Regime forfettario, se l’ex datore di lavoro è estero non c’è rischio d’esclusione

Anna Maria D’Andrea

30 Maggio 2019 - 15:27

Regime forfettario senza attivazione della causa d’esclusione se si fattura in via prevalente verso l’ex datore di lavoro estero. Il chiarimento nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 173 del 30 maggio 2019.

Regime forfettario, se l’ex datore di lavoro è estero non c’è rischio d’esclusione

Regime forfettario senza il rischio di esclusione se si fattura in via prevalente verso l’ex datore di lavoro estero.

L’Agenzia delle Entrate torna sulle cause d’esclusione dal regime forfettario per i titolari di partita IVA, tema oggetto di diversi dubbi a seguito delle rilevanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti richiesti per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario, il contribuente che ha lavorato all’estero ma che intende tornare in Italia ed aprire una partita IVA può applicare senza particolari limitazioni il regime di tassazione agevolato al 15%.

Regime forfettario, se l’ex datore di lavoro è estero non c’è rischio d’esclusione

Non sussiste il rischio di attivazione della causa d’esclusione dal regime forfettario per il contribuente italiano trasferitosi all’estero per lavoro che intende rientrare in Italia e svolgere la medesima attività prestata come dipendente in forma autonoma nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Il tema della causa ostativa dall’applicazione e dalla permanenza dal regime forfettario per il titolare di partita IVA che fattura in via prevalente verso l’ex datore di lavoro è stato più volte oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, si ricorda che per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, è escluso dal regime forfettario il contribuente che fattura in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Con la risposta n. 173/2019 l’Agenzia delle Entrate risponde al dubbio di un contribuente affermando che la causa d’esclusione, introdotta dal legislatore per evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro determinato in autonomo per ragioni di convenienza fiscale, non si applica al lavoro prestato dal contribuente residente all’estero.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 173 del 30 maggio 2019
Cause ostative regime forfettario - chiarimenti sulle prestazioni prevalenti verso l’ex datore di lavoro estero

Prestazioni prevalenti verso l’ex datore di lavoro senza rischi per il forfettario rimpatriato

Il titolare di partita IVA che instaura un rapporto di lavoro autonomo con l’ex datore di lavoro estero non decade dal regime forfettario, perché - chiarisce l’Agenzia delle Entrate:

“non sussiste l’ipotesi di artificiosa trasformazione del rapporto di lavoro, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.”

Il contribuente che rientra in Italia e vi risulti residente ai fini fiscali potrà quindi applicare liberamente il regime forfettario e beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.

Regime forfettario, i nuovi requisiti dal 2019

Sarà possibile applicare la flat tax del 15% qualora il totale annuo di ricavi\compensi non superi i 65.000 euro.

L’estensione dei limiti per l’accesso al regime forfettario ha portato alla totale riscrittura dei requisiti per l’applicazione della tassazione fissa del 15%.

La Legge di Bilancio 2019 ha eliminato i seguenti requisiti di accesso:

  • spese per lavoro dipendente e assimilati non superiori a 5.000 euro lordi;
  • beni strumentali di costo non superiore a 20.000 euro;
  • limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente.

Ecco quindi quali sono i nuovi requisiti per l’accesso al regime forfettario dal 1° gennaio 2019:

  • svolgimento di attività artistica, di impresa e di lavoro autonomo e professionale svolta in forma individuale (non sono quindi ammesse al regime forfettario le società e gli altri soggetti collettivi);
  • limite di ricavi non superiore ad euro 65.000,00;
  • divieto di svolgimento in prevalenza dell’attività nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile;
  • divieto di partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari;
  • divieto di controllo, direttamente o indirettamente, di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in forfait.

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