La Corte di Cassazione precisa: se il contribuente, pur essendo a conoscenza della giacenza, non ritira la raccomandata si considera ricevuta anche se manca l’avviso sulla porta.
La mancata affissione sulla porta dell’avviso di raccomandata causa la nullità della notifica? Secondo la Corte di Cassazione no.
È valida la notifica di una cartella esattoriale sebbene siano stati omessi degli adempimenti e in particolare l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione? Secondo la Corte di Cassazione la risposta è positiva, ma vediamo perché e in quali casi.
Il caso: quando risulta notificata la cartella esattoriale con raccomandata?
La prima cosa da sottolineare è che le sentenze possono far scuola, ma sono sempre applicabili solo al caso diretto e occorre verificare caso per caso se una “regola” possa essere applicata a un caso simile.
Nel caso trattato dalla sentenza della Cassazione n. 31636/2023 tre contribuenti, eredi del destinatario iniziale delle cartelle di pagamento, propongono ricorso prima alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in un secondo momento alla Commissione Regionale Lazio e, infine, alla Corte di Cassazione.
I ricorrenti lamentano che i giudici di secondo grado abbiano valutato come correttamente effettuata la notifica delle cartelle impugnate sebbene, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica dovesse essere eseguita mediante affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione; adempimento, invece, omesso nel caso in esame.
Irreperibilità assoluta e relativa
La Corte di Cassazione ripercorre la differenza tra irreperibilità assoluta e relativa. Si ha irreperibilità assoluta quando nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune.
Si ha irreperibilità relativa quando il destinatario abbia comunque abitazione o sede dell’azienda nel Comune. In questo caso trova applicazione l’articolo 140 del cpc che prevede:
- deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo la Cassazione il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo e ha deliberatamente scelto di omettere il ritiro del plico presso l’ufficio postale, determinando la compiuta giacenza.
Nel caso in oggetto pur essendo mancata l’affissione dell’avviso sulla porta, il destinatario ha ricevuto una seconda raccomandata che informava del deposito della raccomandata e ha deliberatamente evitato il ritiro.
In questo caso opera la presunzione di conoscenza perché i ricorrenti non hanno dimostrato di essere nell’impossibilità materiale di ricevere la raccomandata.
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