Monitoraggio fiscale per attività estere e criptovalute: come funziona

Claudia Cervi

28 Giugno 2022 - 15:55

Quando è obbligatorio il monitoraggio fiscale per attività estere e criptovalute? In questa guida vediamo come funziona e come si compila il quadro RW in dichiarazione dei redditi.

Monitoraggio fiscale per attività estere e criptovalute: come funziona

L’Agenzia delle Entrate obbliga tutti i contribuenti fiscalmente residenti a dichiarare la titolarità di attività estere e criptovalute nel rispetto dell’articolo 4 D.L. 167/1990, anche nel caso di disinvestimento nel periodo di imposta.

Con questo strumento il legislatore intende supportare le attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, raccogliendo informazioni su tutte le operazioni finanziarie estere al fine di individuare quelle sospette, dietro le quali potrebbero nascondersi attività illecite. Proprio per questa sua finalità, il monitoraggio fiscale è tra gli adempimenti più odiati dai contribuenti.

Di seguito vediamo quali attività dichiarare, chi è obbligato al monitoraggio, come funziona e come si compila il quadro RW in dichiarazione dei redditi.

Quali attività dichiarare ai fini del monitoraggio fiscale

I soggetti fiscalmente residenti sono tenuti a dichiarare la titolarità di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero suscettibili di produrre reddito, ivi comprese le criptovalute.

Più nel dettaglio, le attività estere da dichiarare sono quelle detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale (disponibilità o possibilità di movimentazione), come:

  • immobili o diritti reali immobiliari, indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi al valore catastale, al valore di mercato, al valore di acquisto, in relazione al reddito medio ordinario dei moltiplicatori stabiliti dalla normativa del Paese di ubicazione dell’immobile o secondo i coefficienti ai fini Imu;
  • opere d’arte;
  • gioielli;
  • beni mobili detenuti o iscritti in pubblici registri esteri;
  • Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  • Finanziamenti;
  • Polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie assicurative estere;
  • Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
  • Attività finanziarie italiane detenute all’estero (conti correnti, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, azioni, obbligazioni, valute, criptovalute, ecc)
  • Attività di natura finanziaria italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri interposti.

Chi è obbligato al monitoraggio fiscale

I soggetti obbligati a dichiarare le attività estere ai fini del monitoraggio sono:

  • le persone fisiche, sia privati che soggetti titolari di partita IVA (imprese e professionisti);
  • banche e intermediari finanziari;
  • Sicaf (società di investimento a capitale fisso);
  • intermediari assicurativi;
  • operatori che offrono servizi in criptovalute;
  • Enti non commerciali;
  • le Società semplici;
  • Enti equiparati a società semplici(per esempio gli studi professionali);
  • Enti di previdenza obbligatoria istituiti nelle forme di associazione o fondazione;
  • stabili organizzazioni di intermediari bancari e finanziari.

Chi è esonerato dal monitoraggio fiscale

  • Il D.L. 78/2010 stabilisce chi sono i soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale:
  • soggetti residenti che lavorano all’estero, per la maggior parte del periodo d’imposta, per conto dello Stato italiano o presso organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce;
  • frontalieri, fino a quando l’attività lavorativa è in essere;
  • soggetti che hanno affidato le attività estere in gestione o amministrazione a intermediari residenti;
  • conti correnti bancari e depositi esteri il cui valore massimo complessivo nel periodo di imposta non sia superiore a 5.000 euro.
  • sono inoltre esonerati dall’obbligo di monitoraggio gli immobili posseduti all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nell’anno (D.L. n. 193 del 2016).

Come funziona il monitoraggio fiscale

Abbiamo visto che l’obbligo di monitoraggio scatta per tutte le attività finanziarie detenute all’estero così come stabilito dall’articolo 1 del decreto legge 167/1990, intitolato «Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori». Sono escluse invece le operazioni relative a depositi e conti correnti (compreso il conto Paypal) di importo inferiore a 5.000 euro (limite che il Dl Semplificazioni approvato il 15 giugno 2022 ha abbassato da 15.000 euro).

L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l’obbligo di monitoraggio sussiste sempre con riferimento alle criptovalute, anche se queste sono detenute:

  • tramite intermediario non residente in Italia (Circolare 38/E/2013);
  • tramite portafogli digitali (wallet), anche se il contribuente detiene la chiave privata (risposta a Interpello 788/2021).

Come funziona allora il monitoraggio fiscale? Il contribuente deve compilare il quadro RW del modello Redditi PF o, in alternativa, integrare il modello 730/2022 con il quadro RW ed eventualmente con i quadri RM ed RT nel caso abbia realizzato delle plusvalenze.

Monitoraggio fiscale: come compilare il quadro RW

Nella colonna 1 si indica il titolo di detenzione delle attività:

codice 1 proprietà
codice 2 usufrutto
codice 3 nuda proprietà
codice 4 altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc

Nella colonna 2 si indica:

codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo
codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo

Nella colonna 3 va individuato il codice del bene (conti correnti, partecipazioni, valute estere, azioni, criptovalute, immobili, ecc)

Nella colonna 4 si indica il codice dello Stato estero. Questo campo non viene compilato nel caso di dichiarazione di criptovalute.

Nella colonna 5 deve essere indicata la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento estero.

Nella colonna 6 si identifica il criterio di determinazione del valore delle attività, che può essere:

  • il valore di mercato
  • il valore nominale
  • il valore di rimborso
  • il costo di acquisto
  • il valore catastale
  • il valore dichiarato nella dichiarazione di successione

I valori da indicare nella colonna 7 e 8 sono quelli relativi al «valore iniziale» e al «valore finale» individuati secondo il criterio stabilito nella colonna 6.

Nella colonna 9 si indica l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta;
Nella colonna 10 il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
Nella colonna 11 deve essere calcolata l’IVAFE in relazione al valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare, l’IVAFE, imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, è dovuta se il valore medio di giacenza complessiva è superiore a 5.000 euro e nella misura:

  • dello 0,20% per i prodotti finanziari diversi dai conti correnti e libretti di risparmio;
  • pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.

Sanzioni per omessa o incompleta dichiarazioni ai fini del monitoraggio

L’articolo 5 del D.L. n. 167/90 e l’articolo 9 della Legge n. 97/2013 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni relative all’omessa o infedele presentazione del quadro RW.

La sanzione per le violazioni sul monitoraggio fiscale varia tra il 3% e il 15% dell’importo non dichiarato. Se poi gli investimenti e le attività sono stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione è aumentata di una misura compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati.

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