Visite mediche e terapie, spetta un permesso al lavoratore? Anche nel caso in cui siano a figli a doversi sottoporsi a un controllo? Facciamo chiarezza.
Tra le tante occasioni per usufruire di un permesso sul lavoro vi è anche quella in cui sia necessario sottoporsi a una visita medica o comunque a qualche cura terapeutica. Permessi che in determinate circostanze sono retribuiti, mentre in altre no e giustificano solamente l’assenza sul lavoro (scongiurando così il rischio di una sanzione).
Va però precisato che non tutte le visite mediche garantiscono la possibilità di un permesso, almeno per quella che è la normativa nazionale: l’Inps, infatti, individua delle regole precise affinché si possa disporre di un permesso, come l’impossibilità di programmare la visita medica fuori dall’orario di lavoro perché ad esempio richiede la presenza nel luogo di cura per tutto l’arco della giornata.
Così come vengono trattate diversamente le visite mediche che devono essere effettuate direttamente dal lavoratore da quelle che invece riguardano il figlio: per quest’ultime, infatti, la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro sono alquanto limitate in quanto deve trattarsi di controlli collegati al peggioramento dello stato di salute del figlio (usufruendo così del cosiddetto congedo per malattia del figlio). Non esiste, invece, un permesso apposito per accompagnare il figlio alle visite di routine, fermo restando che esistono un’altra serie di permessi che si possono richiedere in tal caso.
Anche perché va ricordato che ci sono strumenti che vengono riconosciuti a particolari tipologie di lavoratori, come ad esempio i permessi per legge 104 che possono essere utilizzati anche per sottoporsi a una visita medica (o comunque per accompagnare il familiare disabile per il quale si ha diritto ai permessi).
Così come pure i singoli Ccnl possono prevedere dei trattamenti di maggior favore nei confronti dei lavoratori, riconoscendo degli appositi permessi di cui usufruire nei giorni, o nelle ore, in cui è in programma una visita medica, una terapia o comunque un esame diagnostico.
Viste le molteplici soluzioni, ecco una guida in cui punto per punto analizzeremo tutte le possibilità per assentarsi dal lavoro in caso di necessità mediche.
Visite mediche che durano per tutta la giornata
Chi deve assentarsi dal lavoro per doversi sottoporre a una terapia ambulatoriale in regime di day hospital, quindi per l’intera giornata lavorativa, può richiedere un permesso retribuito in misura pari all’indennità di malattia.
L’Inps nella circolare 192/1996, precisa che l’assenza per doversi sottoporre a visite mediche, terapie e analisi è da considerare al pari dell’assenza per malattia quando sussistono le seguenti condizioni:
- permanenza nel luogo di cura per tutto l’arco della giornata lavorativa;
- il tempo impiegato per rientrare dal luogo di cura non permette al dipendente di tornare al lavoro entro la fine della giornata lavorativa;
- per il medico curante la terapia alla quale si sottopone il lavoratore non è compatibile con l’attività lavorativa svolta.
Prendiamo come esempio un lavoratore - con orario di lavoro dalle 08:00 alle 16:00 - che deve effettuare una terapia a 100 km di distanza dalla sede di impiego. Qualora l’appuntamento per la terapia sia fissato alle 08:00 e si protragga per tutta la giornata allora potrà beneficiare dello stesso trattamento previsto per le assenze per malattia.
Lo stesso vale qualora il termine della terapia sia fissato per le 14:30; in tal caso, infatti, il lavoratore non farebbe comunque in tempo a percorrere la strada che lo separa dalla sede di impiego prima dello scadere dell’orario lavorativo.
Così come avviene per i casi di malattia, anche in questo caso per giustificare l’assenza è necessario presentare l’apposita documentazione; spetta alla struttura o al centro medico nel quale è stata effettuata la terapia, quindi, trasmettere telematicamente all’Inps la certificazione relativa.
Cicli di cura
Cosa diverse sono le assenze per sottoporsi a cicli di cura ricorrenti, necessarie nel caso in cui il dipendente è affetto da determinate patologie certificate dal medico.
Anche in questo caso l’assenza può essere assimilata alla malattia qualora ne ricorrano le suddette condizioni, tuttavia spetta al medico valutare se rilasciare un’unica documentazione per tutto il ciclo di cura oppure se certificare singolarmente ogni terapia.
Qualora il medico decida di certificare unitariamente l’intero ciclo di cura, allora ogni singola terapia verrà qualificata come se fosse una ricaduta della precedente, come appunto avviene nel caso di assenza per malattia.
Per questo motivo basta inviare la certificazione dovuta una sola volta, ossia al momento in cui la terapia ha inizio; è comunque necessario indicare le date in cui avviene ogni singola terapia, al termine della quale la struttura dovrà rilasciare una dichiarazione che ne attesta l’esecuzione.
Assenza per visite mediche di mezza giornata
Se invece la visita medica dura solamente poche ore non è possibile beneficiare dello stesso trattamento previsto per le assenze per malattia.
C’è però un’eccezione rappresentata da quegli accertamenti diagnostici che pur avendo una durata di poche ore sono urgenti e impossibili da svolgere in un orario differente da quello di servizio, o anche talmente invasivi da richiedere una convalescenza (anche se di poche ore).
Inoltre è bene ricordare che ci sono dei contratti collettivi che riconoscono ai lavoratori la possibilità di chiedere dei permessi specifici per l’espletamento di visite, accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche e che questi possono essere fruibili sia su base giornaliera che oraria. È il caso ad esempio del Ccnl Scuola, che all’articolo 35 riconosce a docenti e al personale Ata la possibilità di assentarsi per un totale di 18 ore per anno scolastico, beneficiando dello stesso trattamento economico previsto per le assenze per malattia.
Qualora invece il vostro contratto collettivo non preveda dei permessi specifici per le visite mediche, allora potrete usufruire del monte dei permessi retribuiti ROL.
Permessi per invalidi civili e mutilati
I lavoratori che hanno subito una mutilazione, o anche gli invalidi civili con percentuale di invalidità superiore al 50% hanno a disposizione 30 giorni l’anno di congedo straordinario - fruibile anche in modalità oraria - per sottoporsi alle cure o alle terapie connesse all’infermità posseduta.
Per la richiesta del congedo straordinario bisogna presentare alla propria azienda una domanda - alla quale è allegata la specifica richiesta del medico - nella quale si attesta la necessità di doversi sottoporre a quello specifico trattamento in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
In tal caso il congedo è retribuito al pari dell’indennità per malattia; questa viene corrisposta dal datore di lavoro, tuttavia non viene considerata ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Ricordiamo inoltre che per chi è affetto da un handicap grave, o in alcuni casi per i suoi familiari, è possibile beneficiare di altri permessi retribuiti riconosciuti dalla Legge 104.
Donne incinte e permessi per le visite dei figli
Anche le lavoratrici in gravidanza hanno diritto a dei permessi retribuiti nel caso in cui debbano sottoporsi a visite mediche e terapie.
Nel dettaglio, il Testo Unico sulla maternità prevede che: “le lavoratrici in dolce attesa hanno diritto a permessi retribuiti quando devono sottoporsi a”:
- esami prenatali;
- accertamenti clinici;
- visite mediche specialistiche.
Infine ricordiamo che il lavoratore genitore può richiedere dei permessi non retribuiti per la malattia del figlio; tuttavia può farlo solamente quando sussiste una “modificazione peggiorativa dello stato di salute” del bambino, quindi il permesso può essere richiesto per le visite mediche del bambino solamente qualora queste siano connesse alla patologia insorta.
Il permesso per malattia del figlio, quindi, non si può richiedere per una semplice visita di controllo.
Aspettativa per tossicodipendenza
Se un lavoratore dipendente vuole disintossicarsi dalla tossicodipendenza può prendere parte a un programma terapeutico di riabilitazione presso una struttura sanitaria riconosciuta conservando il posto di lavoro per tutto il tempo necessario per il trattamento di riabilitazione.
Infatti, è possibile richiedere un’aspettativa per curarsi dalla tossicodipendenza per un periodo non superiore ai 3 anni; in questo caso, però, l’assenza non è retribuita.
Inoltre, qualora il SERT ne attesti la necessità, anche i familiari di tossicodipendenti possono richiedere l’aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Visite mediche a carico del datore: quali sono
Ci sono delle visite mediche, dei test e degli esami che sono a carico del datore di lavoro. Questo vale nel caso in cui il dipendente sia impiegato in attività che possono nel medio-lungo termine sviluppare delle patologie: ad esempio mansioni in luoghi particolarmente rumorosi, esposti a radiazioni o sostanze tossiche e così via.
In queste ipotesi è il medico competente in azienda a pianificare il calendario delle visite dei dipendenti, anche su impulso del dipendente stesso. Questo significa che il datore non può mai non concedere al proprio impiegato il permesso per effettuare la visita o la cura e che tutte le spese sono a suo carico, altrimenti rischia fino a 6.000 euro di multa.
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