Si può mantenere il regime forfetario anche col doppio lavoro autonomo e dipendente presso il medesimo datore di lavoro se i due contratti sono stati stipulati prima della Legge di Bilancio 2019. Queste le novità che arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 382 del 16 settembre 2019.
Il regime forfetario, la flat tax del 15% per le partite IVA, può essere mantenuto anche in caso di doppio lavoro, autonomo e dipendente, ma solo se i due contratti sono stati stipulati prima della Legge di Bilancio 2019.
Questa la novità e l’ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornito tramite la risposta all’istanza di interpello numero 382 del 16 settembre 2019.
L’istante, che riceve redditi sia per l’attività professionale di dentista che di lavoratore dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro, può continuare a usufruire del regime forfetario in quanto il duplice rapporto lavorativo persisteva senza venire modificato durante l’intero periodo di sorveglianza.
Regime forfettario, ancora novità: sì alla flat tax anche con doppio lavoro
L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata da una contribuente che esercita la professione di dentista per un’azienda sanitaria.
L’istante lavora, dal 2017, con due diverse tipologie di contratto: uno da lavoratrice dipendente a tempo determinato, contratto che varia da due a sei mesi, e come lavoratrice autonoma è titolare di contratti d’opera di durata triennale sottoscritti nel 2016 e con scadenza nel 2019.
A seguito di un provvedimento della magistratura, l’azienda sanitaria dovrà assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendente, trasformando alla scadenza i contratti d’opera ancora in essere.
L’istante vuole sapere se può essere considerata causa ostativa all’applicazione del regime forfetario il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche nel caso in cui la doppia tipologia di rapporto di lavoro era preesistente all’entrata in vigore della causa ostativa, riformulata dalla Legge di Bilancio 2019 con la quale è stata estesa la flat tax del 15% alle partite IVA fino a 65.000 euro di ricavi o compensi.
L’Agenzia delle Entrate ha formulato il proprio riscontro nella risposta numero 382 del 16 settembre 2019 richiamando la modifica che la Legge di Bilancio 2019 ha apportato alla legge numero 190 del 2014 e la circolare numero 9 del 10 aprile 2019.
Regime forfetario col doppio lavoro autonomo/dipendente: la risposta delle Entrate
Come anticipato, per formulare la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la legge numero 190 del 2014, modificata dalla Legge di Bilancio 2019, per la quale alla lettera d-bis):
“non possono fruire del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.”
Ulteriore precisazioni sul regime forfetario arrivano con la circolare numero 9 del 10 aprile 2019, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il contribuente conseguiva redditi da lavoro autonomo e dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis), la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Essendo questo il caso specifico dell’istante, la contribuente può applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, poiché la duplice attività di lavoro autonomo e dipendente preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis).
L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che per quanto riguarda il periodo d’imposta 2020 non sarà possibile per l’istante applicare il regime forfetario, vista la scadenza del contratto d’opera sottoscritto dalla contribuente e la conversione dello stesso in un rapporto di lavoro dipendente.
Vengono dunque a mancare i presupposti per accedere al regime forfetario 2020.
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