La rateizzazione bollette delle imprese diventa operativa con il decreto del Mimit. Ecco come presentare l’istanza e le condizioni della rateizzazione
Il decreto Aiuti Quater (art. 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 ) prevede la possibilità per le imprese di far fronte al pagamento delle fatture energetiche di luce e gas accedendo alla rateizzazione.
Il giorno 11 aprile 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che indica le modalità per potersi avvalere di questa opportunità.
La rateizzazione si può ottenere per i consumi del periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e comprende solo i maggiori importi fatturati rispetto alla media dei consumi del 2021. Il piano di rientro previsto ha una durata minima di 12 mesi e massima di 36 mesi.
Per la rateizzazione è prevista una copertura assicurativa pari al 90% con garanzia SACE ( Servizi assicurativi e finanziari per le imprese). In caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive, l’impresa decade dal beneficio.
Limiti e condizioni per l’accesso alla rateizzazione delle bollette delle imprese
Vi sono dei limiti all’accesso alla rateizzazione bollette delle imprese, in particolare non vi possono accedere coloro che hanno richiesto il credito di imposta del bonus energia per il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2022.
Oltre a tale limite, sono previste delle condizioni, cioè:
- l’impresa deve impegnarsi a mantenere i livelli occupazionali e non trasferire le produzioni al di fuori dell’Unione Europea;
- per il periodo per il quale si accede alla rateizzazione delle bollette l’impresa non deve procedere alla distribuzione dei dividendi o riacquisto di azioni.
Come presentare la domanda per accedere alla rateizzazione delle bollette per le imprese
Le imprese per poter ottenere la rateizzazione devono presentare istanza al proprio fornitore entro 15 giorni dall’emissione della bolletta. Per quelle già emesse i 15 giorni iniziano a decorrere dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e quindi dal giorno 11 aprile 2023.
La domanda di accesso deve essere inoltrata con PEC oppure con altri strumenti tracciabili, ad esempio raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui nel periodo di riferimento l’impresa abbia cambiato gestore, sarà il nuovo ad occuparsi di reperire i dati al fine di calcolare gli importi per i quali è realmente possibile usufruire della rateizzazione della bolletta.
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All’istanza di rateizzazione è necessario allegare:
- la dichiarazione di disponibilità da parte di un’impresa di assicurazione a fornire una copertura assicurativa per le somme, accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- una dichiarazione di impegno a pagare gli importi che non rientrano nella rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza.
Una volta presentata la domanda per accedere alla rateizzazione bollette delle imprese, il fornitore entro 30 giorni deve presentare un piano di rateizzazione, comprensivo anche delle somme dovute a titolo di interessi.
Ricordiamo che gli interessi non possono essere superiori al saggio di interesse del rendimento dei BTP, buoni del tesoro pluriennali. Devono essere indicati il numero di rate del piano e le istruzioni per il pagamento.
A questo punto l’impresa deve, entro 10 giorni, decidere se aderire al piano. In caso di riscontro positivo deve allegare all’accettazione del piano anche il contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia Sace e l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle quote non rateizzabili delle bollette.
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