Regime di inversione contabile: no senza Iva

Caterina Gastaldi

6 Luglio 2022 - 16:20

Si può utilizzare il regime di inversione contabile anche senza identificazione ai fini Iva? La risposta della Corte Ue è no.

Regime di inversione contabile: no senza Iva

Il requisito dell’identificazione Iva per poter accedere al regime di inversione contabile è considerato necessario, poiché ha l’effetto di garantire il controllo efficace del rispetto degli obblighi tributari oltre che permettere l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (ovvero l’Iva).

Questo è quanto è stato deciso dalle valutazioni della Corte Ue in relazione a un caso presentatosi in Romania. Infatti le valutazioni in questione hanno appurato che né il principio di neutralità fiscale né la Direttiva Iva n. 2006/112/CE sono un impedimento a una normativa nazionale.

Vediamo di seguito quindi cosa è stato deciso in questo caso, in che modo la situazione si è risolta e le motivazioni della decisione da parte della Corte Ue.

La questione pregiudiziale

La questione si è posta in relazione alla controversia in esame, che verte sull’interpretazione della Direttiva n. 2006/112/CE sull’Iva, oltre che sul principio di neutralità fiscale. Questa situazione si è presentata in una controversia che ha visto l’amministrazione fiscale rumena in opposizione a una società rumena proprietaria di terreni boschivi, sempre in Romania.

La società in questione gestiva i terreni sulla base di contratti di vendita di legname conclusi con diverse società legate allo sfruttamento forestale. In questo caso all’azienda interessata era stata negata la possibilità di utilizzare il regime di inversione contabile da parte dell’amministrazione tributaria. Infatti, l’amministrazione aveva adottato la decisione di esigere il pagamento retroattivo dell’Iva a titolo di vendite di legname in piedi.

La richiesta che è stata fatta alla Corte Ue è quella già accennata in precedenza. È infatti stato richiesto di valutare se la Direttiva Iva e il principio di neutralità fiscale possano essere d’impedimento a una normativa nazionale.

Normativa che, nel caso specifico, prevede che il meccanismo di inversione contabile non sia applicabile a un soggetto passivo di Iva nel momento in cui questo non ha né chiesto, né ottenuto l’identificazione ai fini dell’Iva prima della realizzazione delle operazioni imponibili.

La valutazione e conclusione della Corte Ue

Tra le varie premesse di cui ha tenuto conto la Corte Ue durante la sua valutazione ci sono sia, ovviamente, le leggi e delle regole vigenti in Romania, sia del fatto che il regime dell’inversione contabile sia un’eccezione alle normali modalità di pagamento dell’Iva.

Inoltre è anche stato tenuto conto del fatto che la normativa nazionale vigente obbliga indistintamente tutti i soggetti passivi di Iva, indipendentemente dal fatto che siano venditori o acquirenti, nel caso in cui fossero coinvolti una cessione di prodotti del legno a identificarsi rispettivamente ai fini dell’Iva.

La corte Ue ha quindi deciso che la normativa nazionale che in questo caso prevede che il regime di inversione contabile non sia applicabile senza la registrazione da parte degli interessati ai fini Iva non sia impedita né dal principio della neutralità fiscale, e nemmeno dalla direttiva Iva.

Il principio di neutralità fiscale

La neutralità fiscale, citata in questa occasione, è una caratteristica che può essere sia relativa a un singolo tributo, sia di un sistema fiscale.

Si definisce neutrale perché il tributo o il sistema in questione non va a influenzare i comportamenti dei contribuenti, siano essi imprese o singole persone, e per questo non va neanche a incidere sulle attività economiche-produttive.

Per esempio, si ha una situazione di neutralità fiscale quando le imposte indirette sui consumi non hanno effettivamente degli effetti sui consumi che vengono registrati.

Essendo l’imposta del caso (l’Iva) in una situazione di neutralità fiscale l’azienda richiedente sosteneva che non fosse rilevante la registrazione ai fini dell’Iva per poter usufruire del regime di inversione contabile.

Identificazione ai fini dell’Iva: cos’è

L’identificazione ai fini dell’Iva è un adempimento a cui solitamente, in Italia, si trovano a dover ricorrere le aziende estere che operano su suolo italiano in determinate situazioni, come per esempio nel caso dell’apertura di un e-commerce.

Questo avviene perché, in questo caso, l’Iva delle operazioni dell’attività di e-commerce indiretto è dovuta nel Paese prestatore. Tuttavia, quando l’attività in Ue supera la soglia di 10mila euro annui, allora è obbligatorio che l’azienda sia identificata in Italia ai fini dell’Iva.

In generale si tratta di un’operazione da svolgere in modo che l’azienda non residente in Italia che però opera in Italia possa gestire in maniera corretta gli aspetti tributari.

Per le realtà residenti in Italia, siano esse società o lavoratori autonomi, l’apertura della partita Iva svolge la funzione di registrazione dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate, così da poter essere sempre identificabili in ogni situazione.

Essere identificabili ai fini Iva è quindi necessario per poter operare correttamente i diversi aspetti tributari e fiscali e, in Romania nel caso in questione, è stato considerato necessario per poter contrastare situazioni di evasione fiscale, comuni nel tipo di commercio operato dalla società richiedente.

Il regime di inversione contabile

Il regime di inversione contabile, anche conosciuto con il nome di reverse charge, consiste, in breve, nel trasferimento del dovere di pagamento dell’Iva al committente del servizio, che deve così farlo al posto del fornitore.

Normalmente infatti è il fornitore che, dopo aver applicato l’aliquota Iva dovuta in fattura, va, a seguito del ricevimento del pagamento, a versarla allo Stato, mentre in questo caso l’obbligo di versamento ricade direttamente sul cliente.

Il regime di inversione contabile è stato introdotto con lo scopo di combattere l’evasione fiscale per alcune operazioni specifiche.

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