Non sempre i debiti con il Fisco e le cartelle esattoriali possono essere oggetto di rateizzazione. Vediamo quali sono escluse.
Quando le cartelle esattoriali non possono essere rateizzate? Anche se la dilazione di un debito con l’Agenzia delle Entrate nella maggior parte dei casi è possibile, ci sono casi in cui le somme sono escluse dalla rateizzazione.
Nell’ambito della rateizzazione rientrano le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali;
- Agenzie istituite dallo Stato;
- Autorità amministrative indipendenti;
- altri Enti pubblici previdenziali;
- altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.).
Cosa sono le somme iscritte a ruolo? Si tratta di somme dovute e non pagate che vengono iscritte in un elenco (il ruolo, appunto) predisposto dagli Enti creditori che comprende anche i nominativi dei debitori, le somme dovute e la tipologia di credito. Questi elenchi, poi sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero. Quando si parla di somme iscritte a ruolo, quindi, ci si riferisce a quelle affidate all’Ader, contenute negli avvisi di accertamento.
Quando non si può chiedere la rateizzazione delle cartelle?
Non sempre è possibile chiedere un piano di dilazione all’AdeR. Escluse dall’ambito della rateizzazione, in un primo caso, sono le cartelle esattoriali che sono già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta a causa del mancato pagamento di un certo numero di rate. Nello specifico questa esclusione vale per piani di dilazione richiesti a partire dal 16 luglio 2022. Il debito previsto in queste rateizzazione non può più essere oggetto di successive dilazioni.
Per i piani di dilazione richiesti fino al 15 luglio 2022, invece la preclusione può essere superata rateizzando nuovamente il debito, solo se la somma che corrisponde all’importo delle rate scadute e non versare, viene pagata per intero prima della nuova richiesta di rateizzazione.
Gli altri casi di esclusione alla rateizzazione delle cartelle esattoriali
Non possono essere rateizzate, invece, le cartelle esattoriali che si riferiscono a quelli che sono definiti “debiti non dilazionabili”. Ad esempio rientrano in questo ambito il recupero degli aiuti di Stato o le violazioni di alcune norme doganali.
Ci sono, poi, degli Enti che decidono di affidare la riscossione a un agente diverso dall’AdeR che non possono rateizzare (ovviamente) con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. In questo caso è l’ente di riscossione a decidere se e quando è consentito un piano di dilazione.
In ultimo sono escluse le cartelle esattoriali che sono state oggetto della rottamazione ter o del saldo e stralcio: entrambe le misure prevedevano, in caso di decadenza per rate non pagate a partire dall’anno 2000, la non applicabilità di un nuovo piano di dilazione.
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