Pnrr: forte spinta all’uso del Partenariato pubblico-privato nella gestione dei fondi

Antonella Ciaccia

27/09/2022

Pnrr, largo alla partecipazione dei privati. Via libera dall’Anac che esclude dal limite del 49% i fondi del Recovery Plan: in molti casi si tratta di risorse europee a fondo perduto.

Pnrr: forte spinta all’uso del Partenariato pubblico-privato nella gestione dei fondi

I fondi del Recovery Plan non vanno ricompresi nel limite del 49% di contributo pubblico previsto per le operazioni di Partenariato pubblico-privato (Ppp).

Lo chiarisce l’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, nella delibera n.432/2022 emanata a fronte di una richiesta di parere della Ragioneria generale dello Stato. Per l’Authority anticorruzione, se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del Pnrr, non rientrano nella quota del 49%, calcolato sul costo dell’investimento complessivo, che costituisce il tetto massimo di contributo pubblico nei contratti di Ppp.

Si tratta di una riduzione di vincoli molto importante decisa dall’Autorità, al fine di favorire la partecipazione dei privati ai progetti del Pnrr.

La delibera di Anac è stata condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e dipartimento Dipe. Il testo è stato ora inviato anche al Consiglio di Stato, dato che costituisce anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo Codice dei Contratti.

Vediamo di seguito di cosa si tratta.

I finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Pnrr

La questione assume particolare importanza soprattutto in questa fase storica caratterizzata da ingenti risorse economiche di provenienza comunitaria, in primo luogo il Pnrr.

Secondo l’Autority, se i finanziamenti non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, quelli a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del Pnrr, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al contributo pubblico e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a «ripulire» la quota di investimento.

In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (Grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (Loans)), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.

Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del Pnrr e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti Grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Delibera ANAC n. 432 20 settembre 2022
Clicca qui per il documento Anac

Principio di riferimento nel Codice dei contratti pubblici

Un principio particolarmente significativo per le operazioni di Ppp per la costruzione e gestione di asset pubblici, le cosiddette opere fredde, e per le concessioni per la costruzione e gestione di asset pubblici a tariffazione sull’utenza, le opere calde, riguarda l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del Pnrr e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Il limite è indicato agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), a norma dei quali:

«[…] in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili.
Il contributo, se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in concessione.
In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari».

I contenuti della delibera Anac: cosa dicono Codice dei contratti e Eurostat

L’Anac richiama inoltre nella delibera, il “Manual on Government deficit and debt” (Mgdd) di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010). Il manuale Eurostat specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria.

Il Codice appalti suggerisce che il “contributo pubblico” in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, deve riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse «della pubblica amministrazione» e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse europee.

Per questo, ha concluso l’Anac:

«ove non incidano sulla finanza pubblica nazionale e non risultino a carico della p.a., le risorse europee possono ritenersi escluse dalle valutazioni in merito al contributo pubblico».

Attenzione: la regola vale solo per le risorse europee a fondo perduto (Grants) e non per i prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (Loans).

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