Il Decreto Crescita ha abolito l’obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca accanto alle sanzioni previste. La novità è contenuta nella legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019.
Niente più obbligo di comunicare la proroga della cedolare secca e contestuale abolizione delle sanzioni: il Decreto Crescita convertito in legge semplifica gli adempimenti per chi concede la propria casa in affitto.
Viene meno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca nel caso di rinnovo del contratto, il cui mancato invio prevedeva l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro, riducibili a 50 euro.
La legge di conversione del Decreto Crescita interviene su una norma controversa, tanto da esser stata modificata più volte negli ultimi anni: ad ultimo, era stato il DL n. 193/2016 a prevedere, in caso di omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto a cedolare secca, la possibilità di permanenza nel regime di tassazione agevolato versando una sanzione.
La novità in vigore dal 30 giugno 2019 abolisce l’obbligo di comunicazione, con una semplificazione fiscale che, secondo i calcoli contenuti nella Nota di lettura del DL Crescita, porterà ad una perdita di gettito pari a 0,9 milioni di euro nel 2019 e 1,8 milioni di euro dal 2020, somma che corrisponde ai versamenti eseguiti nel 2019.
Proroga cedolare secca affitti, comunicazione non obbligatoria e niente più sanzioni
Per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione con regime della cedolare secca la sanzione applicata era pari a 100 euro o 50 euro in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dall’evento.
Nel caso di comportamento coerente con la volontà di permanere nel regime a tassazione sostitutivo Irpef veniva consentito di permanere nel regime di tassazione agevolata, con la possibilità tra l’altro di versare la sanzione con ravvedimento operoso.
Ora, per effetto delle misure introdotte nella legge di conversione del Decreto Crescita, rientranti nel capitolo delle semplificazioni fiscali, viene disposta l’abrogazione della sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca.
L’effetto per le casse dell’Erario sarà rilevante: 1,8 milioni di euro all’anno, importo che corrisponde a quanto pagato dai contribuenti italiani nel solo 2018 per le contestazioni relative ad omesse o tardive comunicazioni circa la proroga di contratti a cedolare secca.
Calcolo sanzioni con ravvedimento operoso per omessa o tardiva comunicazione della proroga
Appare utile allegare di seguito la tabella per il calcolo delle sanzioni applicate in caso di omessa o tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione a cedolare secca, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle novità del Decreto Crescita.
Bisogna far riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, che disciplina appunto il ravvedimento operoso.
Ecco di seguito le tipologie di ravvedimento e la riduzione della sanzione prevista:
Tipologia Ravvedimento | Entro quando | Sanzione | Sanzione ordinaria |
---|---|---|---|
Ravvedimento 15 giorni | 15 giorni dalla scadenza ordinaria | 0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno | . |
Ravvedimento Semplificato | dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza | 1/10 | 3% |
Ravvedimento Semplificato | < 90 giorni dalla scadenza | 1/9 | 3,33% |
Ravvedimento Ordinario | < 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno a cui si riferisce l’errore | 1/8 | 3,75% |
Ravvedimento Ordinario | entro 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce l’errore | 1/7 | 4,29% |
Ravvedimento Ordinario | oltre 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce l’errore | 1/6 | 5% |
Ravvedimento Ordinario | Dopo Processo Verbale Constatazione | 1/5 | 6% |
Si allega di seguito la risoluzione n. 115/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 1° settembre 2017 con alcune utili indicazioni in merito:
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