Regime agevolato lavoratori impatriati, i chiarimenti delle Entrate

Rosaria Imparato

29/12/2020

Regime agevolato lavoratori impatriati, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33/E il 28 dicembre 2020 con dei chiarimenti interpretativi sulla tassazione speciale.

Regime agevolato lavoratori impatriati, i chiarimenti delle Entrate

Regime agevolato lavoratori impatriati, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito all’applicazione della tassazione agevolata nella circolare n. 33/E pubblicata il 28 dicembre 2020.

Si tratta di chiarimenti interpretativi sul regime fiscale speciale disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs. n. 147/2015, detto decreto Internazionalizzazione, poi modificato dal decreto Crescita e dal decreto Fiscale 2019.

Il regime speciale per lavoratori impatriati prevede una tassazione agevolata per cinque anni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che:

  • trasferiscono la residenza fiscale in Italia;
  • si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

Il decreto Crescita e il collegato alla Legge di Bilancio 2019 hanno apportato varie modifiche alla normativa, tra cui:

  • l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% (al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);
  • l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in presenza di specifiche condizioni.

La circolare n. 33/E di oggi fornisce alcuni chiarimenti su questi cambiamenti.

Regime agevolato lavoratori impatriati, i chiarimenti delle Entrate: ambito oggettivo e soggettivo

I chiarimenti interpretativi sulla tassazione agevolata dedicata ai lavoratori impatriati si trovano nella circolare n. 33/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 dicembre 2020.

Circolare AdE n. 33/E del 28 dicembre 2020
Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi.

La circolare consta di 36 pagine in cui l’Amministrazione Finanziaria affronta vari argomenti collegati alla tassazione agevolata dedicata ai lavoratori impatriati.

La percentuale di tassazione del reddito prodotto in Italia passa dal 50 al 30%. Si riduce ulteriormente arrivando al 10% per chi trasferisce la residenza in alcune Regioni del Centro-Sud Italia.

Il primo tema trattato riguarda l’ambito oggettivo e soggettivo. Sono agevolabili i redditi:

  • di lavoro dipendente e assimilati;
  • di lavoro autonomo e di impresa;
  • prodotti dai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese e che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Possono usufruire della tassazione agevolata anche i laureati, italiani e non, che:

  • abbiano svolto all’estero continuativamente un’attività di lavoro fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi precedenti il rimpatrio;
  • coloro che abbiano svolto attività di studio al fine di conseguire una laurea o un titolo post lauream e che trasferiscano in Italia la residenza fiscale per ivi svolgere attività lavorativa, sempre negli ultimi due anni precedenti il rimpatrio.

Regime agevolato lavoratori impatriati, i chiarimenti delle Entrate sulla decorrenza

Per quanto riguarda la decorrenza del regime agevolato, il decreto Crescita prevedeva che le modifiche si applicassero ai soggetti trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019.

Il decreto Fiscale è nuovamente intervenuto sulla normativa, prevedendo l’applicazione delle novità sul regime agevolato nei confronti di chi trasferisce la residenza in Italia dal 30 aprile 2019.

Questo lascia aperta una parentesi temporale per chi si è rientrato in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019.

Al riguardo, la circolare in commento precisa che il legislatore intende correggere la normativa, altrimenti i lavoratori incorrerebbero in una disparità di trattamento. La normativa più favorevole riguarda i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020 e si applica anche nei confronti di coloro che sono rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (detassazione del 30%).

Questi ultimi, in assenza della previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell’agevolazione in questione, ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia).

Tuttavia, la circolare chiarisce che i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell’agevolazione nella minore misura del 50%, in attesa che venga emanato il decreto MEF con cui saranno stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo”.

Per quanto riguarda la durata del regime agevolato, la circolare in commento chiarisce che il beneficio dura per 5 anni, che raddoppiano -con tassazione del 50% del reddito negli ulteriori 5 anni- in presenza di determinate circostanze, ovvero se il lavoratore:

  • ha un figlio minorenne o a carico;
  • acquista un immobile residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso;
  • ha almeno tre figli minorenni o a carico, e in questo caso la percentuale di tassazione si riduce al 10% negli ulteriori cinque periodi di imposta.

Infine, i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE (o sono iscritti da meno di due anni) possono comunque provare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

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