Pensione e redditi da lavoro autonomo: con il messaggio n. 4018 del 29 ottobre 2018 l’INPS ha fornito chiarimenti sul divieto di cumulo, ricordando la scadenza del 31 dicembre 2018 per la dichiarazione dei redditi.
Cumulo della pensione e redditi da lavoro autonomo: l’INPS ha fornito chiarimenti sull’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2018 da parte dei pensionati interessati.
Ai fini dell’applicazione del divieto introdotto dall’art. 10 del Dlgs n. 503/1992, con il messaggio n. 4018 del 29 ottobre 2018 l’INPS ha informato i pensionati, che nel 2017 hanno percepito redditi da lavoro autonomo, riguardo l’obbligo vigente di presentazione della dichiarazione reddituale.
I titolari di pensione sono tenuti a presentare all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.
L’INPS spiega che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono effettuare entro il 31 ottobre 2018 la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2017.
Cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo: i chiarimenti dell’INPS
Con il messaggio n. 4018 del 29 ottobre 2018, l’INPS ha fornito chiarimenti sul divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo.
I pensionati che nel 2017 hanno conseguito sia la pensione sia i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale entro la scadenza del 31 ottobre 2018, ovvero il medesimo termine stabilito per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali mentre il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo 2017
In materia di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro autonomo, l’INPS ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione in quanto non soggetti al divieto di cui sopra, i seguenti soggetti:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’art. 72 della legge n. 388/2000, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, al di là dell’anzianità contributiva e della liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, infatti dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, anche in questo caso le prestazioni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni. Superati i quaranta anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Riguardo agli assegni di invalidità l’INPS ricorda che le misure stabilite dall’art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, prevedono l’applicazione di riduzioni (di cui alla tabella G allegata alla citata legge), queste continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni.
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