Ricercatori impatriati e regime speciale: i chiarimenti delle Entrate sui requisiti

Martina Cancellieri

11 Ottobre 2018 - 16:56

Ricercatori impatriati: l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per l’accesso al regime speciale. Tra i requisiti per poter beneficiare del bonus è necessario un collegamento riscontrabile fra rientro in Italia e attività di ricerca e docenza.

Ricercatori impatriati e regime speciale: i chiarimenti delle Entrate sui requisiti

Ricercatori impatriati e regime speciale:i: l’Agenzia delle Entrate in data 11 ottobre 2018 ha fornito chiarimenti in riferimento ai requisiti per il beneficio del bonus per il rientro in Italia di docenti e ricercatori.

L’Agenzia sottolinea che il rientro nello Stato italiano per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale.

Per beneficiare dell’agevolazione, ovvero il bonus per i lavoratori impatriati, è infatti necessario che il dipendente risulti fiscalmente residente in Italia e che sia ravvisabile un collegamento fra il rientro nel territorio italiano e l’inizio della sopracitata attività lavorativa.

Ricercatori impatriati e requisiti per il regime speciale: i chiarimenti delle Entrate

Con la risposta n. 33 dell’11 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui requisiti necessari per beneficiare del regime speciale per i ricercatori impatriati.

L’Agenzia ricorda che già la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 aveva fornito spiegazioni sui requisiti per l’accesso al regime speciale per i docenti e ricercatori impatriati, disponendo che tale tassazione agevolata prevede le seguenti condizioni:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  • essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  • svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
  • acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Agenzia delle Entrate - risposta n. 33 dell’11 ottobre 2018
La risposta n. 33 dell’11 ottobre 2018 dove l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per beneficiare dell’agevolazione prevista per i ricercatori impatriati.

Regime speciale per ricercatori impatriati: necessario collegamento fra rientro in Italia e attività di ricerca

Per quel che riguarda i ricercatori impatriati quindi l’attività svolta alle dipendenze di un istituto di ricerca italiano presuppone, per la fruizione dell’agevolazione prevista, che il dipendente abbia la residenza fiscale in Italia e che vi sia un collegamento riscontrabile fra il rientro nel Paese e l’avvio dell’attività.

Con riferimento al requisito della residenza fiscale viene sottolineato che:

“la norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato e ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia.”

La norma non definisce l’arco di tempo che deve intercorrere tra il trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività di docenza e ricerca, tuttavia sottolinea che tale collegamento tra i due eventi debba essere riscontrabile.

A tal riguardo l’Agenzia spiega che l’attività lavorativa si considera iniziata, nel caso di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, alla data di inizio dell’obbligo di prestazione lavorativa e dall’obbligo di remunerazione.

Riguardo al rientro in Italia, esso deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale, in quanto la norma in questione stabilisce: “acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

Viene inoltre chiarito che bisogna far riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile.

Tali condizioni sono tra loro alternative dunque basta la sussistenza di una sola di esse per qualificare sotto l’aspetto fiscale un soggetto residente in Italia.

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