Cosa succede quando una polizza vita è senza beneficiario? Ecco chi la incassa e con quale ripartizione, ma anche cosa prevede la legge quando i beneficiari sono gli eredi.
Durante la stipula di una polizza vita è richiesto di indicare uno o più beneficiari, i quali riceveranno la liquidazione dell’importo maturato alla morte del titolare. Il beneficiario, che comunque può essere aggiunto o variato in qualsiasi momento, può essere una persona specifica, identificata con i suoi dati anagrafici, ma anche essere nominata in modo più generico: “i miei eredi”, “gli eredi legittimi” e così via. Oltretutto, non è obbligatoria la nomina di un beneficiario. Ma in questi casi chi incassa la polizza?
L’incasso della polizza vita (caso morte o caso vita in caso di decesso prematuro alla scadenza contrattuale) avviene al decesso del titolare e per questa ragione corre in parallelo con l’eredità, talvolta coincidendo con le regole successorie, nonostante l’assicurazione sulla vita non rientri di per sé nel patrimonio ereditario. Il meccanismo è molto semplice quando è stato indicato un beneficiario specifico, ma anche più di uno, purché precisamente scelto dal titolare per la sua identità e non per il suo ruolo.
In quest’ultimo caso il beneficiario indicato ha diritto alla liquidazione della polizza, a prescindere dall’essere o meno un erede e in maniera del tutto indipendente rispetto all’eredità stessa. Di conseguenza, se il beneficiario è anche un erede, allora ha diritto a incassare alla polizza, oltre alla quota che gli spetta del patrimonio ereditario. Di pari passo, gli eredi non hanno alcun diritto sulla polizza. È meno automatico, invece, il meccanismo di ripartizione in assenza di beneficiari o con beneficiari indicati genericamente.
Chi incassa la polizza vita senza beneficiario?
La polizza vita origina un credito sulla base di un contratto, che pertanto rimane indipendente rispetto al patrimonio ereditario e i diritti successori. Quando la polizza vita non ha un beneficiario, tuttavia, non esiste nessuna persona titolare di questo diritto di credito.
Di conseguenza, la polizza vita senza beneficiario confluisce nel patrimonio ereditario, fondendosi con il resto dei beni del defunto senza più alcuna distinzione. Questo comporta che la divisione dell’incasso avvenga in base alle quote spettanti agli eredi, in base alla legge ma anche per testamento.
Oltretutto, nel caso in cui il testamento dovesse violare la quota di legittima degli eredi legittimari questi ultimi potrebbero agire in giudizio anche per quanto riguarda la porzione della polizza. Ciò sarebbe molto difficile, invece, con una polizza vita che indica i beneficiari. In questo caso, infatti, l’importo resterebbe del tutto indipendente rispetto all’eredità e anche gli eredi necessari devono accontentarsi della fetta che il defunto ha destinato loro.
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Eredi beneficiari della polizza vita: quando e in quale misura
Diversa dalla polizza vita senza beneficiari, c’è la polizza vita che indica come beneficiari “gli eredi” o indicazioni simili. Questo genere di indicazione è stato spesso oggetto di dibattito, tanto che la giurisprudenza mostra pareri anche contrastanti in proposito.
Da un lato, il beneficiario è indicato dal contratto, per cui non c’è fusione della liquidazione con il patrimonio ereditario. Dall’altro lato, tuttavia, la scelta di designare gli eredi come beneficiari potrebbe comportare l’applicazione della normativa successoria. L’orientamento maggioritario, anche in termini di prossimità, propende per la prevalenza della prima ipotesi.
Di fatto, quando il titolare della polizza vita ha nominato dei beneficiari, questi ultimi hanno diritto a incassare la polizza a prescindere dall’assetto ereditario, che resta del tutto indipendente. Così, se la polizza è intestata agli eredi questi hanno diritto a riceverne l’incasso, ma in modo estraneo alle regole successorie.
In concreto questo significa che l’importo totale della polizza vita non è ripartito fra gli eredi in modo proporzionale alle loro quote, bensì è suddiviso tra loro in parti uguali o secondo l’indicazione del titolare.
Beneficiario della polizza vita deceduto, cosa succede?
La generica definizione di “eredi”, peraltro, comporta anche una differenza in caso di premorte del beneficiario. Vediamo due esempi pratici.
Tizio muore lasciando una polizza vita senza beneficiario, che, come tale, deve essere devoluta ai suoi eredi. Uno degli eredi, Caio, aveva diritto al 25% dell’eredità, ma è deceduto anche lui. Così, il 25% dell’eredità (compresa la polizza) è devoluto agli eredi di Caio. Abbiamo infatti visto che in assenza di beneficiario l’assicurazione sulla vita rientra nell’eredità e si adegua alle sue regole, mentre avviene il contrario quando il beneficiario è presente, anche se con la generica definizione di “erede”.
Tizio muore lasciando una polizza vita in cui ha indicato i suoi eredi come beneficiari. Caio, che aveva diritto al 25% dell’eredità, è deceduto. In questo caso, gli eredi di Caio hanno diritto al 25% dell’eredità, nella quale non rientra la polizza. Così, gli eredi di Caio concorrono insieme agli altri beneficiari e la liquidazione della polizza vita avviene in parti uguali fra ognuno di loro, a prescindere delle quote.
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