Per personale docente e Ata che vuole andare in pensione il 1° settembre 2025 è necessario fare presto e presentare domanda entro il 21 ottobre: attenzione si devono presentare 2 domande distinte.
Con il decreto ministeriale 188 del 25 settembre 2024 il Ministero dell’Istruzione e del merito fornisce le indicazioni per le cessazioni dal servizio di personale docente e Ata dal 1° settembre 2025.
Per i dirigenti scolastici la presentazione della domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025.
Per il personale educativo, docente e Ata, invece, il termine finale per la domanda di cessazione dal servizio è fissato al 21 ottobre 2024. Questo termine si riferisce sia alle domande di cessazioni per dimissioni volontarie da servizio che a quelle di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo. Le domande presentate entro il 21 ottobre 2024 hanno l’effetto di far cessare il servizio dal 1° settembre 2025.
Per chi non presenta la domanda sarà necessario permanere in servizio per un altro anno scolastico.
Pensione dipendenti comparto scuola
Nel comparto scuola le regole per il pensionamento differiscono leggermente da quelle in vigore per la generalità dei lavoratori. Questi dipendenti pubblici, infatti, hanno una sola finestra di uscita dal mondo del lavoro per accedere alla pensione fissata il 1° settembre di ogni anno. Inoltre a docenti e Ata è consentito accedere alla pensione, in alcuni casi, anche qualora i requisiti di pensionamento vengano raggiunti successivamente alla decorrenza della pensione.
Chi deve presentare domanda di cessazione entro il 21 ottobre?
A presentare domanda di cessazione dal servizio sono tutti coloro che non rientrano nel collocamento a riposo d’ufficio nello specifico:
- per la pensione di vecchiaia chi compie i 67 anni di età entro il 31 dicembre 2025 e ha maturato almeno i 20 anni di contributi minimi richiesti;
- per la pensione di vecchiaia per i lavoratori gravosi chi compie i 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2025 a patto di aver maturato i 30 anni di contributi necessari entro il 31 agosto 2025;
- per la pensione anticipata ordinaria chi matura entro il 31 dicembre 2025 i contributi minimi richiesti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne);
- per Opzione donna:
- chi ha maturato entro il 31 dicembre 2021 35 anni di contributi e 58 anni di età;
- chi ha maturato entro il 31 dicembre 2022 35 anni di contributi e 60 anni di età, 59 anni se con 1 figlio e 58 anni se con 2 figli (in questo caso all’opzione donna possono accedere solo caregiver, invalide e disoccupate);
- chi ha maturato entro chi ha maturato entro il 31 dicembre 2023 35 anni di contributi e 61 anni di età, 60 anni se con 1 figlio e 59 anni se con 2 figli (in questo caso all’opzione donna possono accedere solo caregiver, invalide e disoccupate);
- con quota 100 chi ha maturato entro il 31 dicembre 2021 38 anni di contributi e compiuto i 62 anni di età;
- con quota 102 chi ha maturato entro il 31 dicembre 2022 38 anni di contributi e compiuto i 64 anni di età;
- con la pensione anticipata flessibile (quota 103) chi ha maturato entro il 31 dicembre 2023 41 anni di contributi e compiuto i 62 anni di età;
- con la quota 103 del 2024 chi ha maturato entro il 31 dicembre 2024 41 anni di contributi e compiuto i 62 anni di età.
Chi non deve presentare la domanda di cessazione?
La domanda di cessazione non deve essere presentata da coloro che hanno raggiunto o raggiungeranno i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia entro il 31 agosto 2025, in questo caso il collocamento a riposo è d’ufficio.
Non devono presentare domanda di cessazione neanche i dipendenti che entro il 31 agosto 2025 raggiungono i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) e al contempo hanno compiuto, entro la stessa data i 65 anni di età. Anche in questo caso interviene il pensionamento a riposo d’ufficio.
Attenzione le domande sono due
Sia per chi presenta domanda di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre, sia per chi è collocato a riposo d’ufficio, non è suffciente questo per avere la pensione. Queste istanze, infatti, consentono solo di cessare il servizio il 1° settembre 2025, ma non comunicano all’Inps che il dipendente deve avere la pensione.
Risulta necessario, dopo aver pensato alla cessazione del servizio, presentare domanda di pensione all’Inps che può anche non essere contestuale alla presentazione dell’istanza di dimissioni volontarie. Il nostro consiglio, però, è quello di presentare domanda di pensione entro la fine di febbraio 2025 per dare modo all’istituto di lavorare la domanda e fare in modo che la liquidazione dell’assegno sia coincidente con la decorrenza della pensione il 1° settembre 2025.
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