Ancora pochi giorni per aderire alla riammissione per la rottamazione quater, vediamo come procedere e tutto quello che bisogna sapere.
Ancora pochi giorni per aderire alla riammissione alla rottamazione quater. La data ultima per presentare istanza, infatti, è confermata al 30 aprile 2025, ma se si considera il fine settimana lungo a causa della festività del 25 aprile, sono rimasti soltanto due giorni per presentare domanda.
La riapertura dei termini per i decaduti della rottamazione cartelle è stata prevista dal decreto Milleproroghe, ma va chiarito che si tratta di una possibilità offerta solo ai decaduti entro il 31 dicembre 2024, per mancato o tardivo pagamento di una rata, dalla stessa sanatoria. La domanda, quindi, può essere inoltrata solo per i debiti già indicati nell’istanza originaria di adesione alla rottamazione quater.
Una volta presentata la domanda si riceverà, entro il 30 giugno, la comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate con allegati i nuovi bollettini per effettuare il pagamento del debito residuo senza l’applicazione di maggiorazioni (se non degli interessi legali al 2% maturati dal 1° novembre 2023). Il pagamento della prima o unica rata, poi, dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2025.
A parte l’indubbio vantaggio di rientrare nella rottamazione che consente di pagare solo il debito, senza le maggiorazioni, ci sono altri benefici di cui chi presenta domanda può godere. La sola domanda, infatti blocca le azioni esecutive per il recupero del credito. Cosa significa questo per il contribuente?
Domanda riammissione rottamazione quater
La riapertura dei termini della rottamazione quater è contenuta nel decreto Milleproroghe. Per poter essere riammessi alla definizione agevolata bisogna essere decaduti entro il 31 dicembre 2024 (esclusi, quindi, coloro che eventualmente sono decaduti per non aver pagato la rata in scadenza il 28 febbraio 2025).
I debiti per i quali la riammissione opera sono, ovviamente, quelli per i quali era stata presentata domanda per aderire alla rottamazione quater, si parla, quindi, di cartelle esattoriali per le quali era stata già richiesta la rottamazione con l’ultima edizione della definizione agevolata.
Per la riammissione, come detto, va presentata apposita domanda entro il 30 aprile 2025 e facendolo i contribuenti avranno come effetto quello di bloccare tutte le azioni esecutive.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nella domanda è necessario indicare come si intende effettuare il pagamento tra:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- fino a un massimo di 10 rate (indicando il numero di rate).
La domanda può essere presentata in area riservata compilando l’apposito form, dopo l’autenticazione con Spid, Cie o Cns oppure in area pubblica, senza bisogno di autenticazione: in questo secondo caso è necessario indicare sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. Si deve, inoltre, allegare un documento di riconoscimento in formato pdf e specificare l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione.
Ricevuta della domanda di riammissione
Se si procede con l’invio in area riservata si riceverà tramite mail la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Per chi procede in area pubblica si riceverà una e-mail con un link che deve essere convalidato entro 72 ore. Dopo la convalida si riceverà una seconda e-mail che indicherà la presa in carico con il numero della pratica.
Se tutto quello che si è allegato alla domanda consente la riammissione si riceverà, poi, una terza e-mail con il link per scaricare “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Il link sarà valido per 15 giorni (120 ore).
La domanda blocca le azioni esecutive
Con la presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione si impedisce la prosecuzione di azioni esecutive già avviate.
Questo significa che solo presentando domanda entro il 30 aprile si sospende l’eventuale pignoramento presso terzi che, poi, con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio, si estingue definitivamente. Il pignoramento, quindi, anche se già avviato, non prosegue con la presentazione della domanda, ma solo con il pagamento della rata del 31 luglio le eventuali somme vincolate dal pignoramento, si svincolano per tornare disponibili.
La presentazione della domanda di rottamazione, inoltre, fa in modo che non divenga esecutivo l’eventuale fermo amministrativo dell’auto. Se il veicolo è già sottoposto a fermo, questo non viene meno con la presentazione della domanda di riammissione (per questo bisogna attendere il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio), ma se si è ricevuto preavviso di fermo e si presenta domanda di riammissione, il fermo amministrativo non può procedere perché, appunto, le azioni esecutive sono sospese.
Via libera anche ai rimborsi
Lo stesso discorso vale anche per i rimborsi. La riforma della riscossione ha previsto per chi ha debiti con il Fisco, che gli eventuali rimborsi spettanti siano congelati e rimangano a disposizione dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sarebbero dovuti essere liquidati.
Ebbene, presentando la domanda di riammissione alla rottamazione quater, il debitore si libera di questo vincolo con la conseguenza che nel periodo di sospensione delle azioni esecutive (praticamente dal 30 aprile al 31 luglio) e può sbloccare anche eventuali crediti spettanti che sono fermi a causa delle cartelle esattoriali.
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