Reddito di cittadinanza scaduto: posso fare domanda per il REM?

Teresa Maddonni

06/10/2020

Se il reddito di cittadinanza è scaduto nel mese di settembre è possibile fare domanda per la terza mensilità di REM? Vediamo cosa dice la norma.

Reddito di cittadinanza scaduto: posso fare domanda per il REM?

Reddito di cittadinanza scaduto: posso fare domanda per il REM ovvero il reddito di emergenza?

Domanda lecita che moltissimi beneficiari del reddito di cittadinanza, per i quali i primi 18 mesi del sussidio sono scaduti con la fine del mese di settembre, si stanno ponendo.

Il reddito di cittadinanza infatti scade dopo 18 mesi dalla prima erogazione (a settembre è scaduto per coloro che hanno ottenuto il primo accredito ad aprile 2019) e dopo un mese di stop, a parità di requisiti e con un ISEE in corso di validità, è possibile richiederlo per ulteriori 18 mesi.

Molti dunque a ottobre saranno senza il reddito di cittadinanza, tanto da valutare la possibilità di richiedere il reddito di emergenza per la terza mensilità prevista dal decreto Agosto e per il quale il termine ultimo di presentazione della domanda è il 15 ottobre 2020. L’importo lo ricordiamo va da un minimo di 400 euro a un massimo di 840 euro se presente un disabile tenendo conto della composizione del nucleo familiare.

A leggere la norma sembra sia possibile fare domanda per il REM a reddito di cittadinanza scaduto. Vediamo come.

Reddito di cittadinanza scaduto: si può chiedere il REM

Il reddito di cittadinanza è scaduto, ma il REM si può chiedere e si hanno meno di dieci giorni per farlo. Se si hanno i requisiti per poterlo ottenere allora il reddito di emergenza può essere una soluzione momentanea al mese in cui non si percepisce il reddito di cittadinanza.

I beneficiari cui è scaduto il reddito di cittadinanza possono richiedere il rinnovo già dal 1° ottobre con riconoscimento a partire dal mese successivo, immaginiamo entro il 15 novembre come succede ordinariamente per i nuovi beneficiari del sussidio.

Il reddito di emergenza, in sostituzione momentanea del reddito di cittadinanza, può essere richiesto per la terza mensilità entro il 15 ottobre. Il decreto Agosto che rinnova il REM all’articolo 23- Nuove misure in materia di reddito di emergenza richiama, per i requisiti e condizioni d’incompatibilità, l’articolo 82 del decreto Rilancio che lo ha introdotto.

In particolare al comma 3 dell’articolo del decreto convertito nella legge n.77/2020 si legge che il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
  • essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

A leggere il testo che introduce il REM non bisogna essere percettori del reddito di cittadinanza nel momento in cui si fa la domanda. Coloro ai quali il reddito di cittadinanza è scaduto a settembre, prima di procedere e chiedere il rinnovo, possono fare domanda per il REM nella speranza che l’erogazione avvenga in tempi brevi.

Reddito di cittadinanza scaduto: domanda REM

Se il reddito di cittadinanza è scaduto si può fare domanda per i REM ferma restando la possibilità di poter poi richiedere, in un secondo momento, il rinnovo della prestazione per ulteriori 18 mesi. Ma il REM non fa reddito?

Per il rinnovo del reddito di cittadinanza, ammettiamo che il beneficiario voglia fare domanda a novembre o a dicembre, sarà necessario presentare l’ISEE in corso di validità, ma con riferimento ai redditi del 2018 per ISEE 2020. Per la nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) il REM non farà reddito nell’immediato.

Al di là del reddito di cittadinanza vediamo allora quali sono i requisiti per beneficiare della terza mensilità del REM e fare domanda:

  • residenza in Italia;
  • patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019, inferiore a 10.000 euro. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino ad un massimo comunque di 20.000 euro;
  • hanno un reddito familiare nel mese di maggio 2020 inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso;
  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

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