Partite IVA: nessun vincolo per il passaggio dal regime semplificato al forfettario

Martina Cancellieri

17 Settembre 2018 - 16:44

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sul passaggio dal regime semplificato al regime forfettario per le partite IVA: ecco i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018.

Partite IVA: nessun vincolo per il passaggio dal regime semplificato al forfettario

Con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello sull’applicabilità del regime forfettario da parte di un contribuente in regime semplificato.

Tale contribuente vorrebbe applicare il regime forfettario a partire dall’anno di imposta 2018, pertanto ha chiesto informazioni sulla decorrenza del vincolo triennale di permanenza nel regime scelto.

Il contribuente domanda inoltre se tale vincolo possa essere derogato anche con riferimento agli anni d’imposta 2016 e/o 2017.

Si ricorda che al momento il regime forfettario è l’unico che consente ai soggetti che intendono aprire una Partita IVA di fruire di una tassazione agevolata.

Passare dal regime semplificato al forfettario: le istruzioni delle Entrate

Con la risoluzione n. 64/E le Entrate hanno chiarito che non vi è nessun vincolo sul passaggio dal regime semplificato al forfettario per le Partite IVA.

La soluzione prospettata dal contribuente è quella di poter applicare nel 2018 il regime forfettario per le Partite IVA indipendentemente dall’opzione effettuata per l’anno d’imposta 2017.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che a partire dal 1° gennaio 2015 il regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge di Stabilità 2015 è il regime forfettario. Tuttavia a tali soggetti è consentito optare per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari e quindi senza fruire del regime agevolato in questione.

Il contribuente fa presente che pur non avendo esercitato l’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA ha nella sostanza adottato dal 2015 il regime “contabile” determinando il reddito ai fini delle imposte sui redditi applicando le disposizioni di cui all’art. 66 del TUIR.

La scelta del regime contabile semplificato non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, in quanto si tratta di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori.

Di conseguenza il contribuente può transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza scontare alcun vincolo triennale di permanenza e dunque avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfettario.

Tuttavia, l’omessa indicazione dell’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015, per l’applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, seppur non vincolante ai fini dell’efficacia del regime scelto, costituisce una violazione sanzionabile da sanare tramite il ravvedimento operoso.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018
La risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello di un contribuente relativo all’applicabilità del regime forfetario.

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