Novità Ecobonus 110%: via libera anche a familiari e conviventi del possessore dell’immobile. Occhi su partite IVA e spese sostenibili
Grandi novità sull’ecobonus del 110%, che sarà d’ora in avanti esteso anche ai familiari e ai conviventi del possessore dell’immobile.
A renderle note l’Agenzia delle entrate, tramite un comunicato stampa pubblicato in data 8 agosto, nel quale sono state chiarite le regole, le nuove spese sostenibili e le modalità con cui richiedere lo sconto o la cessione.
Ecobonus 110%, novità: sommario
Ecobonus 110%, novità: via libera a familiari e conviventi
L’Agenzia delle entrate ha parlato chiaro: da oggi in poi potranno accedere all’ecobonus del 110% anche i familiari (e i conviventi di fatto) del possessore o detentore dell’immobile.
Il tutto però a determinate condizioni. Dovranno essere loro stessi a sostenere le spese e potranno usufruire della misura solo se già conviventi alla data di inizio lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese.
Stando alle ultime novità, l’ecobonus del 110% potrà essere usato anche per i lavori da effettuare su immobili diversi da quello principale dove potrà però svolgersi la convivenza, mentre i familiari non potranno utilizzarlo su immobili locati o in comodato.
Anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso potrà usufruire della misura, ma a una condizione: prima bisognerà aver sottoscritto un contratto preliminare di vendita.
Novità per partite IVA
Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.
Quest’ultima specifica non varrà in caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali.
Spese agevolabili: l’ecobonus si amplia
Novità anche sul platfond delle spese rientranti nella detrazione, il quale è stato esteso fino a comprendere elementi accessori quali:
- costi per materiali;
- progettazione;
- perizie e sopralluoghi;
- spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione.
Come usufruirne?
Per usufruire dello sconto o della cessione gli interessati potranno inviare telematicamente la propria richiesta all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione potrà essere inviata solo dal soggetto che rilascerà il visto di conformità.
Le novità per cessionari e fornitori
Cessionari e i fornitori, ha precisato l’Agenzia, potranno usufruire del credito d’imposta solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
“Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. ”
I cessionari e i fornitori potranno inoltre cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti dal 10° giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione. Il credito potrà sempre essere ceduto anche dai successivi cessionari.
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