Permessi Legge 104, si può andare al mare?

Simone Micocci

15 Maggio 2024 - 10:58

È consentito andare al mare nelle giornate coperte dai permessi riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992? La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza.

Permessi Legge 104, si può andare al mare?

La legge n. 104 del 1992 riconosce ai lavoratori disabili in situazione di gravità, come pure ai loro familiari, il diritto a dei permessi retribuiti di cui fruire ogni mese con diverse modalità.

Nel dettaglio, si può fruire di permessi orari di 1 o 2 ore al giorno in rapporto all’orario di lavoro, oppure di 3 giorni di permesso mensile (che possono essere anche frazionabili in ore).

Tuttavia, questi permessi non possono essere richiesti per motivi personali, in quanto la necessità del dipendente di assentarsi dal posto di lavoro deve essere motivata dal dover assistere la persona con disabilità, occupandosi della sua cura o comunque dello svolgimento di altre commissioni per suo conto.

A tal proposito è lecito chiedersi cosa si può fare nei giorni in cui si fruisce dei permessi della legge n. 104 e quali sono invece le attività che possono portare a un utilizzo illecito di questo strumento, con il rischio che il lavoratore venga sanzionato persino con il licenziamento. Diverse sentenze della Cassazione hanno risposto a questa domanda, tra cui una di recente emanazione (la n. 12679/2024) che si è soffermata sulla possibilità che il dipendente possa andare al mare durante i giorni di permesso presi per assistere un familiare con disabilità.

Un chiarimento che arriva puntuale in vista dell’inizio della stagione estiva, offrendo così una guida definitiva per chi vuole sapere se i permessi in questione possono essere utilizzati anche per trascorrere una giornata in spiaggia senza dover temere di incorrere in sanzioni disciplinari.

Permessi legge 104, si può andare al mare?

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla vicenda di un lavoratore che ha fruito dei permessi riconosciuti dalla legge n. 104 del 2024 per assistere la moglie con disabilità (compresa una forte asma).

L’azienda ritiene che nell’usufruire dei permessi questo non abbia rispettato la normativa, in quanto nelle giornate interessate si è recato al mare con la moglie oltre a sbrigare delle commissioni per suo conto (compreso portare il cane dal veterinario). Un comportamento che secondo l’azienda è legittimo di licenziamento disciplinare, ma il lavoratore non è d’accordo e fa ricorso contro una tale decisione.

Inizialmente le ragioni dell’azienda prevalgono, in quanto il Tribunale conferma il licenziamento. Di diverso avviso la Corte di Appello che riconosce le ragioni del lavoratore e ne ordina il reintegro con annesso risarcimento.

Infine l’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. L’azienda, infatti, ritenendo che andare al mare in inverno non rientri nelle attività che si possono svolgere nelle giornate coperte dall’indennità per permessi legge 104 (contestando l’assunto secondo cui una tale attività possa portare giovamento al paziente asmatico), come pure l’assistenza del cane, ha deciso di ricorrere contro la decisione della Corte d’Appello.

Anche la Cassazione ha però dato ragione al lavoratore, riprendendo alcuni principi già ribaditi in passato come quello per cui il licenziamento è legittimo nel solo caso in cui nelle suddette giornate il lavoratore abbia svolto attività differenti dall’assistenza al familiare con disabilità.

E affinché possa sussistere il concetto di “assistenza” è sufficiente che ci sia una relazione causale diretta tra l’attività svolta e l’impossibilità della persona con disabilità a svolgerla personalmente e da sola. Ed ha poi aggiunto che nonostante l’obbligo di assistenza, il dipendente ha comunque la possibilità di dedicare “spazi temporali adeguati” alle personali esigenze di vita, per quanto ovviamente ciò non debba precludere un intervento assistenziale di carattere “permanente, continuativo e globale”.

Nel caso di specie tutte queste condizioni risultano soddisfatte, con la Corte di Cassazione che ha confermato il reintegro e il risarcimento in favore del lavoratore.

Andare al mare fa bene alla salute del paziente

Laddove andare al mare dovesse effettivamente comportare benefici alla salute della persona assistita, e qualora la presenza del lavoratore sia necessaria per poterle permettere di svolgere una tale attività, andare al mare (anche in vacanza in una località differente da quella indicata alla richiesta di permesso) rientra tra le attività consentite dalla legge n. 104.

Ovviamente non è così qualora il lavoratore trascorra le giornate al mare da solo e senza prendersi la premura di assistere il familiare con disabilità nello svolgimento di quelle attività che gli sono precluse. In tal caso un provvedimento disciplinare ai suoi danni rischia di essere difficilmente contestabile.

Legittima anche la visita dal veterinario

Come pure la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata l’argomentazione dell’azienda riguardante la visita dal veterinario, avvenuta in una frazione di tempo limitata rispetto alla durata complessiva del permesso, consentendo così al lavoratore di dedicarsi per gran parte del tempo alle attività domestiche e assistenziali a favore del coniuge con disabilità.

Un compito che tra l’altro ha comportato una riduzione dell’aggravio delle attività destinate a essere alternativamente svolte dai due coniugi, potendo così rientrare nel più ampio concetto di assistenza.

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