Dal primo luglio prendono il via ulteriori novità per il processo tributario. Sale il limite per la trattazione con giudice monocratico e udienza a distanza
Cambia il processo tributario e l’obiettivo è fare in modo che diventi sempre più celere attraverso semplificazioni che comunque non mettano in pericolo trasparenza e giustizia.
La riforma del processo tributario è stata approvata con legge 130 del 2022. Le principali novità apportate da questa riguardano la sostituzione della Commissione tributaria provinciale (primo grado) e Commissione tributaria regionale (secondo grado) rispettivamente con: Corte di giustizia tributaria di primo grado e Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Inoltre presso la Corte di Cassazione è istituita per legge una Sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
In questo modo i tre gradi di giudizio sono trattati da giudici che si occupano esclusivamente di questa branca del diritto molto particolare in quanto coinvolge un soggetto pubblico. Proprio come già accade con il processo amministrativo.
Non si tratta solo di un cambiamento formale, infatti cambiano anche i giudici e viene istituito il ruolo autonomo di giudici tributari.
Inizialmente il 30% dei posti disponibili sono riservati a giudici tributari ordinari iscritti nel ruolo speciale del 2011 alla data del primo gennaio 2022, mentre a breve dovrebbero partire i concorsi specifici a cui potranno partecipare non solo i laureati in facoltà giuridiche, ma anche laureati in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico – aziendale (classe LM-77) e ordinamenti previgenti equivalenti a tali classi di laurea.
Tra le importanti novità introdotte con la legge 130 c’è l’obbligo per l’Ufficio fiscale di provare sempre in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (c.d. onere della prova) senza alcuna inversione a danno del contribuente.
La legge 130 ha già subito delle modifiche con il decreto legge 13 del 2023, le stesse entrano in vigore in parte dal primo luglio e in parte dal primo settembre, ma vediamo quali sono.
Processo tributario, i casi in cui la controversia è devoluta al giudice monocratico
La prima importante novità riguarda i ricorsi presentati dal 1° luglio 2023, in questo caso infatti, se la lite ha valore inferiore a 5.000 euro non si procederà più con il giudice collegiale, ma con il giudice monocratico. In passato il limite era di 3.000 euro, stesso limite previsto per azionare la facoltà di stare in giudizio da soli, cioè senza l’assistenza di un legale.
Le controversie di valore indeterminabile non sono assoggettate a tale disciplina.
Questa novità dovrebbe portare a una riduzione dei costi dei processi a cui si aggiunge anche una maggiore celerità e la possibilità di trattare un maggior numero di cause.
Processo tributario, da settembre trattazione obbligatoria a distanza
Questa non è l’unica novità inerente la cause di poco valore, infatti, dal 1° settembre 2023 si aggiunge un’ulteriore innovazione, queste cause saranno trattate esclusivamente a distanza. Resta la facoltà di richiedere già nel ricorso o nel primo atto difensivo la trattazione non a distanza, o meglio la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e del giudice presso la sede della Corte di giustizia tributaria.
Per ottenere l’accoglimento dell’istanza è necessario indicare le ragioni che richiedono la trattazione in sede fisica e non a distanza. La trattazione a distanza resta obbligatoria per le istanze di sospensione dell’atto impugnato e per la sospensione, in tutto o in parte dell’esecutività, della sentenza impugnata.
Per la trattazione a distanza è necessario assicurare un collegamento audiovisivo contestuale, che assicuri reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi collegati, ad esempio l’aula in cui si trova il giudice e l’ufficio del difensore. Inoltre deve essere chiaro l’audio, non vi deve essere il rischio di incompresioni o di collegamenti che saltano facendo perdere parte del contenuto. In queste condizioni il collegamento da remoto è parificato all’udienza in aula.
Finora abbiamo visto il caso di udienza a distanza obbligatoria, ma l’articolo 4 comma 4 della legge 130 del 2022 prevede anche la “facoltà" di richiedere l’udienza a distanza. In questo caso è possibile procedere solo al verificarsi di determinate condizioni, in particolare la domanda deve essere formulata da tutte le parti costituite nel processo. La richiesta deve essere presentata almeno 20 giorni prima delle trattazione nel primo atto difensivo, nel ricorso o con separata istanza.
Possono partecipare all’udienza a distanza solo i soggetti coinvolti, cioè l’ente impositore, contribuenti e loro difensori,agente di riscossione, giudici e personale amministrativo.
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