Successione per legge in favore dei parenti più vicini al de cuius: se muore un cugino senza parenti stretti e senza aver fatto testamento, a chi viene devoluta la sua eredità?
Con la morte di un cugino, non avendo egli disposto alcun testamento per stabilire la sorte dei suoi beni patrimoniali, si apre una successione ereditaria. La questione della successione all’eredità, nell’ipotesi della morte di un cugino, è peculiare; la fattispecie prevede che non ci dovrebbero essere parenti strettissimi del defunto e mentre quelli di grado lontano potrebbero invece essere numerosi.
In casi come questi non è molto chiaro chi possa ereditare e in che misura. Potrebbe sembrare una questione che nella prassi non trova spesso applicazione, invece non è così.
Come sappiamo il nostro ordinamento prevede che, per la successione legittima, vengano in primo luogo privilegiati i parenti più stretti della persona deceduta, ovvero i figli o discendenti dei medesimi, il coniuge, il genitore i fratelli o sorelle o discendenti dei medesimi. Sono questi i parenti ai quali, secondo la legge, dovranno andare i beni costituenti il patrimonio ereditario.
Se questi soggetti dovessero mancare, la situazione dovrà essere inevitabilmente risolta tra i parenti prossimi. Vediamo come, sul piano della successione ereditaria, la legge consente di poter vantare un qualche diritto sul patrimonio del cugino defunto.
Quando ereditano i cugini?
La regola della successione legittima
Il testamento è quell’atto giuridico unilaterale con il quale viene attribuita rilevanza alla volontà del de cuius (dal latino “is de cuius hereditate agitur” ovvero “colui della cui eredità si tratta”) che può decidere come distribuire i propri beni una volta che avrà smesso di vivere.
È però un atto facoltativo, quindi può accadere che il defunto non abbia disposto nulla. In queste circostanze sarà la legge a disciplinare le conseguenze, attraverso la successione legittima.
Nelle circostanze in cui manchino tutti i soggetti previsti nella successione legittima, la legge non pone impedimenti; difatti il patrimonio ereditario troverà comunque un nuovo proprietario, sempre attraverso le norme civilistiche della successione rispettando alcune regole specifiche.
Diritti del cugino in materia successoria
Per quel che a noi interessa in questa trattazione, i cugini del “de cuius” non hanno diritto alla quota di legittima.
In mancanza di testamento dunque, la norma da applicare per questi parenti risulta essere la seguente:
Art. 572 Codice civile: «Successione di altri parenti»
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
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Volendolo spiegare in maniera semplice, questo significa che l’eredità tra cugini seguirà due principi cardine:
- i parenti di grado più vicino o prossimo escludono quelli più lontani;
- vige il divieto di eredità per i parenti oltre il sesto grado.
Nei casi del cugino defunto in solitudine, si tratta di un parente di quarto grado e quindi, in mancanza di parenti più vicini al defunto, varrà il diritto all’eredità. Ciò eventualmente in insieme ad altri cugini o cugine.
I cugini, figli di fratelli/sorelle della madre, sono anch’essi parenti di quarto grado del de cuius. Il parente di grado più prossimo esclude gli altri; se vi sono più parenti dello stesso grado, l’eredità si divide per capi.
Diverso, invece, sarebbe se fossero in vita degli zii del suddetto cugino. Essi, infatti, essendo parenti di terzo grado, sarebbero in grado di succedere al nipote, escludendolo dall’eredità.
I cugini non sono legittimari
Come detto i cugini, ai sensi dell’articolo 536 del Codice civile, non hanno diritto alla quota legittima; tale norma infatti, non indica i cugini tra i soggetti legittimari.
L’art. 536 del Codice civile rubricato «Legittimari» così recita:
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Egli non è tenuto a lasciare assolutamente nulla, con testamento, a favore dei propri cugini.
In mancanza di legittimari, il cugino morente può disporre di tutti i suoi beni, nei confronti di un suo conoscente, di un’associazione benefica, oppure a favore di un solo cugino, diseredando completamente gli altri suoi parenti.
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