La notifica della cartella esattoriale è valida se l’avviso viene affisso in Comune?

Nadia Pascale

19/10/2023

È legittima l’affissione presso la casa comunale della notifica della cartella esattoriale? Come deve procedere il messo? A rispondere è la Corte di Cassazione.

La notifica della cartella esattoriale è valida se l’avviso viene affisso in Comune?

In quali casi è lecita l’affissione alla casa comunale della notifica della cartella esattoriale? Quali sono i limiti? A sottolinearli è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26489 dello scorso 13 settembre.

A molti è già capitato: si visiona l’albo pretorio, ormai online, del Comune di residenza e si scopre che vi è la pubblicazione di un avviso di notifica di una cartella esattoriale o di una multa.
Naturalmente non è possibile prendere visione dell’atto, ma la generalità delle persone che visita il sito può venire a conoscenza del ricevimento di un avviso e sicuramente questo può generare un certo imbarazzo. Da tale pubblicazione derivano inoltre effetti in merito ai termini per l’adempimento.

In realtà la pubblicazione in albo, parificata all’affissione dell’avviso alla porta comunale, è una procedura residuale, prevista dalla legge e quindi legittima, ma naturalmente il messo deve procedere con cautela e la Corte di Cassazione trovandosi a trattare il caso, ha fissato i limiti.

È valida la notifica della cartella di pagamento in Comune?

Nel caso in oggetto un contribuente impugna, davanti Commissione tributaria provinciale di Lecce, per irritualità nella comunicazione un avviso di intimazione e la presupposta cartella di pagamento. In tale sede le sue doglianze vengono accolte.

In seguito ad appello il giudice di secondo grado è di contrario avviso: il messo, in ragione dell’irreperibilità assoluta del destinatario, aveva correttamente proceduto alla notifica dell’atto riscossivo attivando il “rito degli irreperibili” di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr n. 600/1973.

A questo punto il contribuente agisce davanti alla Corte di Cassazione, affermando che nel caso in oggetto non vi era irreperibilità assoluta essendo egli abitante nel luogo in cui il messo aveva tentato la notifica, bensì piuttosto di semplice irreperibilità “relativa”. Di conseguenza la notifica sarebbe nulla, secondo il contribuente, a causa di errori di notifica.

La Corte di Cassazione di conseguenza precisa le differenze tra irreperibilità assoluta e relativa e sottolinea qual è il giusto comportamento che dovrebbe tenere il messo notificatore.

Irreperibilità relativa e assoluta, come cambia la notifica della cartella esattoriale

La Corte distingue tra due ipotesi: la prima è prevista nell’articolo 140 del codice di procedura civile e la seconda nell’articolo 60, primo comma, lettera E del Dpr 600 del 1973.

Il primo prevede

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto […] l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Il secondo testo prevede

quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del cpc in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Come si vede, manca l’affissione della busta alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario ed è previsto un termine più ampio per il ricorso.

Nel primo caso si ha irreperibilità relativa in quanto si tratta di una impossibilità accidentale o transitoria, nel secondo caso l’irreperibilità assoluta in quanto vi è impossibilità di reperire il contribuente destinatario.

Obblighi del messo nella notifica della cartella esattoriale

Nel caso in oggetto il messo si era recato presso l’indirizzo indicato e aveva accertato “che sui luoghi vi era solo un ristorante abbandonato, ma nessun edificio corrispondente all’abitazione del ricorrente”; sul luogo non vi erano persone a cui chiedere informazioni e notizie e quindi, aveva provveduto ad assicurarsi, attraverso l’esame dei registri anagrafici, che l’interessato non aveva mutato domicilio presso lo stesso Comune.

Nel caso in oggetto quindi il messo non avrebbe potuto fare altro che propendere per l’irreperibilità assoluta visto che non risultava modificato l’indirizzo e l’indirizzo indicato di fatto era inidoneo a rappresentare il domicilio fiscale del contribuente.

Di conseguenza non vi sono errori nel comportamento del messo anche perché la legge non prescrive in modo specifico tutti gli adempimenti che deve compiere per cercare il contribuente destinatario dell’avviso e di fatto ha verificato l’impossibilità di reperirlo.
Non potendo invalidare la notifica anche l’atto presupposto, cioè la cartella resta valida con tutto ciò che ne consegue.

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