Ecco quando hai diritto al risarcimento del danno iatrogeno: se le condizioni di salute peggiorano per l’errore medico o sanitario.
Peggiorare in seguito a un trattamento medico non è di certo l’obiettivo che il paziente spera, ma si tratta pur sempre di un’eventualità che può accadere. In alcuni casi, la maggioranza, si tratta di conseguenze preventivate e dovute al tipo di trattamento, conosciute e accettate dal paziente. Nemmeno i medici, tuttavia, sono immuni agli errori. Esistono infatti situazioni in cui il peggioramento è dovuto a una vera e propria colpa, che dà diritto al paziente di ricevere un risarcimento per il danno patito.
Il tema del risarcimento danni da responsabilità medica è sempre piuttosto delicato e spesso i cittadini non sono adeguatamente informati sull’argomento. Il rischio è attribuire colpe dove non ci sono, con implicazioni disastrose per i professionisti, almeno fino al momento in cui le circostanze sono chiarite, ma anche per i pazienti, che dimostrano di aver affrontato un percorso di cura senza la dovuta consapevolezza. Senza contare che non tutti difendono i propri diritti nella maniera legittima, mettendo in atto condotte illecite. In un momento in cui le aggressioni contro il personale medico e sanitario sono in continua crescita, i danni da responsabilità medica sono un tema piuttosto ostico.
Proprio per questo motivo, tuttavia, è ancora più importante capire quando effettivamente ci sono i presupposti per un risarcimento secondo la legge. Si deve ricordare in ogni caso che la tutela deve essere esercitata affidandosi alle vie legali, innanzitutto a un avvocato che possa analizzare la situazione specifica. Ciò non toglie che scoprire il peggioramento delle proprie condizioni di salute dopo un’attività di cura è una sorpresa assai spiacevole, in particolar modo quando la prestazione è stata lunga, dolorosa e magari onerosa. Bisogna quindi sapere che in questi casi si è dinanzi a un tipo specifico di danno, ossia quello iatrogeno differenziale, una sottospecie del danno biologico.
Peggioramento a causa di errore medico e risarcimento danni
Il termine iatrogeno indica semplicemente la conseguenza da una terapia medica, di fatto per interezza il termine corretto nei casi di peggioramento è danno iatrogeno differenziale. Quest’ultimo aggettivo serve appunto a distinguere tra i danni preesistenti, i problemi che hanno portato in primo luogo alla necessità di un trattamento medico, e quelli sopraggiunti a causa dell’errore. In tal proposito, è necessario che le conseguenze siano dovute a negligenza, imprudenza o imperizia del personale medico o sanitario. Deve cioè trattarsi di conseguenze preventivabili che potevano essere evitate, veri e propri errori nella somministrazione della cura in base alle linee guida a causa di cui il paziente peggiora, non guarisce o guarisce con notevole ritardo.
I danni complessivi sono quindi dovute a due cause ben distinte, quella primaria della lesione o malattia (fatto illecito, incidente stradale, malattia naturale per esempio) e quella dovuta all’errore medico. Quest’ultimo si caratterizza proprio per la mancata prevenzione dell’evento, non per impossibilità. In caso contrario si tratterebbe di una complicanza, che per quanto spiacevole non è prevedibile o comunque non prevenibile e quindi non attribuibile ad errore. In altre parole, la complicanza non viene risarcita, mentre l’errore sì, a patto che sia comprovato.
La causa originaria della patologia o comunque del danno per cui era necessario sottoporsi a cure è importante per inquadrare correttamente il risarcimento. Secondo la giurisprudenza in caso di origine dovuta a cause naturali il risarcimento deve coprire per intero i danni riportati dal paziente, escludendo soltanto quelli che si sarebbero verificati indipendentemente dall’errore medico.
Al contrario, se la patologia è dovuta a un fatto illecito il medico (o sanitario) è chiamato a risarcire esclusivamente la parte di danno provocata, ossia il mero peggioramento. Il paziente può comunque pretendere il risarcimento intero da entrambi i responsabili obbligati in solido, che ovviamente potranno rivalersi l’uno sull’altro per il rimborso della parte spettante. In tal proposito, la quantificazione del danno iatrogeno non è ammessa ad alcun genere di tabella o punteggio, dovendo essere determinata in modo personalizzato di volta in volta. La Cassazione ha definito in proposito il principio secondo cui viene valutata la differenza tra il punteggio di invalidità che esclude l’errore medico e quello conseguente allo stesso, ovviamente accertato.
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