Lo ha stabilito il tribunale di Modena per due fisioterapisti no-vax impiegati in una Rsa. Legittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione. Il caso.
Possono essere sospesi senza stipendio i lavoratori che non vogliono vaccinarsi contro il Covid-19. Questo il contenuto di una recentissima ordinanza del tribunale di Modena che ha riconosciuto la legittimità della sospensione, respingendo le opposizioni dei due fisioterapisti in questione.
Il motivo è presto detto: nei luoghi di lavoro la mascherina non basta a prevenire il coronavirus, che è stato inserito tra gli agenti biologici contro i quali il datore deve assicurare la protezione e prevenzione.
Il caso è anteriore all’entrata in vigore dell’obbligo per il personale sanitario di vaccinarsi (decreto legge 44/2021) che non poteva applicarsi retroattivamente; la sentenza potrebbe fare da “apripista” per nuove pronunce contro i no-vax.
Sospensione senza stipendio per i lavoratori no-vax: il caso
Nessuna legge in Italia prevede l’obbligatorietà del vaccino contro il coronavirus e per questo i dipendenti no-vax non possono subire sanzioni disciplinari né tantomeno essere licenziati.
Tuttavia il rifiuto può dar luogo alla “sospensione temporanea dalle mansioni” fino a quando il lavoratore cambi idea. E durante la sospensione non vi è diritto ad alcuna retribuzione. È quanto accaduto a due fisioterapisti di una Rsa di Modena i quali - a seguito della sospensione - si erano rivolti al tribunale.
Ma il giudice ha dato ragione alla cooperativa datrice, respingendo le motivazioni dei due dipendenti: non basta la mascherina per proteggere se stessi e gli altri dal Covid-19 dato che i benefici del vaccino sono ormai noti.
Se il vaccino non è obbligatorio perché un lavoratore no-vax può essere sospeso?
Il motivo si evince dalla direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020, con la quale si include il Covid-19 nell’elenco degli agenti biologici dal quale proteggere i dipendenti in azienda. Di conseguenza, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro stabilite dalla legge, per tutelare lavoratori e clienti.
Il dipendente o collaboratore non vaccinato può essere considerato “inidoneo alle mansioni” dal medico competente e sospeso fino alla somministrazione del siero.
Il diritto di autodeterminazione e la libertà di scelta del singolo - precisa il tribunale nell’ordinanza n. 2467 del 23 luglio - cedono il passo al principio di solidarietà collettiva che legittima l’azienda ad allontanare quei soggetti che possono, anche potenzialmente, costituire un rischio per gli altri.
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