La prescrizione della causa civile, ecco cosa prevede la legge, quando scatta e come funziona.
Sapere come funziona la prescrizione civile è fondamentale sia per il titolare del diritto, che deve esercitarlo entro il tempo stabilito altrimenti perde la possibilità, che per il soggetto obbligato, che oltre la prescrizione non è più tenuto ad adempiere. La citazione in giudizio è proprio uno degli atti che interrompono il decorrere della prescrizione, la quale non ricomincia fino alla sentenza.
Dato che le tempistiche dei procedimenti civili sono piuttosto elevate, sono in molti a chiedersi se la causa civile vada in prescrizione. La prescrizione della causa civile, peraltro, impedirebbe al titolare di esercitare il proprio diritto, favorendo l’obbligato seppur inadempiente. Ecco cosa stabilisce la legge.
La prescrizione della causa civile
Prima di approfondire gli aspetti della prescrizione civile è opportuno chiarire che la causa civile non va in prescrizione. Questo vuol dire che, indipendentemente dalla durata del procedimento, il diritto continua a essere esercitabile e tale rimane fino alla sentenza. L’avvio di una causa civile, infatti, è il modo più efficace per interrompere la prescrizione.
Per esempio, chi ha un diritto di credito nei confronti di un debitore e lo cita in giudizio continua ad avere in capo il medesimo diritto per tutta la durata del procedimento e oltre la sentenza. Non esistono, infatti, tempi massimi per la durata di un procedimento civile; pertanto, anche se la causa dura 20 anni il diritto rimane tale e può difatti essere esercitato, in determinati casi, anche dagli eredi del titolare. Oltretutto, nel caso del diritto di credito, il debitore al termine del processo dovrà pagare anche gli interessi maturati nel frattempo e la rivalutazione monetaria.
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Il processo civile opera un’interruzione della prescrizione, che comincia a decorrere da zero al momento della sentenza. Non bisogna infatti confondere l’interruzione con la sospensione, quest’ultima infatti cristallizza i termini che cominciano a decorrere dal punto in cui erano stati sospesi ed è riservata a casi particolari.
Infine, è bene ricordare che la causa civile riguardante l’impugnazione di un atto non ne sospende l’efficacia, a meno che il giudice disponga diversamente per motivi di urgenza. Per esempio, durante il giudizio d’impugnazione di una multa stradale quest’ultima deve essere pagata e così via.
La prescrizione della sentenza civile, come funziona e quando scatta
La causa civile non va in prescrizione o, meglio, durante tutto il periodo del processo non decorrono i tempi per la prescrizione del diritto in causa. Ciò che è invece soggetto a prescrizione è la sentenza della causa, le cui disposizioni sono per l’appunto soggette a un certo termine per esser fatte valere.
Mentre la prescrizione civile riguardante i diritti varia a seconda di questi, la sentenza civile ha un tempo di prescrizione fisso pari a 10 anni. Questa circostanza si rivela particolarmente favorevole per i creditori, che possono attendere il momento più propizio per riscuotere il proprio credito.
Ovviamente, anche la prescrizione della sentenza opera soltanto finché il soggetto legittimato non decide di farla valere chiedendone l’esecuzione coattiva, come un pignoramento dei beni. Il termine di prescrizione comincia comunque a decorrere – azzerato – da ogni atto interruttivo, ma è piuttosto probabile che non arrivi a compiersi la prescrizione dopo la richiesta di esecuzione.
Tra gli atti interruttivi è ammesso anche il riconoscimento del diritto da parte dell’obbligato, così come ogni manifestazione di volontà provabile del titolare del diritto.
Di fatto, soltanto se il soggetto legittimato lascia decorrere 10 anni in modo inerte la prescrizione si compie e la controparte non ha più obbligo legale. Questo le consente di opporre l’avvenimento della prescrizione in caso di richieste tardive. In ogni caso, la prescrizione della sentenza è possibile soltanto per i diritti che ammettono la prescrizione, come quello di credito. Non si prescrivono:
- I diritti indisponibili, come quelli di famiglia e della personalità;
- l’azione di nullità del contratto, salvo la trascrizione sanante;
- l’azione di simulazione assoluta (entrambe le parti si considerano non vincolate al contratto stipulato);
- il diritto di proprietà, che è invece soggetto a usucapione.
Per gli altri diritti la sentenza si prescrive sempre in 10 anni, a patto che non vi siano interruzioni.
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