Tra le tipologia di pegno esiste la possibilità del pegno irregolare. Si tratta di un’opzione valida e utilizzabile, che si basa su beni fungibili.
Tra le diverse tipologie di pegno, oltre a quella regolare e più comunemente conosciuta e utilizzata, c’è anche il “pegno irregolare”. Questo dà la possibilità al debitore di impegnare oggetti considerati “fungibili”, al contrario di come accade per le normali versioni di pegno che richiedono l’utilizzo di mobili non fungibili, ovvero con caratteristiche uniche nel proprio genere e non sostituibili.
L’utilizzo di cose fungibili porta con sé conseguenze diverse sia per il debitore, sia per il creditore, che, per esempio, potrà rientrare in possesso del proprio bene in modalità differenti rispetto a come accade con i pegni regolari.
Come funziona il pegno regolare
Il pegno regolare è la modalità di pegno più conosciuta e utilizzata. Prevede che una persona (il debitore) fornisca a una realtà disposta a prestare denaro (creditore) un bene mobile non fungibile. Questo bene viene valutato e il creditore fornisce al debitore una quantità di denaro stabilita che il creditore dovrà restituire entro i termini concordati.
Nel caso in cui questo non dovesse accadere, il creditore ha il diritto di vendere all’asta il bene dato in garanzia dal debitore, ovvero il pegno, per poter rientrare di quanto perso. Non diventa quindi proprietario del bene in questione, ma ha bensì il diritto di venderlo a terzi per rifarsi di quanto perso.
Nel caso in cui il bene dato in pegno venisse danneggiato, è dovere del creditore ripagare il debitore. Infatti l’oggetto in questione non è sostituibile, e l’oggetto della garanzia è sempre la cosa determinata che è stata scelta all’inizio del contratto.
Cos’è il pegno irregolare
Questa modalità di pegno, più nuova rispetto alla precedente, prevede che l’oggetto dato in garanzia al creditore sia qualcosa di fungibile, come del denaro oppure dei titoli. A essere oggetto di garanzia in questo caso non è l’oggetto specifico, bensì la stessa quantità dello stesso genere di bene.
Il creditore ha quindi la possibilità di utilizzare questo bene, avendo il diritto di disporne come desidera, assumendosi la responsabilità di restituire al debitore, una volta pagato quanto dovuto entro i termini previsti, una somma che risulti equivalente al valore delle cose costituite in pegno. Nel caso in cui il debitore dovesse risultare inadempiente, allora ci si troverebbe in una situazione di coesistenza di debiti reciproci tra il debitore stesso e il creditore garantito, alla quale verrà applicato il principio di compensazione.
Oggetto fungibile e non fungibile
La differenza principale tra queste due tipologie di pegno sta nell’oggetto che viene dato in garanzia:
- nel caso del pegno regolare si tratta di un oggetto mobile non fungibile;
- per il pegno irregolare l’oggetto è fungibile.
I beni non fungibili possono essere qualsiasi tipologia di oggetto, come quadri, macchine, gioielli, abiti, ecc, dotati di caratteristiche intrinseche e qualità uniche e irripetibili. Proprio per questo non possono venire sostituiti con altri e, per evitare che vengano rovinati in qualche modo, il creditore non può farne uso.
Al contrario un bene fungibile funziona esattamente nel modo opposto: le cose definite “fungibili” possono venire sostituite e scambiate con qualcos’altro dello stesso genere. Il creditore ha quindi la possibilità di utilizzare quanto ricevuto, avendo anche il dovere di procedere con la sua sostituzione per un egual valore, una volta avvenuto il pagamento del debito.
Differenze tra pegno regolare e irregolare
Le differenze sostanziali che si possono riscontrare tra queste due tipologie di pegno sono quindi le seguenti:
- il pegno regolare si utilizza come garanzia oggetti unici nel proprio genere (non fungibili), mentre quello irregolare ha come garanzia cose fungibili, e quindi sostituibili;
- il creditore non può utilizzare gli oggetti ricevuti tramite il pegno regolare, mentre può farlo con il pegno irregolare;
- il creditore dovrà ridare al debitore che ha restituito il debito o l’oggetto originale (in caso di pegno regolare), oppure dei beni dello stesso tipo e valore in caso di pegno irregolare;
- in caso di mancato pagamento, il creditore può esercitare il diritto di rivalsa direttamente sull’oggetto del pegno irregolare ricevuto, diventandone proprietario, prestando attenzione a tenere conto della necessità di restituire il valore in eccedenza. Nel caso del pegno regolare invece è necessario per il creditore mettere all’asta il bene ricevuto in garanzia.
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Regole del pegno irregolare
L’utilizzo del pegno irregolare prevede quindi che vengano seguite regole apposite, data la differenza con il pegno regolare. Prima di tutto, il pegno irregolare è ritenuto un contratto nominato e a forma libera. È obbligatorio che anche in caso di utilizzo di questa tipologia di pegno, questo venga costituito in data certa.
Il creditore, inoltre, nel caso in cui dovesse rivalersi sui beni fungibili, dovrà comunque prestare attenzione a restituire la parte eccedente l’ammontare dei crediti per i quali i beni stessi sono stati dati in pegno. L’eccedenza in questione viene calcolata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
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