Il medico di famiglia ha l’obbligo delle visite a domicilio in caso di impossibile trasferimento del paziente: il rifiuto può trasformarsi in reato penale, ma è evidente una lacuna nella normativa.
Il medico di famiglia ha l’obbligo di visite a domicilio se il paziente non ha possibilità di deambulare o di trasferirsi dalla propria abituazione. Il SSN italiano poggia le sue basi proprio sul rapporto tra medico di base e paziente.
Il lavoro dei dipendenti della Sanità italiana è però disciplinato dal CCNL stipulato dal sindacato dei medici e non esiste una specifica normativa sul numero di visite a domicilio possibili, né sulla valutazione oggettiva per varcare la soglia del proprio studio.
L’Accordo Collettivo Nazionale stipulato dai medici di base con il tramite dei sindacati prevede un regolamento per l’orario di lavoro su numero di pazienti e necessità degli stessi, ma omette le visite domiciliari lasciando una lacuna.
Vediamo cosa preve l’Accordo stipulato dai sindacati dei medici di famiglia per le visite in studio e a domicilio.
Visita dal medico di famiglia: orari e apertura dello studio
Il medico di famiglia funge da contatto tra il SSN e tutti i pazienti, compresi i beneficiari di visite a domicilio, cui il medico può fornire comunque assistenza. Il lavoro del medico di base è infatti essenziale nell’erogazione dei servizi della Sanità, tanto da suggerire il suo potenziamento contro l’intasamento del pronto soccorso.
Il medico di base ad oggi è obbligato dall’Accordo Collettivo Nazionale stipulato tramite i sindacati afferenti al lavoro in studio per almeno 5 giorni a settimana, garantendo la copertura al mattino o al pomeriggio.
L’orario di lavoro del medico di famiglia dipende ovviamente dal numero di pazienti in cura: considerando 5 ore per 500 assistiti, l’orario crescerà di 5 ore rispettando questa equivalenza (quindi con 1000 pazienti 10 ore e via dicendo).
Lo studio del medico non può ovviamente chiudere senza aver terminato le visite, anche se superano l’orario. Per questo motivo l’orario di lavoro di un medico di base non corrisponde precisamente a quello che vediamo esposto in ogni studio.
Visite a domicilio del medico di famiglia: la lacuna normativa
Le visite a domicilio del medico di famiglia sono riservate ai pazienti impossibilitati ad andare autonomamente in ambulatorio, oppure ai pazienti intrasferibili. Esse vanno richieste entro le ore 10 del giorno di cui si ha bisogno, altrimenti slittano al giorno successivo.
Tuttavia, non vi è una specifica normativa se non per il rifiuto a svolgerle: al di là di ciò che prescrive la nuova Legge Gelli sulla responsabilità civile per errori di negligenza o cattiva condotta, il rifiuto di effettuare una visita a domicilio si configura come reato penale.
La Corte di Cassazione ha infatti sancito che il medico di base nel negare una visita a domicilio compie reato di rifiuto di atti di ufficio, poiché ha obbligo di assistere il paziente a prescindere dalle conseguenze della sua omissione (Sentenza 21631/2017).
Il problema per i medici sta nella valutazione delle condizioni del paziente, in quanto non sempre i sintomi dichiarati dai malati possono portare realmente all’immobilità e al conseguente obbligo di visite a domicilio.
La lacuna normativa richiede un intervento, il rischio di essere incriminato per un medico di famiglia non può essere sottovalutato.
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