Naspi al padre che si dimette, l’Inps cambia le regole: ecco chi avrà diritto all’indennità di disoccupazione

Simone Micocci

21 Marzo 2023 - 17:44

Nuove regole Naspi comunicate dall’Inps: anche il padre lavoratore - al pari della madre - ha diritto all’indennità di disoccupazione se si dimette entro il primo anno di vita del figlio.

Naspi al padre che si dimette, l’Inps cambia le regole: ecco chi avrà diritto all’indennità di disoccupazione

In alcuni casi la Naspi spetta anche a chi si dimette: ne è l’esempio la madre che lascia il lavoro nel periodo di maternità, la quale mantiene comunque il diritto all’indennità di disoccupazione.

Solitamente per avere diritto alla Naspi al termine del rapporto di lavoro deve sussistere la condizione per cui la perdita dell’impiego sia involontaria. Ad esempio, si può accedere all’indennità in oggetto al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato, come pure in caso di licenziamento (qualunque sia la motivazione, anche se per colpa del dipendente). Per lo stesso motivo non spetta a chi si dimette, salvo appunto quando sussiste la giusta casa oppure per le sopra citate dimissioni nel periodo di maternità che va dal momento della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del figlio.

Fino a oggi, però, si riteneva che quest’ultima tutela valesse solamente per la lavoratrice madre, ed effettivamente è stato così fino allo scorso 13 agosto 2022 quando sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel D.lgs n. 105/2022, ad esempio in materia di congedo di paternità o congedo parentale, con cui ai padri lavoratori sono state riconosciute le stesse tutele della madre.

Da allora, come spiegato dall’Inps con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, le regole in materia di Naspi a seguito di dimissioni in maternità si applicano anche nei confronti del padre lavoratore che quindi mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione anche se decide volontariamente d’interrompere il rapporto di lavoro, a patto che le dimissioni risultino rassegnate entro il compimento del 1° anno di età del figlio.

Padre lavoratore, le novità introdotte dal D.lgs n. 105/2022

Come anticipato, tutto parte dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022 con il quale sono state riviste le tutele riferite al padre lavoratore. Ad esempio, l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, come pure l’estensione del congedo parentale (ulteriormente ampliato dalla legge di Bilancio 2023).

Allo stesso tempo, il suddetto provvedimento ha modificato l’articolo 54 del Testo unico a tutela della maternità e paternità (D.lgs n. 151 del 2001) stabilendo che il caso di fruizione del congedo obbligatorio di paternità il padre lavoratore non può essere licenziato fino a quando il figlio non compie 1 anno di vita. Ed è proprio da questa disposizione che, come spiegato dall’Inps con la circolare 32/2023, viene modificata anche la parte riferita alla Naspi a seguito di dimissioni rassegnate dopo la nascita di un figlio.

Naspi anche al padre che si dimette nel periodo di maternità

Nell’articolo 55 del Testo unico a tutela di maternità e paternità viene stabilito che per le dimissioni presentate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento - quindi dalla gravidanza al compimento dell’anno di vita del figlio - la lavoratrice ha diritto alle stesse indennità che sarebbero previste in caso di licenziamento. Per tale motivo questa può richiedere la disoccupazione in caso di dimissioni rassegnate in maternità.

La domanda che si è posto l’Inps è: ma se il divieto di licenziamento vale anche per il lavoratore, le medesime tutele riconosciute dall’articolo 55 si applicano anche nei suoi confronti? Come dire: anche il padre che si dimette in maternità mantiene il diritto alla Naspi? Ebbene sì, come confermato dal ministero del Lavoro, interpellato sull’argomento.

Ne risulta, quindi, che da 13 agosto 2022 il padre lavoratore che si dimette nel primo anno di età del bambino può avere comunque diritto alla Naspi, laddove ovviamente ne soddisfa gli altri requisiti come ad esempio l’avere almeno 13 settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni.

Riesame per le domande di Naspi respinte

A tal proposito, visto che il chiarimento in oggetto è arrivato solo in questi giorni, bisognerà procedere al riesame di eventuali domande inviate dal 13 agosto 2022 ma respinte per il fatto che la perdita del lavoro non è stata ritenuta involontaria.

Quindi, tutti quei padri che hanno rassegnato dimissioni entro il 1° anno di vita del figlio a cui la domanda di Naspi è stata respinta possono chiedere il riesame alla sede Inps competente sul territorio.

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