Nuove misure per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali

Nadia Pascale

22 Giugno 2022 - 11:20

Dall’Agenzia delle Entrate arriva il monito: occorre maggiore efficienza nel contrasto agli illeciti fiscali internazionali. Tutte le novità della circolare 21/E del 20 giugno 2022.

Nuove misure per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali

L’obiettivo è evitare i fenomeni di doppia imposizione fiscale, ma anche evitare la doppia non imposizione e cioè che soggetti aventi più sedi e che operano a livello internazionale di fatto non paghino le imposte in nessun Paese o comunque effettuino operazioni di transfer pricing al fine di cercare la tassazione più agevole.

Ernesto Maria Ruffini nella circolare 21/E del 20 giugno 2022 invia alle varie Direzioni regionali e provinciali indicazioni dettagliate per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali. Ecco tutte le novità.

Contrasto agli illeciti fiscali internazionali: evitare la doppia non imposizione

La parola d’ordine negli ultimi anni è optare per un deciso contrasto all’evasione fiscale, ma allo stesso tempo ridurre i costi del contenzioso tributario facendovi ricorso nei soli casi in cui vi è praticamente la certezza di poter avere un’operazione fruttuosa.

La lotta all’evasione prevede anche il rafforzamento degli strumenti per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali attraverso una strategia mirata che eviti la possibilità, da parte del contribuente, di utilizzare le differenze tra i vari regimi impositivi per eludere il fisco.

I principi di fiscalità internazionale richiedono che le imposte debbano essere pagate laddove il reddito viene prodotto, ma le varie discipline nazionali possono generare dei casi dubbi oppure delle maggiori difficoltà di controllo.

Oggi i casi in cui nella produzione di reddito sono coinvolti più Stati sono davvero numerosi e generano molti dubbi, anche lo studente che si reca all’estero per un corso e svolge lì un piccolo lavoro, può generare casi di fiscalità internazionale. Diventa, quindi, essenziale avere dei criteri chiari e semplici volti a determinare dove devono essere pagate le imposte e soprattutto come effettuare i controlli e la riscossione evitando così le asimmetrie impositive. La circolare 21/E sottolinea che i principi base da utilizzare sono:

  • trasparenza fiscale;
  • scambio di informazioni tra i vari Paesi;
  • cooperazione internazionale nel combattere l’elusione fiscale.
Circolare 21/E dell’Agenzia dell’Entrate
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Questi strumenti infatti consentono di evitare fenomeni di sottodimensionamento della base imponibile.

Nelle linee guida l’Agenzia delle Entrate sottolinea la necessità di potenziare lo scambio automatico di informazioni e lo scambio spontaneo di informazioni soprattutto in materia di Iva. Per trarre il massimo vantaggio dallo scambio di informazioni si suggerisce di utilizzare le indicazioni contenute in varie raccomandazioni della Commissione europea per quanto riguarda la tempistica e modalità degli accertamenti.

Potenziamento della tax compliance e accordi preventivi

È ormai noto che il miglior modo per riscuotere le imposte velocemente e senza che i costi della riscossione superino l’effettivo introito fiscale è “incontrare” il contribuente, proprio per questo anche in materia di fiscalità internazionale viene promossa la tax compliance cioè favorire l’adesione spontanea del contribuente agli obblighi fiscali.

In quest’ottica assumono particolare importanza gli accordi preventivi bilaterali e multilaterali tra i contribuenti e il fisco disciplinati dall’articolo 31 ter del Dpr 600 del 1973. La stipula degli stessi prevede che, per le operazioni comprese nell’accordo preventivo, l’amministrazione finanziaria non eserciti i poteri previsti dall’articolo 32 del Dpr 600 del 1973. L’articolo 32 prevede che il Fisco possa disporre accessi, ispezioni e verifiche al fine di contrastare l’elusione fiscale.

Questo però non implica che sulle operazioni oggetto di accordo preventivo non vi sia alcun tipo di controllo: il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 42295 del 21 marzo 2016 dispone che gli uffici in merito a tali operazioni possono comunque chiedere all’impresa di fornire chiarimenti e documentazione utile ai fini della verifica del rispetto dell’accordo preventivo stipulato. Anche in questo caso è però necessario che i controlli siano eseguiti in modo razionale e, di conseguenza, i vari funzionari dell’AdE sono invitati a utilizzare il software Serpico al fine di controllare se in relazione a determinate imprese per le quali si vogliono disporre controlli sono in essere accordi preventivi.

La normativa in oggetto riconosce alle imprese che svolgono attività internazionale la possibilità di stipulare accordi preventivi con il Fisco con l’obiettivo di facilitare la tassazione internazionale e quindi di evitare controlli. Gli accordi preventivi possono riguardare:

  • regime dei prezzi di trasferimento;
  • determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza;
  • attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione;
  • valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti, che configurano una stabile organizzazione;
  • erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Affinché si possa arrivare a un accordo preventivo internazionale è necessario che l’impresa che opera a livello internazionale presenti un’istanza, ma è previsto anche il pagamento di una commissione che viene determinata in base al fatturato dell’impresa. Le soglie sono:

  • 10.000 € per imprese appartenenti a gruppi il cui fatturato complessivo è inferiore a 100 milioni di euro;
  • 30.000 € nel caso in cui il gruppo a cui appartiene l’impresa istante abbia un fatturato annuo superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 750 milioni di euro;
  • 50.000 € nel caso in cui il fatturato del gruppo sia superiore a 750 milioni di euro.

Maggiore attenzione alle operazioni di transfer pricing

Al fine di migliorare il contrasto agli illeciti fiscali internazionali sono potenziati anche i controlli sulle operazioni di transfer pricing. Si tratta di operazioni volte a esportare il reddito da un Paese a un altro (spesso con fiscalità privilegiata). Le indicazioni espresse nella circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate sono volte a stimolare controlli particolarmente approfonditi su tutte le circostanze che si verificano nel caso concreto. Proprio per questo nei prossimi mesi la Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale dovrà predisporre delle direttive volte a determinare criteri accertativi uniformi.

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