inviato tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Il termine ultimo è il 31 ottobre 2024.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione indicante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
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