Pause orario di lavoro, ogni quanto spettano e durata

Simone Micocci

11 Dicembre 2024 - 19:06

Orario di lavoro di 8 ore, quante pause spettano? Ecco cosa dice la normativa a riguardo e quali sono i casi particolari in cui se ne ha diritto.

Pause orario di lavoro, ogni quanto spettano e durata

Durante l’orario di lavoro il dipendente ha diritto a delle pause, ossia dei momenti in cui la prestazione lavorativa risulta sospesa con lo scopo di permettere il recupero delle energie psico fisiche. Quella che più comunemente viene chiamata pausa caffè ad esempio, o pausa pranzo.

Pause che nella maggior parte dei casi non vengono retribuite, salvo quando diversamente previsto dal Contratto collettivo di riferimento. Nel dettaglio, il diritto alle pause sul lavoro può dipendere o dalla durata dell’orario di lavoro o dalla tipologia della mansione svolta. Ci sono, infatti, dei lavoratori che hanno diritto a prescindere da quante ore di lavoro svolgono durante la giornata: è il caso ad esempio dei videoterminalisti, ossia di chi per la maggior parte del tempo lavora utilizzando il computer.

È la legge, ossia la normativa che disciplina l’orario di lavoro in Italia (D.Lgs. 66/2003) a definire quando (e ogni quanto) spetta la pausa, nonché qual è la durata minima, mentre i Contratti collettivi possono intervenire solo riconoscendo un trattamento di maggior favore per i propri dipendenti, ad esempio prevedendo delle fattispecie ulteriori in cui si ha diritto alla pausa oppure incrementando il compenso dovuto nella stessa.

Fatte le dovute premesse bisogna fare chiarezza su quali sono le pause che generalmente sono previste in un rapporto di lavoro, ad esempio rispondendo alla domanda su quante ne spettano, e quanto durano, in un orario di lavoro di 8 ore oppure quali sono le mansioni per cui si ha diritto a un trattamento agevolato.

Ogni quanto spetta la pausa lavoro

Come anticipato, concorrono alla disciplina delle pause da una parte la legge nazionale, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, dall’altra i Ccnl di categoria. Secondo il decreto legislativo 66/2003, ogni lavoratore, se la sua giornata lavorativa eccede le 6 ore, ha diritto a beneficiare:

“Di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”

Spetta quindi una pausa per chi lavora 6 ore, così come per chi ne lavora di più (ad esempio 8 ore al giorno).

Generalmente la durata della pausa è di 10 minuti continuativi, ma i contratti collettivi, come pure gli accordi individuali, possono intervenire per ampliare, e mai ridurre, tale periodo. Quindi, la pausa può essere più lunga di 10 minuti e mai più corta.

I periodi di pausa - cioè di astensione dal lavoro - non sono retribuiti dal datore di lavoro (a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 66/2003) a differenza delle soste di forza maggiore, ad esempio quelle legate ai bisogni fisiologici.

Durata della pausa caffè

Quanto detto significa che la classica “pausa caffè” tra colleghi non potrebbe avere una durata superiore ai 10 minuti continuativi, salvo se diversamente previsto dal contratto. Ciò non toglie che sul posto di lavoro potrebbero essere applicate consuetudini “più permissive”, con il datore di lavoro che tacitamente acconsente a pause un po’ più lunghe.

Durata della pausa pranzo

Il decreto 66/2003 non fa esplicito riferimento alla pausa pranzo che, al contrario, potrebbe essere prevista e normata nei Ccnl o - più comunemente - dai contratti individuali.

In genere, dura un’ora e serve a “spezzare” la giornata lavorativa in due: mattina e pomeriggio. In alcuni casi, la pausa pranzo dura anche 2 ore, ma questo dipende da come siano distribuite le 6 o le 8 ore di lavoro giornaliero. Spetta al datore di lavoro dare indicazioni sulla fascia oraria in cui è possibile fruire della pausa pranzo (generalmente non prima delle 13 e dopo le 15).

La pausa pranzo è un diritto dei lavoratori e, in nessun caso, può essere eliminata, nemmeno dietro un aumento salariale o altri benefit concordati con il dipendente.

Tale principio è ribadito nella circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro.

La pausa dei videoterminalisti

Merita una trattazione a parte la pausa dei videoterminalisti, cioè coloro che svolgono la propria attività usando un’attrezzatura con videoterminale per 20 ore o più alla settimana.

A essi spetta una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti trascorsi davanti al computer (si veda l’articolo 175 del Dlgs 81/2008).

Secondo costante orientamento della Corte di cassazione, i 15 minuti non devono per forza sussistere in astensione totale dal lavoro ma si possono svolgere altre mansioni che non prevedono l’utilizzo del videoterminale, ove presenti. Le attività “alternative” spesso sono indicate direttamente nei Ccnl e, se mancano, possono essere stabilite dal datore di lavoro.

Se non ci sono mansioni diverse dall’utilizzo del computer, i 15 minuti ogni 2 ore dovranno essere di pausa totale dal lavoro.

Questo periodo, però, non è da considerarsi espressamente come di riposo: si può trattare anche di un semplice cambio di attività, che consente quindi al lavoratore di allontanarsi momentaneamente dal videoterminale.

Quando le pause devono essere retribuite

Come visto sopra, generalmente la pausa lavoro non è retribuita rientrano nell’ambito del periodo di riposo (non ricompreso nell’orario di lavoro). Come spiegato dalla Corte di Giustizia Ue, infatti, i due periodi si escludono reciprocamente:

  • come orario di lavoro va inteso il periodo in cui il lavoratore svolge le proprie mansioni restando a disposizione del datore;
  • il periodo di riposo è quello in cui il lavoratore non si trova nella suddetta situazione.

Per rientrare nel periodo di riposo, e non essere retribuita, durante la pausa lavoro il dipendente deve gestire liberamente le proprie attività, senza essere vincolato alle decisioni del datore di lavoro.

Diversamente, come spiegato nella sentenza n. C-107/19 del 9 settembre 2021, laddove durante la pausa il dipendente deve essere pronto a intervenire, restando di fatto a disposizione del datore di lavoro, questa va considerata come orario di lavoro e come tale retribuita.

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