Essere invalido civile al 100% non dà automaticamente diritto all’indennità di accompagnamento: ecco cosa deve esserci scritto nel verbale.
Non bisogna fare confusione tra l’indennità di accompagnamento e l’assegno che l’Inps riconosce mensilmente agli invalidi civili con riduzione del 100% della capacità lavorativa: non è detto, infatti, che gli inabili al lavoro abbiano automaticamente diritto all’accompagno.
È vero infatti che per avere diritto all’indennità di accompagnamento bisogna come prima cosa essere riconosciuti come invalidi civili, ma è importante specificare che la condizione assolutamente necessaria per avere diritto a questa importante prestazione è la non autosufficienze della persona, requisito che non è detto venga automaticamente soddisfatto da un invalido civile.
Ecco perché ci sono invalidi civili che percepiscono l’indennità di accompagnamento (per la quale non sono previsti limiti reddituali) e altri che invece ne sono esclusi, anche a parità di percentuale d’invalidità.
A tal proposito, per capire se l’accompagnamento spetta o meno bisogna guardare al verbale con cui la commissione Inps ha certificato lo stato d’invalidità: è qui che è indicato - con apposita dicitura che può cambiare a seconda dei casi - se l’invalido civile soddisfa o meno la condizione necessaria che dà diritto alla prestazione.
Cos’è l’indennità di accompagnamento
Si definisce indennità di accompagnamento la prestazione economica - erogata a domanda - a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Come prima cosa, quindi, per avere diritto all’indennità di accompagnamento bisogna essere stati riconosciuti come invalidi civili al 100%. Ricordiamo che il riconoscimento della percentuale d’invalidità non è compito del medico curante, bensì di un’apposita commissione incaricata dall’Inps su domanda dell’interessato (la richiesta per il riconoscimento dell’invalidità può essere presentata o tramite il servizio “Domanda di invalidità presente sul sito dell’Inps” oppure avvalendosi del supporto di un patronato).
Il riconoscimento dell’invalidità al 100% può portare all’erogazione della pensione di invalidità e dell’assegno di accompagnamento: queste due misure sono compatibili e cumulabili tra di loro, ma non è detto che quando c’è l’una vi è anche l’altra. Potrebbe benissimo essere, infatti, che un invalido totale al 100% abbia diritto alla pensione e non all’assegno di accompagnamento, e viceversa.
Le differenze tra pensione d’invalidità e assegno di accompagnamento
C’è una differenza essenziale tra la pensione d’invalidità e l’assegno di accompagnamento, entrambi riconosciuti a coloro che hanno un’invalidità riconosciuta del 100%: per avere diritto all’accompagnamento non è richiesto alcun requisito economico, mentre per la pensione d’invalidità sì. Nel dettaglio, mentre gli invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99% devono avere un reddito inferiore ai 5.391,88 euro (valore aggiornato al 2023) per avere diritto alla pensione mensile, per gli invalidi al 100% questa soglia sale a 17.920 euro.
In entrambi i casi l’importo della pensione mensile è di 313,91 euro mensili, ma ricordiamo che per gli invalidi civili al 100% con reddito basso spetta l’incremento fino a circa 660 euro per effetto dell’incremento al milione.
Per avere diritto all’indennità di accompagnamento, il cui importo è pari a 527,16 euro - invece, non è richiesto alcun requisito economico. Tuttavia, non è sufficiente avere un’invalidità del 100%, in quanto, come anticipato, per l’assegno di accompagnamento l’invalido deve anche non essere autosufficiente, ossia deve essere stato riconosciuto come impossibilitato in modo permanente a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza, oppure a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.
Non per forza, quindi, chi è invalido al 100% ha diritto all’assegno di accompagnamento. Potrebbe essere che questo non è nella condizione di poter svolgere un’attività lavorativa ma è comunque abile a compiere in autonomia gli atti quotidiani: in tal caso, quindi, non ha diritto all’accompagnamento. Parimenti, se rientra nei parametri economici sopra indicati avrà comunque diritto alla pensione d’invalidità.
Allo stesso tempo, potrebbe succedere che un invalido al 100% e non autosufficiente superi la soglia reddituale sopra indicata e che quindi non percepisca la relativa pensione; questo andrebbe comunque a percepire l’assegno di accompagnamento, in quanto questo spetta indipendentemente dallo stato reddituale di chi lo richiede.
Per capire se spetta l’accompagno bisogna guardare al verbale d’invalidità
Se siete stati riconosciuti invalidi civili con percentuale del 100% e volete capire se vi spetta anche l’indennità di accompagnamento dovete guardare all’apposito verbale rilasciato dalla commissione Inps, dove dovrà esserci la seguente dicitura:
- “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988)”
- “invalido con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988)”.
Laddove non dovesse essere specificata questa condizione, allora l’indennità di accompagnamento non spetta, neppure laddove sia sostituita dalla dicitura “invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88 e D. Lgs. 124/98)”.
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