Multiproprietà di un immobile: come funziona, rischi e vantaggi

Simone Micocci

22 Febbraio 2018 - 15:13

La multiproprietà è quel contratto che permette a più persone di comprare un immobile e di fruirne in maniera individuale per un determinato periodo di tempo. Riconosciuta dal Codice del Turismo, ecco quali sono gli obblighi che venditore e acquirente devono rispettare.

Multiproprietà di un immobile: come funziona, rischi e vantaggi

La multiproprietà è un particolare contratto riconosciuto dal Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) che permette a più acquirenti di godere del diritto di abitazione di un immobile, ma non contemporaneamente.

Ogni multiproprietario, infatti, gode in via esclusiva dell’immobile poiché al momento della stipula del contratto vengono definiti dei turni ben precisi per il soggiorno nell’immobile. Quindi ci sono più proprietari ma ad ognuno viene garantito il diritto di godimento individuale.

Questo strumento è stato particolarmente in voga durante gli anni ’80 quando sempre più persone ne hanno fatto ricorso per ottenere un immobile in una località ideale per le vacanze a un prezzo stracciato. Anche oggi comunque è piuttosto utilizzato visto il vantaggio (e il risparmio) di dividere il prezzo di un immobile tra più acquirenti.

Per ovvi motivi questo è un sistema utilizzato prettamente da chi vuole acquistare una casa vacanze (proprio per questo la multiproprietà è regolamentata dal Codice del Turismo); se anche voi ne siete incuriositi e volete scoprire come funziona qui siete nel posto giusto perché di seguito vi spiegheremo nel dettaglio come funziona la multiproprietà e quali sono gli obblighi di acquirenti e venditori.

Cos’è la multiproprietà

Per contratto di multiproprietà si intende l’acquisto congiunto di un immobile da parte di più soggetti, che ne condividono la proprietà ma acquistano il diritto di risiedervi solo in determinati periodi dell’anno, a rotazione.

Di solito questo tipo di transazioni avvengono in località vacanziere, e il diritto all’abitazione limitato comporta un’inevitabile riduzione dei costi di acquisto e di gestione dell’immobile, poiché le spese comuni vengono ripartite tra i diversi proprietari.

Tipologia di contratti

Sono principalmente tre le categorie di contratti che possono essere stipulati in multiproprietà.

In primis quello immobiliare (il più diffuso) che conferisce il diritto di disporre pienamente della porzione di un complesso residenziale per un determinato periodo dell’anno.

La multiproprietà azionaria, invece, permette di detenere una quota del capitale di una società proprietaria di un complesso immobiliare, e queste azioni consentono di disporre di una casa o di un appartamento prestabiliti.

Infine, c’è anche la multiproprietà alberghiera che, sempre solo in alcuni periodi dell’anno, permette di avere la disponibilità di un immobile che viene però gestito come un hotel o un residence.

Obblighi dei multiproprietari

Il primo obbligo che ogni multiproprietario deve rispettare è quello di pernottare nell’immobile solamente nel periodo a lui assegnato.

Consideriamo il caso in cui uno dei comproprietari sia impossibilitato a fruire dell’immobile nel periodo a lui assegnato; cosa succede? Regolamento vuole che in tal caso gli altri proprietari possano prolungare il soggiorno.

Inoltre nessun multiproprietario ha la facoltà di effettuare modifiche strutturali sulla proprietà, anche se dovesse trattare di miglioramenti e innovazioni.

Per facilitare la gestione della multiproprietà solitamente questa viene affidata ad un soggetto terzo, un amministratore che si occupa di tutto quello che concerne l’utilizzo dell’immobile; solitamente è la stessa società costruttrice ad essere amministratrice della multiproprietà ma può essere anche un soggetto differente.

Obblighi del venditore

La storia delle multiproprietà in Italia, tuttavia, ci suggerisce di tenere gli occhi bene aperti. Costruttori falliti prima di aver terminato i lavori e contratti poco chiari (con tanto di clausole vessatorie) hanno afflitto molti compratori durante gli anni passati, quando questo tipo di transazioni venivano spesso affidate a operatori poco professionali, dediti solamente a campagne di vendita particolarmente aggressive.

Occhio, quindi, alla serietà degli intermediari, tenendo comunque presente che le cose sono piuttosto cambiate: dal 1998 in poi, infatti, sono state approvate nuove leggi che tutelano i diritti degli acquirenti delle multiproprietà.

Come prima cosa viene stabilito che il contratto di multiproprietà venga sottoscritto in presenza di un notaio.

Il venditore, inoltre, è tenuto a indicare chiaramente l’ubicazione della casa, la sua destinazione e il relativo permesso edilizio.

In caso di opera non ancora terminata, invece, il contratto dovrà contenere precise informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, la data di conclusione prevista e le garanzie per la restituzione delle somme già versate, in caso di mancato completamento del fabbricato.

Recesso del contratto

Per chi avesse sottoscritto un contratto di multiproprietà e avesse alla fine deciso di tornare sui propri passi, ci sono 14 giorni di tempo: è questo il termine previsto dal decreto legislativo n. 79 del 2011.

In questo caso, il compratore non sarà tenuto a dare alcuna spiegazione per il suo ripensamento. Se, assieme al contratto principale, all’acquirente non sarà stato consegnato anche il formulario standard per il diritto di recesso, i termini per esercitarlo si allungano di altri 12 mesi.

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