Reddito di cittadinanza: per la nuova domanda istruzioni da INPS. Come funziona il calcolo dei mesi

Teresa Maddonni

09/10/2020

Reddito di cittadinanza: per la nuova domanda da presentare per il rinnovo della misura allo scadere dei 18 mesi arrivano istruzioni da INPS con il messaggio n° 3627. Vediamo come funziona nel dettaglio il calcolo delle 18 mensilità.

Reddito di cittadinanza: per la nuova domanda istruzioni da INPS. Come funziona il calcolo dei mesi

Reddito di cittadinanza: per la nuova domanda arrivano istruzioni da INPS con il recente messaggio, il n°3627 dell’8 ottobre 2020.

L’Istituto spiega come funziona il rinnovo del reddito di cittadinanza per coloro ai quali sono scaduti i 18 mesi di sussidio come previsto dalla normativa in vigore (decreto n.4/2019 convertito nella legge n.26/2019) e non solo.

INPS si sofferma in particolare sul calcolo delle 18 mensilità, con precisazioni su prima domanda e nuove domande per il reddito di cittadinanza fornendo anche esempi pratici secondo la casistica stabilita anche a livello normativo.

Nello specifico spiega come avviene il calcolo dei mesi spettanti di reddito di cittadinanza e come funziona con la nuova domanda nei casi di: variazione della composizione del nucleo familiare, variazione economica o per nuova domanda dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria.

Il reddito di cittadinanza non verrà pagato a ottobre per i molti beneficiari che hanno iniziato a ricevere il sussidio ad aprile 2019 e che hanno concluso i primi 18 mesi a settembre.

Il reddito di cittadinanza può essere rinnovato, a parità di requisiti, per ulteriori 18 mensilità, ma come ricorda INPS nel messaggio la normativa prevede che il rinnovo possa avvenire solo previa sospensione del beneficio per un mese. Vediamo allora nel dettaglio per il reddito di cittadinanza come funziona il rinnovo con una nuova domanda secondo le istruzioni di INPS e il calcolo dei mesi.

Reddito di cittadinanza: nuova domanda per il rinnovo

Il reddito di cittadinanza può essere rinnovato con una nuova domanda per i nuclei familiari ai quali a settembre è stata erogata la diciottesima mensilità.

Fa notare INPS che la nuova domanda può essere inoltrata a partire dal mese di ottobre, ma ci sono ovviamente delle condizioni.

In particolare nel messaggio n°3627 INPS ricorda che l’articolo 4, comma 8, lett. b), punto 5), del decreto. n. 4/2019 prevede che “in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9”.

INPS informa che, come per la prima domanda del reddito di cittadinanza, anche la nuova istanza di rinnovo, per la quale vale lo stesso modulo e la stessa carta RdC se è lo stesso componente del nucleo familiare a richiederlo, può essere fatta:

  • tramite il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
  • accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta d’Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.

Reddito di cittadinanza: cambia il nucleo familiare

INPS nel messaggio sul reddito di cittadinanza dà indicazioni sul limite temporale di 18 mesi nel caso di un cambio del nucleo familiare prima della scadenza.

INPS riporta qualche esempio pratico chiarendo che nel caso suddetto il limite temporale dei 18 mesi si applica al nucleo modificato, vale a dire a ciascun nucleo familiare formatosi dopo la variazione previa nuova domanda e attestazione ISEE aggiornata.

INPS chiarisce che se il nucleo familiare varia per nuova nascita o decesso la nuova domanda del reddito di cittadinanza non deve essere presentata.

Poi riporta l’esempio della variazione del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza in caso di uscita di un componente maggiorenne dallo stesso.

“Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di maggio 2019, composto da due coniugi e da due figli, di cui uno maggiorenne, si verifica a luglio 2020 l’uscita del figlio maggiorenne, che autodichiara un nuovo nucleo familiare avendo iniziato un’attività lavorativa in una diversa città, con cambio di residenza. La domanda in questo caso decade al momento della variazione del nucleo, nel mese di luglio 2020 (dopo 14 mesi di erogazione). Nel caso in cui il nucleo residuo e/o il nuovo nucleo monocomponente presentino una nuova domanda di Rdc, avrebbero diritto ad altri 4 mesi di prestazione, dopo i quali raggiungerebbero il diciottesimo mese di erogazione e la domanda andrebbe in stato “Terminata”.”

Nel caso di nuova domanda di reddito di cittadinanza da parte di un nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, per il calcolo del termine dei 18 mesi si considera il periodo di Rdc percepito dal componente o componenti che ne hanno fruito in misura maggiore.

Reddito di cittadinanza: nuova domanda per variazione economica

Può essere presentata una nuova domanda per il reddito di cittadinanza in caso di interruzione della fruizione per motivi non riconducibili a sanzioni, il beneficio come da articolo 3 comma 14 del decreto n.4/2019, può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Se l’interruzione del reddito di cittadinanza deriva da una nuova occupazione che comporta maggior reddito, la domanda può essere presentata se è passato almeno un anno e vale come prima domanda. Le mensilità spettanti con la nuova domanda del reddito di cittadinanza sono 18. INPS fornisce anche in questo caso due esempi pratici:

“Esempio n. 1

Il nucleo familiare monocomponente, beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, nel corso del mese di marzo 2020 comunica l’avvio di un’attività lavorativa dipendente che comporta l’interruzione del beneficio per superamento del valore del reddito familiare (dopo 12 mesi di percezione di Rdc). A gennaio 2021, al termine dell’attività lavorativa, il nucleo presenta una nuova domanda di Rdc. Poiché non sono trascorsi dodici mesi dalla precedente interruzione, la domanda, se accolta, avrà una durata di sole sei mensilità (cioè fino al raggiungimento dei 18 mesi complessivi).

Esempio n. 2

A parità di condizioni, se il nucleo richiede il Reddito di cittadinanza nel corso del mese di giugno 2021, quindi dopo il decorso di dodici mesi dall’interruzione della prima domanda, la stessa se accolta potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità, equivalendo a prima domanda.”

Reddito di cittadinanza: nuova domanda dopo revoca o decadenza

Può essere presentata una nuova domanda per il reddito di cittadinanza anche dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria.

In questo caso la nuova richiesta di reddito di cittadinanza può avvenire da parte dello stesso componente o da altro componente del nucleo familiare, ma devono essere trascorsi 18 mesi dal provvedimento stesso. Il termine diventa di 6 mesi in caso di presenza di membri minorenni o con disabilità. Con la nuova domanda si ha comunque diritto a 18 mensilità.

Reddito di cittadinanza: interruzione prima di 18 mesi

Spiega INPS nel messaggio che alleghiamo di seguito cosa accade in caso di una nuova domanda dopo che il reddito di cittadinanza si sia interrotto alla prima fruizione prima dei 18 mesi per rinuncia oppure per tutte le fattispecie comunicate con il modello “Rdc-com esteso” che danno luogo alla perdita dei requisiti.

L’Istituto chiarisce che si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura. Conseguentemente, decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio, al ricorrere dei prescritti requisiti di legge, per un massimo di 18 mensilità.

Messaggio numero 3627 del 08-10-2020.pdf
Reddito di Cittadinanza: presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità. Precisazioni su nuova domanda e prima domanda. Calcolo mesi spettanti.

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