L’assegno di mantenimento e quello divorzile non sono automatici, infatti spettano solo alla presenza di determinate condizioni. Ecco quando non spetta il mantenimento all’ex coniuge.
L’assegno di mantenimento può essere ordinato per permettere all’ex coniuge più debole economicamente di provvedere alle sue esigenze dopo la separazione o il divorzio (e in quest’ultimo caso prende il nome di assegno divorzile). Questo contributo, però, non è necessariamente previsto in ogni causa di separazione o divorzio, ma soltanto quando si presentano determinati requisiti di legge, infatti non sempre spetta.
Ovviamente si pensa subito a quelle situazioni in cui non ci sono sensibili disparità economiche tra i coniugi, ma non è solo questo che può impedire il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, che può difatti essere negato anche all’ex coniuge più debole economicamente.
Quando non spetta il mantenimento all’ex coniuge
Siamo abituati a pensare che l’assegno di mantenimento spetti quasi in automatico al coniuge meno abbiente, ma non è affatto così. Soprattutto nei tempi più recenti la giurisprudenza ha mostrato molta selettività sull’argomento, ancor di più per quanto riguarda l’assegno divorzile, già di per sé più limitato.
In particolare, il mantenimento spetta all’ex coniuge che è meno abbiente economicamente in modo incolpevole e che non riesce a provvedere alle proprie esigenze di vita, o comunque non completamente, e non può risolvere questa condizione nell’immediato. Il diritto al mantenimento è subordinato alla presenza di tutti questi elementi, oltre che alla possibilità economica dell’altro coniuge.
Lo stesso vale anche per l’assegno divorzile, che segue le medesime logiche, ma in un’ottica più ponderata. L’importo dell’assegno divorzile, qualora riconosciuto, deve infatti limitari a coprire i bisogni essenziali dell’ex coniuge. L’assegno di mantenimento deve invece assicurare al beneficiario lo stesso tenore di vita del matrimonio, anche se la Corte di Cassazione ha mostrato spesso di attenuare questa regola.
Di conseguenza, l’assegno di mantenimento non spetta all’ex coniuge che non rispetta i criteri previsti dalla legge. Ad esempio, il mantenimento non spetta quando:
- Non c’è disparità economica;
- c’è disparità economica ma il coniuge più debole riesce a mantenersi dignitosamente;
- l’ex coniuge non lavora ma non è incolpevole (ad esempio perché non cerca lavoro, pur avendo età, titoli ed esperienze);
- l’ex coniuge non può lavorare incolpevolmente ma percepisce o può percepire redditi di altro tipo (come delle rendite immobiliari);
- l’ex coniuge è nelle condizioni di poter trovare un lavoro in base al suo stato di salute, al suo percorso formativo e professionale.
Oltretutto, l’assegno di mantenimento non spetta mai al coniuge a cui è stata addebitata la separazione, poiché ha causato la rottura matrimoniale.
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Quando si perde il diritto al mantenimento
Oltre ai numerosi casi in cui non viene riconosciuto il diritto al mantenimento ce ne sono altrettanti che riguardano la decadenza del diritto già riconosciuto. L’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento o quello divorzile, infatti, può essere ridotto o venir meno in qualsiasi momento al variare delle condizioni. In particolare:
- Cambiamento nelle condizioni economico-patrimoniali (l’ex coniuge beneficiario ha risolto i problemi economici o al contrario l’obbligato non riesce più a far fronte ai pagamenti);
- l’ex coniuge beneficiario si è risposato, mentre il solo instaurarsi di una nuova convivenza stabile deve essere valutato dal giudice per comprendere se corrisponda a una rinnovata stabilità economica o meno;
- l’ex coniuge beneficiario ha ora la possibilità di provvedere a sé stesso ma non lo fa.
Tutto quanto detto riguardo al mantenimento dell’ex coniuge non ha invece alcun riscontro per quanto concerne il mantenimento dei figli. In particolare:
- i figli minorenni hanno sempre diritto al mantenimento da parte dei genitori;
- i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento finché non autosufficienti economicamente (purché l’attesa sia incolpevole) o quando portatori di handicap gravi che impediscono o ostacolano il raggiungimento della suddetta autonomia.
Non è quindi possibile sottrarsi all’obbligo di mantenimento verso i figli, a meno che siano adulti e colpevoli, mentre il diritto dell’ex coniuge è più limitato da questo punto di vista.
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