Annunciato il taglio della pensione per i lavoratori degli enti locali e del settore della sanità che vanno in pensione con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Con la circolare n. 78 del 2024, l’Inps ha dato attuazione delle novità disciplinate dalla legge n. 2013 del 2023 (la legge di Bilancio 2024), confermando il taglio dell’assegno per i dipendenti degli enti locali e del settore della sanità.
Nel dettaglio, a rischiare il taglio della pensione sono coloro che già quest’anno vanno in pensione in anticipo, i quali dovranno quindi mettere in conto una penalizzazione dell’assegno.
Ma non è tutto, perché, come confermato dall’Inps nella circolare in oggetto, dal prossimo anno verrà anche incrementata la finestra mobile, ossia quel lasso di tempo che passa dalla maturazione del diritto alla pensione alla liquidazione della stessa.
Una circolare che, per quanto attesa dal momento che le norme approvate in legge di Bilancio non lasciavano spazio a diversa interpretazione, non farà dunque piacere ai lavoratori interessati in quanto rende più severe le regole per calcolo e accesso alla pensione.
Il taglio della pensione spiegato
Più in particolare la circolare Inps si rivolge al personale iscritto presso la CPDEL, CPI, CPS e CPUG che a partire dall’1 gennaio scorso è andato in pensione con un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore ai 15 anni.
A tal proposito, per loro la legge di Bilancio 2024 fissa una riduzione delle aliquote di rendimento, ossia la percentuale che viene applicata sulla media delle ultime retribuzioni - la cosiddetta retribuzione pensionabile - per quantificare l’importo spettante con le regole del calcolo retributivo.
La regola generale, infatti, stabiliva che:
- per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 l’aliquota contributiva poteva arrivare anche al 20%;
- per i periodi successivi, invece, scende al 2%.
Per effetto delle novità annunciate, invece, l’aliquota applicata per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 si riduce notevolmente, scendendo al 2,5%, mentre non cambia quella prevista per i periodi successivi.
Come spiegato dall’Inps, questo taglio si applica al personale che matura il diritto alla pensione dall’1 gennaio 2024 ma con un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995. Quindi, non devono temere la riduzione coloro che vanno in pensione per il raggiungimento dei limiti di età o in seguito a collocamento d’ufficio per raggiungimento delle condizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza.
Ciò significa che il taglio non si applica per coloro che accedono alla:
- pensione anticipata, laddove i requisiti siano stati raggiunti entro il 31 dicembre 2023;
- pensione anticipata, nel caso in cui la Pubblica amministrazione di appartenenza abbia disposto il collocamento d’ufficio all’età di 65 anni, oppure nel caso in cui proprio a causa del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione anticipata (quindi 42 anni e 10 mesi per gli uomini, uno in meno per le donne) abbiano risolto facoltativamente il rapporto di lavoro;
- pensione di vecchiaia;
- pensione con Quota 103;
- pensione con Quota 97,6;
- pensione indiretta;
- pensione di inabilità;
- Assegno straordinario di solidarietà;
- Isopensione.
Tuttavia, qualora queste ultime due misure dovessero essere utilizzate per il collocamento in quiescenza con meno di 15 anni di contributi, allora verrà comunque applicata l’aliquota ridotta.
Per quanto riguarda invece il personale sanitario iscritto alla CPS, come pure per gli infermieri iscritti alla CPDEL, il taglio delle pensioni viene ridotto di 1/36 per ogni mese in cui si posticipa l’accesso alla pensione. Basta fare un rapido calcolo, quindi, per rendersi conto che ritardando il pensionamento di 3 anni si può evitare totalmente il taglio.
Novità per il riscatto dei contributi
La cattiva notizia, sempre per il solo personale che appartiene alle suddette categorie, è che le nuove regole incidono anche sul calcolo dell’onere da riscatto (calcolato con il metodo della riserva matematica) per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995.
Nel dettaglio, il costo da sostenere sarà maggiore per le domande presentate nel corso nell’anno corrente. A tal proposito, l’Istituto spiega che bisogna comunque valutare a quanti anni di contributi si arriva dopo il riscatto. Nel dettaglio:
- laddove il personale mantenga un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, allora il beneficio pensionistico teorico si determina confrontando il rendimento della pensione prima e dopo il riscatto applicando, in entrambi i casi, le nuove aliquote di rendimento di cui alla legge n. 213/2023;
- se invece grazie ai contributi riscattati si superano i 15 anni, allora il beneficio pensionistico teorico si determina confrontando il rendimento della pensione prima del riscatto, calcolata con le aliquote di rendimento di cui alla legge n. 213/2023, con il rendimento della pensione dopo il riscatto calcolata con le previgenti aliquote di rendimento;
- infine, per coloro che già prima della domanda di riscatto hanno maturato 15 anni di contributi, il beneficio economico viene determinato confrontando il rendimento della pensione prima e dopo il riscatto applicando, in entrambi i casi, le previgenti aliquote di rendimento.
La pensione arriva anche più tardi
Al tempo stesso, per il personale iscritto alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG è previsto anche un ampliamento del periodo, la cosiddetta finestra mobile, che intervalla tra la maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione dell’assegno, ma solo quando il collocamento in quiescenza avviene a seguito di pensione anticipata.
A oggi la finestra mobile è di 3 mesi, dal prossimo anno salirà a:
- 4 mesi dal 2025
- 5 mesi dal 2026
- 7 mesi dal 2027
- 9 mesi dal 2028
Questi incrementi valgono per tutti, anche per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno più di 15 anni di contributi. Gli unici ad esserne esclusi sono coloro che accedono alla pensione anticipata o alla pensione anticipata precoci (Quota 41) con il cumulo dei periodi assicurativi.
Per una maggiore completezza vi riportiamo il testo della circolare Inps n. 78 del 2024.
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