Premi INAIL 2019: nuovi importi delle retribuzioni convenzionali

Daniele Bonaddio

26 Settembre 2019 - 17:15

Aggiornati, con decorrenza 1° luglio 2019, gli importi delle retribuzioni convenzionali INAIL, ai fini del calcolo dei premi assicurativi da corrispondere. La rivalutazione riguarda particolari categorie di lavoratori. Scopriamo quali.

Premi INAIL 2019: nuovi importi delle retribuzioni convenzionali

Premi INAIL 2019: sono state oggetto di rivalutazione le retribuzioni convenzionali per il calcolo dell’importo dovuto.

In particolare, il D.M. n. 95 del 2 agosto 2019 ha aggiornato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industriale, con decorrenza 1° luglio 2019, stabilendo il minimale e massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di 16.554,30 euro e di 30.743,70 euro.

Sulla base di tali importi sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite. I nuovi importi sono stati forniti dall’INAIL con la Circolare n. 25 del 23 settembre 2019, la quale individua i soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali.

Premi INAIL, retribuzioni convenzionali 2019: lavoratori con retribuzione pari al minimale di rendita

I minimali retributivi giornalieri della retribuzione di convenzionale sono pari a 55,18 euro e quelli mensili a 1.379,53 euro.

Essendo identico il criterio di calcolo (dividere per 300 il massimale ovvero il minimale di rendita per avere il giornaliero), gli stessi valori, rispettivamente giornaliero e mensile, sono propri delle retribuzioni dei:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Premi INAIL 2019: retribuzioni convenzionali familiari partecipanti all’impresa familiare

Passando ai familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis cod. civ, la retribuzione convenzionale giornaliera e mensile è pari, rispettivamente, a 55,41 euro e 1.385,32 euro.

Differenti sono le retribuzioni, invece, dei lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. n. 845/1994. In tal caso, infatti, l’importo giornaliero è di 102,86 euro, che moltiplicato per 12 da un ammontare di 1.234,32 euro.

Premi INAIL 2019, retribuzioni convenzionali dirigenti con o senza part time

Con riferimento ai dirigenti, occorre fare un distinguo tra coloro che sono titolari di un rapporto a tempo parziale e chi invece ha un contratto full time.
Nel primo, bisogna prendere in considerazione la retribuzione convenzionale oraria, pari a 12,81 euro, ossia 102,48 diviso 8.

Nel secondo caso, invece, la retribuzione giornalieri rimane 102,48 euro ma quella mensile ammonta a 2.561,98 euro.

Premi INAIL 2019, retribuzioni convenzionali parasubordinati e sportivi professionisti dipendenti

Ad essere interessati dalla rivalutazione sono anche:

  • i lavoratori parasubordinati (minimo e massimo mensile pari, rispettivamente, a 1.379,53 euro e 2.561,98 euro);
  • gli sportivi professionisti dipendenti (minimo e massimo mensile pari, rispettivamente, a 16.554,30 euro e 30.743,70 euro).

Premi INAIL 2019, retribuzioni convenzionali alunni delle scuole o istituti non statali

Quanto agli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, sempre dal 1° luglio 2019, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 2,65 euro.

Quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2018/2019 risulta uguale a 2,63 euro.

Pertanto, per il periodo “gennaio - ottobre 2019”, va applicata una integrazione di un centesimo rispetto al premio di 2,62 euro già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Inail circolare n. 25 del 23 settembre 2019
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