Rinnovato anche quest’anno il servizio «assistenza fiscale (730/4)» da parte dell’Ente di Previdenza a favore dei contribuenti.
L’Inps con il messaggio n. 2207/2023 ha riepilogato i termini del servizio di assistenza fiscale svolto in qualità di sostituto di imposta. Si tratta del servizio «assistenza fiscale (730/4)» già disponibile anche quest’anno sul sito dell’Ente. Il servizio dà la possibilità ai contribuenti di verificare le risultanze contabili scaturenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730). Vediamo come funziona.
Servizio assistenza fiscale (730/4) Inps: come funziona
I soggetti che percepiscono una prestazione imponibile IRPEF, come una pensione o una disoccupazione indennizzata, possono accedere al servizio assistenza fiscale Inps per verificare se ci sono conguagli fiscali, a debito o a credito, scaturenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il servizio è accessibile attraverso il sito istituzionale Inps oltre che dall’app «Inps mobile», scaricabile da Play Store e da App Store. Una volta effettuato l’accesso al portale il contribuente potrà verificare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps.
Oltre a consultare i dati, il contribuente potrà anche trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata acconto Irpef entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2023.
Conguaglio Inps: quando verrà effettuato
Il conguaglio a credito o a debito derivante dalla dichiarazione dei redditi 2023 sarà effettuato sulla rata della pensione di agosto o di settembre. Nel caso si richieda la rateizzazione del debito, il pagamento dovrà concludersi entro novembre. Ove non sia possibile completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4, l’Inps invierà comunicazione indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con l’invito a provvedere al versamento degli eventuali residui importi a debito con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. La comunicazione per il tramite dell’Agenzia delle Entrate sarà fornita anche al soggetto intermediario che ha trasmesso la dichiarazione per conto del contribuente.
In caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’Inps dovranno essere versati dagli eredi all’Agenzia delle Entrate, ma non saranno dovuti gli acconti delle imposte per il 2023. Per le somme a credito invece, gli eredi potranno chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate oppure utilizzare il credito per la successiva dichiarazione dei redditi 2024 relativa a quelli percepiti nell’anno 2023.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre potrà fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.
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