Parcheggiare nel condominio altrui, ecco quando è reato secondo la Corte di cassazione e che cosa si rischia in questo caso.
Il condominio ospita alcune parti comuni, come le aree adibite al parcheggio dei veicoli. L’uso delle parti comuni non è però privo di regole ed è di norma destinato ai condomini stessi o eventualmente agli inquilini, nel caso in cui uno o più appartamenti fossero in affitto. Il regolamento condominiale può poi prevedere specifici criteri di utilizzo dei parcheggi, indispensabili soprattutto quando lo spazio è esiguo.
In ogni caso, è noto che nessun terzo può utilizzare le aree comuni condominiali senza autorizzazione. Una recente sentenza della Corte di cassazione, però, ha chiarito che parcheggiare nel condiminio altrui è un reato a tutti gli effetti. Ecco cosa dice la sentenza e che cosa si rischia.
Quando parcheggiare nel condominio altrui è reato
La sentenza n. 31700 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, emessa appena una settimana fa, ha stabilito che chi parcheggia nel condominio altrui senza essere stato autorizzato può essere denunciato. Non che parcheggiare in un posteggio condominiale sia di per sé un illecito, ma questa fattispecie può integrare almeno due reati previsti dal Codice penale: l’invasione di edifici e la violazione di domicilio.
Nello specifico del caso trattato, l’imputato è un professionista, titolare di un contratto di locazione per il suo studio all’interno del condominio, che ha continuato a parcheggiare i suoi veicoli (un’auto e una moto) nel condominio nonostante l’amministratore gli avesse revocato l’autorizzazione.
La condotta, ampiamente dimostrata dalle fotografie e dai verbali dell’assemblea di condominio, è stata considerata penalmente rilevante non solo per la mancanza di titolo di accesso al parcheggio, ma anche per il disturbo arrecato alla vita privata dei condomini.
Invasione di terreni o edifici, il parcheggio di condominio
L’invasione di terreni o edifici è un reato previsto dall’articolo 633 del Codice penale, dedicato a chi occupa questi spazi (siano essi pubblici o privati) senza essere autorizzato. In particolare, non è necessario che l’occupazione avvenga a fini di profitto oppure attraverso l’uso della forza, ma è sufficiente che si tratti di una condotta arbitraria, cioè attuata senza autorizzazione.
Non solo, l’invasione di terreni fa parte dei reati comuni, ossia che non dipendono direttamente dal ruolo e dai diritti di chi li commette. Per fare un esempio, anche il proprietario stesso del terreno può essere accusato di questo reato se ha dato l’area in locazione e non è stato autorizzato dal conduttore. In generale, l’invasione si compie ai danni chi esercita il possesso o la disponibilità del bene in questione.
È dunque semplice intuire che è proprio quest’ultimo individuo ad avere i diritti sul bene, oltre alla possibilità di autorizzare eventuali terzi. Ovviamente, in un condominio sono dapprima rilevanti il regolamento e le decisioni dell’assemblea. Per esempio, se un condomino ha diritto a utilizzare il parcheggio può consentire l’accesso a un suo ospite, avendo però cura di non posizionare anche la propria auto per non ledere lo spazio altrui.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, il professionista aveva in origine un permesso per parcheggiare all’interno del condominio, il quale però è stato revocato. il reato, comunque, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 103 a 1.032 euro, ma soltanto a querela della persona offesa.
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Il cortile condominiale come parte del domicilio
Un altro punto rilevante della citata sentenza riguarda l’inclusione del cortile di condominio nelle aree di appartenenza dell’abitazione e meritevoli di tutela, così come stabilito dall’articolo 614 del Codice penale. Questo significa che nessun terzo può parcheggiare all’interno del condominio senza il consenso degli aventi diritto, altrimenti può essere denunciato per violazione di domicilio, punita con la reclusione da 1 a 4 anni.
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