Lavoro straordinario, ecco quali sono i limiti: la legge fissa delle soglie giornaliere, settimanali e annue che non possono essere superate.
Una buona soluzione per aumentare lo stipendio è quella di svolgere quante più ore di straordinario possibili, ovviamente in accordo con il datore di lavoro e nel rispetto delle norme che regolano l’orario di lavoro.
D’altronde la normativa stabilisce che la prestazione resa nelle ore che eccedono il normale orario di lavoro devono essere retribuite in maniera differente, riconoscendo al lavoratore una maggiorazione della retribuzione ordinaria.
Con il lavoro straordinario, quindi, lo stipendio aumenta non solo perché si lavora per più ore ma anche perché in questo lasso di tempo si viene pagati di più. Quel che è importante sapere però è che non bisogna esagerare con lo svolgimento dello straordinario in quanto ci sono dei limiti - giornalieri, mensili e annui - che non possono essere superati.
È la legge a stabilire quante ore di straordinario si possono fare al giorno, a settimana e all’anno, per quanto sia comunque possibile per il contratto collettivo prevedere dei limiti differenti (purché più restrittivi e mai più permissivi). Analizziamo quindi qual è la soglia da non superare partendo da quella giornaliera per poi arrivare al limite annuo.
Quanti straordinari si possono fare ogni giorno
Fermo restando quanto stabilito dai singoli contratti collettivi, la legge non stabilisce alcun limite per l’orario giornaliero di lavoro. Il dipendente ha quindi la possibilità di fare tutte le ore di straordinario che vuole, inteso come il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro come pattuito nel contratto individuale, anche superando la soglia delle 8 ore di lavoro.
A una condizione però: come previsto dall’articolo 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Non sono ammesse deroghe (a eccezione di coloro che svolgono attività con orario frazionato durante la giornata) in quanto si tratta di una tutela in favore dell’integrità psico fisica del lavoratore, nel rispetto dell’articolo 36, comma 2, della Costituzione.
Ciò significa che la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero, straordinari compresi, è di 13 ore, fermo restando però l’obbligo di rispettare anche il limite settimanale e quello annuo.
Quanti straordinari si possono fare a settimana
Per quanto riguarda il limite settimanale, il d.lgs. n. 66 del 2003 fissa il limite a 48 ore settimanali, sempre comprese le ore di straordinario, dove per settimana lavorativa si intende ogni periodo di 7 giorni il cui inizio e fine può essere liberamente fissato dal datore di lavoro. Questo ha quindi la possibilità di far decorrere la settimana lavorativa quando meglio crede: può ad esempio seguire quella prevista dal calendario, dal lunedì alla domenica, oppure considerare dal martedì al lunedì, dal mercoledì al martedì e così via. Quel che è importante sottolineare è che nella settimana lavorativa considerata per lo svolgimento degli straordinari non si considerano i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, ferie e riposi compensativi, anche se retribuiti.
Di fatto, per ogni settimana di lavoro si possono fare al massimo 8 ore di straordinario (nel caso di orario di lavoro di 40 ore). Tuttavia, questo limite può essere derogato laddove le Organizzazioni sindacali più rappresentative concordino un periodo di 4, 6 o 12 mesi (quest’ultimi due solo in caso di ragioni obiettive, tecniche o comunque inerenti all’organizzazione del lavoro) in cui sarà possibile superare le 48 ore settimanali.
In media però le ore lavorate settimanalmente non devono comunque superare le 48 ore: ciò significa che se ci sono settimane in cui tale limite viene superato, ce ne devono essere altre in cui il disavanzo viene compensato. Ad esempio, se una settimana si svolgono 50 ore di lavoro, in un’altra ce ne dovranno essere 46.
Quanti straordinari si possono fare in un anno
Infine c’è il limite annuo, che la legge fissa a 250 ore ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di ridurre tale soglia. Le uniche deroghe consentite sono quelle per:
- eccezionali esigenze tecnico-produttive impossibili da fronteggiare attraverso l’assunzione di altri lavoratori (Interpello Ministero del lavoro n. 413/2006);
- cause di forza maggiore (e non prevedibili);
- situazioni in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali aziendali.
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