Pensioni d’invalidità e inabilità: quante prestazioni esistono? Bisogna fare una distinzione tra i trattamenti previdenziali e quelli di tipo assistenziale. Guida a requisiti e importi.
Sono diversi i trattamenti assistenziali e previdenziali riconosciuti agli invalidi: solitamente si parla di pensioni d’invalidità, ma è importante effettuare una distinzione per non fare confusione tra le varie prestazioni.
Prima di capire quali sono le pensioni d’invalidità oggi riconosciute, è bene soffermarci un secondo sul significato di invalido civile. Come da definizione fornita dall’articolo 2 della legge 118/1971, si considerano tali i cittadini affetti da “minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
L’invalidità civile va però distinta da quella ordinaria, in quanto quest’ultima fa riferimento a quei soggetti che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa - o patologie invalidanti - ma possono vantare dei versamenti contributivi. Le loro tutele sono riconosciute oggi dalla legge 222/84.
Detto questo, facciamo chiarezza su quali sono effettivamente oggi le pensioni d’invalidità - e inabilità - partendo dal distinguerle tra misure previdenziali e assistenziali.
Pensioni invalidi: le misure di tipo previdenziale
La normativa vigente riconosce due diverse misure previdenziali in favore di quei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati, che una volta assunti si trovano in condizioni di disabilità tali da impedire loro di svolgere le mansioni assegnate, come pure qualsiasi altro tipo di attività lavorativa.
Nel dettaglio, abbiamo:
- assegno ordinario d’invalidità (AOI): spetta a coloro che sono iscritti all’assicurazione generale Inps. Questi devono essere affetti da un’infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una riduzione di almeno i due terzi della capacità lavorativa. In caso di riconoscimento dell’invalidità, l’assegno viene riconosciuto inizialmente per un periodo di tre anni, prorogabile di altri tre anni. In caso di secondo rinnovo l’assegno viene confermato in via definitiva. Per richiedere l’assegno ordinario d’invalidità è necessario essere assicurati presso l’Inps da almeno 5 anni (260 contributi settimanali), di cui 3 anni (156 contributi settimanali) negli ultimi 5 anni.
- pensione di inabilità lavorativa: per coloro che sono iscritti all’assicurazione generale Inps ma hanno invece un’invalidità riconosciuta al 100%. Vale quanto detto per l’assegno ordinario d’invalidità (AOI), ossia la necessità di aver versato 5 anni di contributi, di cui 3 anni maturati negli ultimi 5. Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività dipendente, come pure con l’iscrizione agli albi professionali. Spetta l’incremento al milione, se in possesso dei requisiti economici, già al compimento dei 18 anni.
Trattandosi di trattamenti di tipo previdenziale, per entrambi si applicano le regole ordinarie per il calcolo della pensione. Quindi, a seconda del periodo di riferimento dei contributi, si utilizzano le regole del regime retributivo, misto o contributivo. Non ci sono vincoli di reddito per le due suddette prestazioni ed inoltre si può beneficiare per entrambe dell’integrazione al trattamento minimo.
Pensioni d’invalidità civile: le misure di carattere assistenziale
Per gli invalidi civili, invece, ci sono delle prestazioni che sono slegate da un rapporto assicurativo ed hanno un carattere assistenziale. Spettano a tutti coloro che hanno un’invalidità almeno pari al 74%, come pure ad altre categorie come ciechi e sordi, e un’età compresa tra i 18 e i 67 anni.
Solitamente queste prestazioni si dividono in pensione di inabilità civile e altri trattamenti in favore degli invalidi civili. A seconda della tipologia delle prestazione sono previsti dei requisiti legati al reddito per poterne beneficiare; l’importo dell’assegno mensile, invece, è fisso e ogni anno è soggetto a rivalutazione.
A tal proposito, ecco una tabella in cui vengono indicate tutte le pensioni d’invalidità civile oggi riconosciute dallo Stato e i limiti reddituali per averne diritto.
Prestazione | Importi | Limite reddituale |
Pensione d’inabilità civile | € 287,09 | € 16.982,49 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | € 287,09 | € 4.931,29 |
Accompagnamento invalidi civili totali | € 522,10 | --- |
Indennità di frequenza minori di 18 anni | € 287,09 | € 4.926,35 |
Pensione ciechi civili assoluti | € 310,48 | € 16.982,49 |
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati | € 287,09 | € 16.982,49 |
Pensione ciechi civili parziali | € 287,09 | 16.982,49 |
Accompagnamento ciechi civili assoluti | € 938,35 | --- |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | € 213,79 | --- |
Pensione sordi | € 287,09 | € 16.982,49 |
Indennità comunicazione sordi | € 258,00 | --- |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | € 515,58 | --- |
Per la pensione d’inabilità civile, come pure per sordi e ciechi assoluti, il Decreto Agosto ha riconosciuto il diritto all’incremento al milione già all’età di 18 anni. Per gli altri, invece, questo si matura solo al compimento dei 60 anni di età. Sulle pensione d’invalidità civile, invece, non spetta l’integrazione al minimo.
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